Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1438 - pubb. 10/12/2008

Inadeguatezza per dimensione e lucro cessante

Tribunale Milano, 13 Novembre 2008. Pres., est. Alda Maria Vanoni.


Intermediazione finanziaria – Adeguatezza dell’operazione – Dimensione e profilo soggettivo dell’investitore – Inadeguatezza – Sussistenza.

Inadeguatezza dell’operazione – Danno subito dall’investitore – Lucro cessante – Determinazione – Criteri.



Sono inadeguate, per dimensione e con riferimento al profilo dell’investitore, le operazioni di acquisto che portano la prima (euro 250.000,00) ad un quarto e la seconda (euro 258.000,00) ai due terzi dell’intero patrimonio, la quota investita in obbligazioni argentine da parte di due coniugi, una casalinga ed un pensionato, privi di prospettive di rilevanti guadagni e soliti investire esclusivamente in titoli di stato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Ai fini della determinazione del danno subito dall’investitore in seguito ad una operazione inadeguata, il danno da lucro cessante può essere determinato da un lato tenendo conto del rendimento degli strumenti nei quali gli investitori erano soliti investire e dall’altro dell’intrinseca aleatorietà dell’investimento in strumenti finanziari. (Nella specie, il danno in questione è stato liquidato nella misura del 3,5% annuo dai singoli addebiti in conto). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Nicola Pabis Ticci


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