Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18990 - pubb. 08/02/2018

La violazione degli obblighi informativi a carico dell’intermediario comporta la nullità del contratto d’investimento

Appello Bari, 25 Agosto 2017. Est. Maria Teresa Giancaspro.


Contratti finanziari – Obblighi informativi a carico dell’intermediario – Contenuto – Violazione



La violazione degli obblighi di informazione che attengono al singolo negozio o ordine di investimento, che quindi segua il contratto quadro, rileva sotto il profilo di responsabilità contrattuale e non precontrattuale, e costituisce grave inadempimento tale da condurre alla pronuncia di risoluzione del contratto stesso.
È imposto agli intermediari un costante obbligo di informazione non sol prima della stipula del contratto quadro – di gestione e consulenza in materia di investimento – ma anche prima di ciascuna operazione di investimento, stabilendo un preciso onere di richiesta all’investitore di notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio.
Non possono sopperire a tanto l’asserito rifiuto a fornire informazioni rappresentato dalla “spunta” della apposita voce del contratto quadro precompilato.
Il venir meno agli obblighi precipui dell’intermediario costituisce grave inadempimento del contratto di acquisto di strumenti finanziari sì da ritenerne la risoluzione e la conseguente richiesta di restituzione delle somme investite. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Massimo Melpignano


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