Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 866 - pubb. 01/07/2007

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Appello Brescia, 24 Settembre 1997. Est. But.


Istanza di fallimento – Legittimazione di creditore che agisce in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. – Insussistenza.



 


 


Corte d’Appello di Brescia, Sez. II – Decreto 24 settembre 1997 - Presidente Dott. Giuseppe Cusimano, Giudice relatore Dott. Giuseppe But, Giudice Dott. Augusto Bitonte.

Decreto

Letto il ricorso depositato il 27 maggio 1996 presso la Cancelleria del Tribunale di Mantova, con cui la Procond Elettronica s.p.a. si assumeva creditrice della Belleli Holding Industriale s.p.a. per l’importo di lire 2.400.000.000 portato da decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso dal Presidente del Tribunale di Belluno il 27-28 novembre 1995, soggiungendo che quest’ultimo ente sociale (peraltro dichiarato fallito con sentenza 2-7 maggio 1996) era a sua volta titolare di ingenti poste creditorie nei confronti della Belleli Finanziaria s.p.a., avente sede legale in Roma e sede effettiva ed amministrativa in Mantova, società versante in uno stato di evidente ed irreversibile dissesto;ritenuto che, con il cennato ricorso, la Procond, dopo avere ampiamente elencato ed illustrato i riscontri contabili dai quali era desumibile l’insolvenza della Belleli Finanziaria, chiedeva la declaratoria di fallimento di tale ultima compagine societaria, dichiarando di agire, ex art. 2900 c.c., in surroga del proprio debitore diretto (la Belleli Holding), il quale era rimasto del tutto inattivo, omettendo di coltivare il proprio diritto di credito; lette le difese della Belleli Finanziaria, finalizzata al rigetto della proposta istanza di fallimento; letto il provvedimento 22 gennaio 1997, con cui l’adito Tribunale disponeva il rigetto del ricorso, sul duplice presupposto dell’insussistenza della legittimazione della Procond ad agire in via surrogatoria nei riguardi della Belleli Finanziaria s.p.a., e della non ricorrenza delle condizioni volute dalla legge per addivenire ad una declaratoria di fallimento di ufficio ex art. 6 L.F.; letto il reclamo proposto, con ricorso depositato il 17 febbraio 1997, dalla Procond, inteso alla rimessione degli atti al Tribunale di Mantova ai fini della dichiarazione del fallimento della Belleli Finanziaria; letta la memoria presentata in questa sede dalla Belleli Finanziaria, diretta alla reiezione dell’interposto reclamo; letti gli atti della procedura; ritenuto che il reclamo appare privo di fondamento, giacchè, in primo luogo, il complesso meccanismo procedurale ed accertativo che caratterizza l’azione surrogatoria di cui all’art. 2900 c.c. (implicante, tra l’altro, la presenza in giudizio, quale litisconsorte necessario, del debitore surrogato), non sembra compatibile con la natura di delibazione sommaria propria della c.d. istruttoria prefallimentare, la quale – è bene rammentarlo – trova la sua base giuridica e fattuale solo nell’esigenza di assicurare al debitore l’esercizio dei suoi diritti di difesa (art. 15 L.F. in relazione alla sentenza n. 141/1970 della Corte Costituzionale), e non può essere utilizzata per dare corso ad una sostanziale causa ordinaria a contraddittorio pieno (del resto praticamente non introducibile, come riconosciuto anche dalla reclamante, la quale ha escluso la possibilità di procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore surrogato, pur tassativamente prevista, perché la “specialità delle norme fallimentari e la proposizione della domanda con ricorso non lo permettono”); ritenuto, inoltre, che il profilo di inammissibilità per incompatibilità, appena delineato in conformità ad analoga decisione di questa Corte (decreto 20 novembre 1996 emesso nei rapporti tra la Procond e la Interklim S.r.l.), si appalesa ulteriormente avvalorato dalla circostanza attinente all’avvenuta declaratoria di fallimento del debitore surrogato Belleli Holding Industriale, il che, per costante giurisprudenza (si legga, da ultimo, Cass., Sez. I, 12 aprile 1994 n. 3413), verificandosi la devoluzione al Curatore della disponibilità e dell’amministrazione dei beni del fallito, determina il “venir meno dei presupposti della legittimazione del creditore all’azione surrogatoria di cui all’art. 2900 c.c.”; ritenuto, comunque, che il credito della Procond nei confronti della Belleli Holding è tuttora oggetto di serie contestazioni, in quanto il Giudice Istruttore della causa di opposizione ha denegato la provvisoria esecuzione del decreto azionato dall’attuale reclamante, e che il preteso credito di cui trattasi non è stato ammesso al passivo del fallimento della Belleli Holding (pende in proposito un giudizio di opposizione ex art 98 L.F.), per cui, anche sotto questo aspetto, è da rilevare una situazione di illegittimazione della Procond ridetta alla surroga disciplinata dall’art. 2900 c.c.; ritenuto, inoltre, che neppure è ipotizzabile, nella specie, una pronuncia volta alla declaratoria di fallimento della Belleli Finanziaria per autonomo impulso dell’Ufficio (art. 6, ultimo inciso, L.F.), giacchè la documentazione prodotta non consente di ravvisare la ricorrenza di una situazione contabile evidenziante un dissesto della società irreversibile ed attuale (Cass., Sez. I, 15 marzo 1994 n. 2470, per la quale “lo stato di insolvenza è un presupposto oggettivo della dichiarazione di fallimento che deve essere accertato con riferimento all’epoca della pronuncia ed indipendentemente dal comportamento processuale delle parti”); ritenuto, infatti, che, come rettamente sottolineato dai primi giudici, la forte esposizione debitoria nei riguardi degli Istituti di credito ha formato oggetto della prodotta convenzione interbancaria, in forza della quale le banche e gli altri enti finanziatori della società reclamata hanno assunto il formale impegno a non esigere in via coattiva il pagamento delle loro posizioni in sofferenza (c.d. “pactum de non petendo”), e a non avanzare pretese verso i garanti per le fideiussioni, il tutto nell’ottica di una progettata liquidazione delle “Società Holding”, comprensive della Belleli Finanziaria s.p.a.; ritenuto, ancora, che la posta debitoria della Belleli Finanziaria nei confronti della Belleli Holding risulta essere stata convenzionalmente postergata al giugno 1988, come da accordo consacrato nella esibita scrittura del 30 giugno 1988; ritenuto, pertanto, che la parte più rilevante della esposizione debitoria della Belleli Finanziaria concerne posizioni in sofferenza non ancora giunte alla loro scadenza, non essendo possibile, allo stato, revocare in dubbio la effettività degli impegni di postergazione assunti dalle banche e dai finanziatori, oltre che dalla Belleli Holding; ritenuto, quindi, che, al momento, viene a far difetto il requisito dell’attualità del preteso stato di insolvenza, che potrebbe anche essere evitato nell’ipotesi di buon fine dei programmi di risanamento finanziario del gruppo, per cui, in base alla richiamata giurisprudenza, non può essere emessa la instata declaratoria di fallimento; ritenuto, per concludere, che attualmente è ravvisabile, sulla scorta delle emergenze desumibili dal carteggio prodotto dalla Procond e dalle argomentazioni della difesa della reclamante, una situazione di difficoltà finanziaria e gestionale della Belleli Finanziaria (unica società del gruppo interessata nella presente procedura), peraltro non ancora sfociata in un irreversibile stato di insolvenza (non ricavabile in ora, dalle sole complesse ricostruzioni contabili operate dalla Procond ridetta, la cui fondatezza, d’altronde, meglio potrebbe essere eventualmente accertata nell’ambito di un giudizio ordinario a contraddittorio pieno); ritenuto, in definitiva, per tutte le esposte argomentazioni, che il reclamo è da rigettare;

PQM

visto l’art. 22 R.D 16 marzo 1942 n. 267, rigetta il reclamo sopra specificato, proposto dalla Procond Elettronica s.p.a. avverso il decreto 22 gennaio 1997 del Tribunale di Mantova, che, per l’effetto, conferma.