ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1329 - pubb. 15/09/2008.

Sanzioni Consob: procedure interne e verifica di operatore qualificato


Appello di Venezia, 16 Luglio 2008. .

Intermediazione finanziaria – Procedimento sanzionatorio Consob – Carenza di procedure interne relative ad operazioni su derivati – Mancata verifica sulla dichiarazione di operatore qualificato onde accertare l’effettiva esperienza e competenza – Assenza di direttive per operatori di altro istituto del medesimo gruppo – Difetto di vigilanza sulle operazioni in derivati.


 

Segnalazione dell'Avv. Osvaldo Pettene




La Corte d'Appello di Venezia

Prima Sezione Civile

[...omissis...]

D E C R E T O

sul ricorso in opposizione proposto ai sensi dell'art. 195 d.lgs. n. 58/1998 in data 8.11.2007

da

*** BANCA  S.P.A.

[...omissis...]

e da

 [...omissis...]

- ricorrenti -

contro

CONSOB - COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA[...omissis...]

- resistente-

e con l'intervento del

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA [...omissis...]

- intervenuto -

avverso la delibera Consob n. 16070 di data 1/8/2007

Causa decisa nella camera di consiglio del 12.6.2008

Ritenuto in Fatto ed in Diritto

Con delibera Consob n. 16070 di data 1/8/2007 la Consob – a defezione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di *** Banca  S.p.a. nonché degli esponenti aziendali [...omissis...], per violazione dell'art. 21, co. 1° lett. d) del d.lgs. n. 58/1998 (testo unico in materia di intermediazione finanziaria) e dell'art. 56 regolamento Consob n. 11.522/98 - ingiungeva a *** Banca  S.p.a. (determinate le sanzioni amministrative del caso) di pagare l'importo complessivo di € 511.200,00 (somma delle singole sanzioni), con obbligo di regresso nei confronti delle persone sopra indicate.

Con il ricorso in epigrafe, notificato alla Consob il 15 ottobre 2007, sia *** Banca  S.p.a. sia gli esponenti aziendali interessati proponevano opposizione a questa corte d'appello, ai sensi dell'art. 195 del citato d.lgs. n. 58/1998, chiedendo l'annullamento del provvedimento sanzionatorio (o in subordine la riduzione delle sanzioni), con richiesta da parte di *** Banca di restituzione dell'importo pagato in esecuzione del provvedimento.

La Consob - Commissione Nazionale per le società e la borsa si è costituita, opponendosi all'opposizione svolta da *** Banca  ed eccependo il difetto di legittimazione del F. (e litisconsorti).

Disposto lo scambio di memorie, ed intervenuta la Procura generale della Repubblica (che ha concluso per il rigetto dell'opposizione), all'esito dell'odierna discussione la Corte osserva quanto segue.

Dev'essere pregiudizialmente rilevato il difetto di legittimazione ad impugnare in capo a F. ed agli altri esponenti aziendali, non essendo gli stessi destinatari del provvedimento sanzionatorio in esame, e ciò alla luce del principio secondo cui la legittimazione ad impugnare una sanzione amministrativa spetta soltanto all'ente in concreto destinatario della sanzione (giusta la regola generale già desumibile dall'art. 6 della L. 24.11.1981 n. 619, e non modificata dal su citato art. 195 del d.lgs. n. 58/1998).

Tale conclusione non trova smentita né dalla natura solidale della responsabilità, né dalla previsione dell'obbligo di regresso da parte dell'ente sanzionato nei confronti delle singole persone fisiche (operanti nel suo ambito) e neppure dalla circostanza dell'avvenuta notificazione alle predette dell'atto sanzionatorio, avuto riguardo all'assenza di un litisconsorzio necessario ed all'irrilevanza dei rapporti interni tra i vari coobbligati nei confronti dell'ente creditore, posto che l'accertamento della legittimazione ad agire va compiuto esclusivamente sulla base del soggetto destinatario dell'ingiunzione; di tal che non rileva l'interesse (di fatto) dei coobbligati all'eliminazione del provvedimento, nessun pregiudizio potendo derivare da quest'ultimo alle ragioni dei singoli coobbligati, la cui tutela ben potrà essere autonomamente esperita, se del caso, a fronte dell'esercizio del regresso (cfr. Cass. 29.4.2008 n. 10.835; 6.3.2007 n. 5139; 15.12.2006 n. 26.944; 22.12.2004 n. 23.783).

Ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione proposta dai soggetti in epigrafe, diversi da *** Banca  S.p.a..

Ciò premesso, i motivi di opposizione si possono sintetizzare nei seguenti rilievi:

illegittimità del procedimento sanzionatorio, posto che, sebbene articolato in distinte fasi, con la nuova disciplina dell'art. 195 del Tuif, sia la funzione istruttoria che quella decisoria (in passato affidata al Ministero dell'Economia e delle Finanze) sono concentrate nella medesima autorità (Consob), derivandone un procedimento per sua natura viziato, essendo anzi prospettata la violazione degli artt. 97 e 3 (sotto il profilo della ragionevolezza) della Costituzione;

violazione del divieto di venire contra factum proprium, atteso che le autorità di controllo erano da anni a conoscenza delle attività di negoziazione in materia di derivati (svolte dalla Banca fin dal 2003, e dalla collegata l'*** Banca ** fin 1999);

violazione del termine perentorio di giorni 90 stabilito dall'art. 14, co. 2°, della l. n. 689/1981, essendo stata la relazione ispettiva della Banca d'Italia chiusa già in data 2.9.2005, giorno dal quale doveva decorrere il termine di legge;

perplessità tra gli atti del procedimento in merito al periodo oggetto dell'attività ispettiva, dapprima limitato al 1.3.2003 - 30.4.2005, ed invece esteso nelle lettere di contestazione fino al 21 luglio 2005; violazione del disposto dell'art. 6 del Tuif, avendo la Consob disatteso il potere regolamentare attribuitole, per aver predisposto con l'art. 56 del regolamento meri principi o finalità, senza minimamente provvedere alla loro indispensabile specificazione;

indeterminatezza del precetto nonchè violazione dei principi del giusto procedimento e di quello di legalità, in quanto se l'art. 190 del Tuif prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative anche per l'inosservanza delle disposizioni normative, generali o particolari, emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob, ciò presuppone che l'autorità di riferimento integri le norme di base, determinandone la parte precettiva con specificazione dell'illecito, al fine di salvaguardare la ratio di certezza connaturata alla riserva di legge in tema di sanzioni, laddove l'art. 21, co. 1° lett. d) del testo unico non reca una disposizione immediatamente precettiva, così come anche l'art. 56 del regolamento Consob ha un contenuto del tutto vago, con l'effetto che nella fattispecie la valutazione della Consob era avvenuta in un'ottica (non ex ante) ex post, contrassegnata da eventi esogeni, non ricollegabili al comportamento dell'intermediario;

eccesso di potere, in particolare per difetto del presupposto e per sviamento, avendo la Consob esercitato il potere sanzionatorio in mancanza di previo esercizio del potere regolamentare, avendo anzi usato il primo a scopi regolamentari (atteso che solo a fine 2006 aveva provveduto ad individuare e precisare il contenuto delle richieste, utilizzando i poteri di intervento di cui all'art. 7 del Tuif nell'ambito del procedimento sanzionatorio, e trascurando di valorizzare gli adempimenti subito posti in essere, giusta il verbale del consiglio di amministrazione del 22.1.2007), e - nella sostanza - in via sostitutiva e correttiva del mancato intervento nella sede propria della vigilanza regolamentare;

insussistenza delle specifiche contestazioni, formulate in assenza di qualsivoglia adeguato precetto, evidenziando che le operazioni sui derivati erano regolari, non essendovi alcuna norma che vieti di porre in essere contratti speculativi, né che imponga all'intermediario di verificare la correttezza e la corrispondenza al vero della dichiarazione resa dal cliente ai sensi dell'art. 31 del regolamento Consob, o di applicare discrezionalmente uno spread, essendo l'intermediario solo tenuto ad informare il cliente - nei rapporti qui in esame instaurati con operatori qualificati - non appena si sia verificata una perdita pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia;

infondatezza del rilievo sulle procedure aziendali seguite (per avere la Consob contestato l'adeguatezza delle stesse in mancanza di una verificaex ante dell'effettiva idoneità dei prodotti a corrispondere alle esigenze dei clienti, la cui competenza ed esperienza non sarebbe stata individuata, ed in difetto di idonee giustificazioni quanto alle condizioni economiche applicate, per di più in assenza di una vigilanza sul servizio reso inoutsourcin g da *** Banca Mobiliare), dovuto ad un'inesatta valutazione della vicenda e dei rapporti;

mancata valutazione dell'elemento soggettivo, in generale, e quanto alla colpa dei singoli esponenti, avendo la Consob affermato la responsabilità soltanto sulla base della carica ricoperta, senza nemmeno valorizzare la buona fede degli organi aziendali, dimostrata dalla pronta esecuzione delle indicazioni pervenute da Consob;

incensurabilità, in particolare, dell'operato di Ferdinando B., avendo questi ricoperto la carica di responsabile della direzione derivati solo in data 13.12.2004 (di tal che al 30.4.2005 non erano ancora decorsi i sei mesi di permanenza in carica che, per consolidata prassi della Consob, sono ritenuti necessari per l'irrogabilità di sanzioni;

assenza di responsabilità in capo a D.B., non avendo essa avuto alcun ruolo nella "vicenda derivati", trattandosi di consigliere di amministrazione indipendente e senza deleghe, atteso che non è ammissibile una responsabilità sostanzialmente oggettiva correlata ad un generico dovere di vigilanza (con richiesta, in ogni caso, in via di estremo subordine, di una riduzione della sanzione relativa ai predetti coobbligati, e ciò avuto riguardo al principio di proporzionalità della sanzione).

 

Le doglianze di cui sopra sono infondate.

Dev'essere innanzi tutto rilevato, quanto alla questione preliminare relativa alla violazione del termine di cui all'art. 14 della l. n. 689/1981, che l'opponente muove dall'assunto - non condivisibile - secondo cui detto termine decorrerebbe fin dalla sostanziale chiusura della verifica ispettiva compiuta dalla Banca d'Italia. Si osserva tuttavia che la Consob, dopo la ricezione della pratica (nel settembre 2005) e lo studio della stessa, dovette richiedere alla Banca d'Italia, con nota 17.1.2006, ulteriore documentazione sui processi decisionali, con dati e notizie sugli accertamenti compiuti e sulle persone preposte alle varie cariche nella società indagata. Altre informative vennero infine sollecitate dalla Consob in data 30.3.2006 sia alla Banca d'Italia che alla stessa *** Banca , pervenute a Consob il 28 giugno 2006 (giorno in cui soltanto può ritenersi perfezionata la necessaria preliminare fase acquisitiva). Ne consegue che la notifica delle lettere di contestazione avvenuta nel mese di agosto 2006 (notifiche tutte perfezionate nel periodo 23/8 - 5/9/2006) risulta idonea ad assicurare l'osservanza del termine di 90 giorni di cui sopra, tenuto conto dell'indispensabile spatium deliberandi assicurato all'autorità amministrativa, non potendosi all'evidenza ritenere che, in una vicenda connotata da profili di responsabilità oggetto di accertamenti particolarmente complessi, la mera consegna della relazione ispettiva da parte della Banca d'Italia fosse già di per sé idonea a far decorrere il termine per la contestazione, indipendentemente da ogni altra opportuna verifica istruttoria e valutativa (cfr. - per i procedimenti sanzionatori Consob - Cass. 19.5.2004 n. 9456, e da ultimo, con articolate distinzioni, Cass. Sez. Un. 9.3.2007 n. 5395 nonché Cass. 18.3.2008 n. 7257). Tali approfondimenti nel caso di specie erano senz'altro necessari, stante - come già detto - l'ingente mole della documentazione dimessa e la molteplicità delle circostanze oggettive e soggettive da valutare, in relazione a condotte dell'intermediario presentanti plurime sfaccettature, al fine di risalire agli estremi degli illeciti amministrativi; di tal che risulta irragionevole ipotizzare l'irrilevanza delle acquisizioni specificamente sollecitate, onde procedere alle formali contestazioni.

In ordine alle questioni di costituzionalità dell'art. 195 del Tuif, si osserva che la concentrazione dell'attività istruttoria e di quella decisoria in capo alla medesima Consob si sottrae ai dubbi di illegittimità costituzionale vagamente sollevati (sulla base di asserita necessità di un'effettiva "separazione" delle due funzioni, non essendo sufficiente la mera loro "distinzione"), posto che non solo non è ravvisabile alcun vulnus all'art. 97 Costituzione, ma risulta in concreto attuato un equilibrato sistema di suddivisione dei compiti tra gli apparati amministrativi (ripartito tra gli Uffici incaricati dell'istruttoria e la Commissione che da ultimo decide sull'eventuale sanzione), giusta la delibera Consob 21.6.2005 n. 15.086. L'assetto organizzativo attuato consente, in definitiva, di escludere in radice la fondatezza della censura, essendo realizzato al contempo anche un adeguato procedimento imperniato sul contraddittorio con i soggetti incolpati (nella fattispecie estrinsecatosi con il concreto, pieno esercizio del diritto di difesa nel corso dell'istruttoria).

Quanto all'ulteriore profilo di illegittimità adombrato (per essere il presente giudizio impugnatorio circoscritto ad un unico grado di merito), esso risulta manifestamente privo di consistenza, non essendo prospettabile una tutela costituzionale a favore del principio del doppio grado della giurisdizione di merito (che del resto come noto incontra molteplici deroghe), alla luce della reiteratata giurisprudenza della stessa Corte costituzionale: cfr. ex plurimis sent. 30.7.1997 n. 288, nonché ordinanze n.ri 585/2000 e 84/2003).

Le critiche sulla mancata "copertura" normativa e sulla conseguente omessa specificazione delle condotte sanzionate non sono minimamente condivisibili.

E' noto che la materia dell'intermediazione finanziaria è caratterizzata da un marcato carattere di settorialità, con un elevato livello di "tecnicismo", che rende necessaria l'integrazione dei precetti di legge mediante norme regolamentari delegate. Nel caso di specie - per l'appunto - i criteri sono dettati dall'art. 21, co. l° lett. d) del Tuif, che prevede l'obbligo per i soggetti abilitati all'intermediazione di "disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi". A sua volta l'art. 56 regolamento Consob n. 11.522/98 (emanato in forza di delega: cfr. l'art. 6 del Tuif) impone agli intermediari l'adozione - tra l'altro, ed in aggiunta ad un'adeguata vigilanza interna - di procedure interne idonee ad "assicurare l'ordinata e corretta prestazione dei servizi".

Detta disposizione regolamentare - rivolta a soggetti qualificati e specificamente abilitati all'intermediazione, e come tali pienamente in grado di percepire la portata del comando, relativo all'ordinata prestazione del servizio in modo coerente alle direttive e finalità stabilite dalla legge - non può (né potrebbe) predeterminare gli specifici contenuti delle singole procedure interne, lasciate ovviamente all'autonoma sfera organizzativa e decisionale degli intermediari, ma si limita a prefissare regole generali di condotta, il cui contenuto è rimodellato sul rispetto dei generali principi di correttezza e trasparenza, di volta in volta apprezzabile in relazione alle multiformi fattispecie, e dunque alle modalità operative in concreto attuate, senza che residui margine per una valutazione discrezionale in capo all'autorità che irroga la sanzione (ai sensi degli artt. 190 - 195 Tuif), trattandosi di attività di natura "vincolata" e da esercitare alla stregua dei criteri e delle regole stabilite dalla 1. 24.11.1981 n. 689 (cfr. Cass. 24.1.2005 n. 1362).

Ne consegue l'infondatezza delle ulteriori critiche di principio formulate sia sulla dedotta indeterminatezza del precetto, sia sulla violazione del principio di legalità (oltre che del contraddittorio), nonché in ordine all'asserito sviamento del procedimento sanzionatorio (poiché asseritamente utilizzato in ritardo e per finalità diverse da quelle sue proprie), atteso che gli assunti della Banca trascurano di considerare la necessaria portata generale del precetto, destinato ad assumere un'indispensabile duttilità, in modo coerente con la varia casistica delle scelte organizzative (tanto più ove si tenga presente l'elevato grado di sofisticazione dei prodotti finanziari offerti, non negoziati in mercati regolamentati).

 

Quanto alle censure relative alla "sostanza" delle condotte sanzionate, si osserva inannzi tutto che queste riguardano il periodo 1.3.2003 - 21.7.2005, come specificato nelle lettere di contestazione (dovendosi rigettare dunque la deduzione di perplessità sul punto espressa nell'opposizione), ed attengono alle ritenute carenze delle procedure interne quanto alle operazioni su contratti derivati "Otc", in relazione a vari profili contestati: a) mancanza di adeguata procedura per individuare l'idoneità dei derivati alle esigenze del cliente, la procedura essendo soltanto diretta alla gestione del rischio "solvibilità" del cliente; b) mancanza di verifica sulla dichiarazione di "operatore qualificato" resa dal cliente, rilevante ai sensi dell'art. 31 del reg. Consob n. 11.522/98, onde assicurare l'effettiva esperienza e competenza dello stesso e dunque la comprensione della complessa struttura delle operazioni proposte; c) assenza di direttive per delimitare la discrezionalità degli operatori di altro istituto del medesimo gruppo, ossia l'*** Banca Mobiliare S.p.a., incaricata di predisporre i derivati, non essendo inoltre prevista la comunicazione di informazioni sul meccanismo di pricing; d) difetto di adeguata vigilanza sulle operazioni in esame concluse in forza del mandato conferito alla predetta *** Banca *, onde valutare nel continuo il servizio svolto direttamente da quest'ultima per i clienti *.

In ordine a tali addebiti a ben vedere le critiche dell'impugnante non si rivelano in grado di scalfire le inequivoche risultanze dell'atto di accertamento, e dunque gli specifici rilievi già in detto atto compiutamente formulati, risultando in definitiva condivisibili le obiezioni svolte dalla Consob circa l'inconsistenza delle critiche relative allo "stretto merito".

In particolare, passando all'esame delle condotte censurate, va evidenziato che, in effetti, non risulta documentata l'adozione di alcuno specifico accorgimento procedurale atto a verificare il possesso da parte della clientela dei requisiti richiesti dall'art. 31 del su citato regolamento, di tal che la veste di operatore qualificato era connessa - con ogni relativo effetto - alla sola dichiarazione per iscritto del legale rappresentante della società (soluzione di per sé non ammissibile, avuto riguardo alla già cennata sofisticazione dei prodotti finanziari negoziati, la cui gestione, nemmeno immune da profili di azzardo, doveva comportare ogni opportuno controllo preliminare sulla clientela).

Inoltre, quanto alla procedura "semaforica" di controllo e di verifica del profilo del cliente, invocata da *** Banca , la suddetta non appare adeguatamente preordinata alla necessaria tutela delle esigenze della clientela, comportando in concreto valutazioni dirette a porre in luce il "rischio cliente", ma soprattutto nell'ottica di tutelare la banca intermediaria, nel caso di difficoltà finanziarie del cliente stesso, più che al ben diverso fine - come invece imposto dagli obblighi di correttezza - di assicurare al medesimo un prodotto finanziario corrispondente alle di lui specifiche esigenze.

Inoltre, dagli accordi tra *** Banca Mobiliare e *** Banca  non emerge affatto che fosse stata prevista ed attuata una prassi improntata a trasparenza quanto alle modalità di calcolo degli "spread" (non comunicate al cliente); per di più, a carico di Ubm era soltanto prescritta la trasmissione ad *** Banca  degli estremi delle operazioni con i clienti, quanto ai contratti derivati distribuiti dalla prima, senza che fosse al contempo prevista una necessaria procedura di vigilanza sull'operato della mandataria, in merito alla gestione del rapporto, così da poter verificare - costantemente od almeno per campione - l'andamento del servizio de quo, alla stregua delle esigenze della clientela.

Del resto, è emerso che solo a seguito dell'avvio del procedimento sfociato nell'irrogazione della sanzione qui impugnata, ed in particolare dopo la convocazione del Consiglio di amministrazione della Banca, risultano in effetti adottate procedure aziendali migliorative, impostate sulla natura (di estremo rischio) degli strumenti finanziari in esame.

Anche la critica relativa all'omessa valutazione dell'elemento soggettivo non ha alcun fondamento.

Si osserva che, alla stregua del principio desumibile dall'art. 3 della 1. n. 680/1981, la coscienza e volontà della condotta - nella fattispecie omissiva - va senz'altro presunta, in difetto di prova di un'incolpevole ignoranza del dovere di intervenire da parte del soggetto cui la legge imponga l'obbligo relativo, quando il comportamento richiesto sia comunque desumibile alla stregua dei criteri di ordinaria diligenza (cfr. in generale, ex plurimis, Cass. Sez. Un. 6.10.1995 n. 10.508 e - nella presenta materia - il decreto 22.12.1998 di questa Corte, nonché Cass. 8.3.2001 n. 8343; 25.5.2001 n. 7143; 16.3.2004 n. 5304; 18.7.2005 n. 15.155). Nel caso di specie non è stata fornita alcuna prova contraria, essendo ovviamente prive di rilievo le iniziative assunte in corso di procedimento, a distanza di molto tempo dopo il periodo oggetto di contestazione.

Quanto alle uniche due posizioni oggetto di una specifica trattazione, relativamente a F.B. ed a D.B., si osserva che le critiche non sono nemmeno esaminabili (come già osservato), stante l'inammissibilità dell'opposizione dei singoli esponenti aziendali. Peraltro, anche a voler valutare dette posizioni, nell'ambito della sanzione complessivamente determinata a carico della Banca - ma solo per mera completezza di motivazione (ed a prescindere dal rilievo assorbente di cui sopra) - si osserva che il B. ebbe la responsabilità della direzione derivati fin dal 13.12.2004; con la conseguenza che, sia pure soltanto per l'ultimo periodo in contestazione, il predetto non può essere ritenuto estraneo alle deficienze accertate fino al 21 luglio 2005. Per quanto riguarda infine D.B., consigliere di amministrazione, il di lei ruolo apicale non consente affatto di escludere la responsabilità propria degli amministratori per l'omessa vigilanza, risultando a tal riguardo irrilevante la modifica del testo dell'art. 2392 c. c. (giusta la recente novella entrata in vigore dall'1.1.2004, ossia a cavallo del periodo in esame), essendo soltanto più intenso il dovere di diligenza - siccome richiesto dalla natura dell'incarico e dalle specifiche competenze - in caso di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto delegate, senza che assuma un rilievo scriminante l'assenza di specifiche deleghe (avuto riguardo ai compiti di vigilanza sull'andamento della gestione sociale istituzionalmente spettanti a ciascun componente del consiglio di amministrazione della società). Ciò premesso, in ogni caso non è condivisibile nemmeno l'assunto - come già detto di per sé irrilevante - circa la mancata ponderazione delle specifiche condotte e delle diverse attribuzioni in capo ai singoli, atteso che in concreto gli illeciti accertati appaiono adeguatamente apprezzati ai fini sanzionatori, nell'ambito della responsabilità propria dell'intermediario, come può desumersi dai puntuali criteri indicati a pag. 83 dell'atto di accertamento.

L'opposizione di *** Banca  va dunque respinta.

*** Banca  dev'essere infine condannata a rifondere a Consob le spese del processo, liquidate come da dispositivo; sussistono invece giusti motivi per compensare le spese nel rapporto tra gli altri ricorrenti e la Consob, stante la sostanziale irrilevanza della loro opposizione, in quanto inammissibile.

P. Q. M.

La Corte d'appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa proposta da *** Banca  S.p.a. ed altri avverso la delibera sanzionatoria 1.8.2007 della Consob,

dichiara inammissibile l'opposizione svolta da omissis…

e compensa per l'intero le spese di lite tra le suddette parti e la Consob;

rigetta l'opposizione svolta da *** Banca  S.p.a. e condanna la predetta a rifondere a favore di Consob le spese del presente procedimento, liquidate in complessivi € 5.329,00, di cui € 4.150,00 per onorari ed € 1.096,00 per diritti, il resto per spese, oltre al rimborso forfettario spese generali.

Si comunichi alle parti, e manda al Cancelliere per la trasmissione del presente decreto alla Consob, ai sensi dell'art. 195 d. lgs. n. 58/1998.

Così deciso in Venezia, 12 giugno 2008