Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9401 - pubb. 11/09/2013

Contestazione delle attività compiute dall'ufficiale giudiziario durante la notifica; estensione del fallimento ex articolo 147 L.F. e decorso dell'anno dalla pubblicazione sul registro imprese

Appello Bari, 23 Agosto 2013. Est. Russetti.


Notifiche – Ufficiale giudiziario – Attestazioni e querela di falso – Insussistenza.

Ricorso di fallimento – Requisiti dimensionali art. 1 l. fall. – Interpretazione – sussistenza.

Ricorso di fallimento – Estensione ex art. 147, comma 2, l. fall. – Sussistenza – Fondamento. Registro Imprese – Evidenziazione pubblica – Formalità ed equipollenza – Insussistenza.



Le attestazioni dell’Ufficiale Giudiziario operante una notifica fanno fede fino a querela di falso e non possono essere contestate anodinamente. Allorquando la persona rinvenuta dall’Ufficiale Giudiziario presso la sede della società viene percepita quale dipendente della stessa non basta contestare che il soggetto non fosse “dipendente” nel senso di lavoratore subordinato ma allegare che egli non fosse collegato affatto con la società medesima sicché le operazioni di notifica si sarebbero svolte sostanzialmente nei confronti di un estraneo. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Il mancato superamento dei limiti dimensionali soggettivi ed oggettivi, fissati dall’art. 1 l.f., che la parte interessata (debitore) – cui incombeva l’onere probatorio sulla insussistenza dei requisiti di fallibilità – non ha minimamente affrontato esonera da qualunque altra discussione sul punto. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Le formalità della evidenziazione pubblica mediante Registro delle Imprese non ammette equipollenti, che non solo sarebbero scivolosi e dubbi, ma oltre tutto non consentirebbero neppure di stabilire un momento unico per tutti i terzi interessati dal quale far decorrere l’anno di fallibilità di cui all’art. 147 l. fall.  Il dies a quo donde far decorrere l’anno in questione non può che coincidere con quello in cui la parte ha osservato “le formalità per rendere noti a terzi i fatti indicati”, cioè il suo recesso. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò



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