Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2513 - pubb. 15/11/2010

Distinzione ed autonomia dell'obbligo informativo relativo alla specifica operazione previsto dall'art. 28 reg. Consob

Appello Torino, 04 Ottobre 2010. Est. Patti.


Intermediazione finanziaria - Doveri informativi relativi alla singola operazione - Art. 28, comma 2, reg. Consob n. 11522/98 - Distinzione ed autonomia rispetto all'informazione di operazione inadeguata.



L'obbligo informativo previsto dall'art. 28, comma 2, reg. Consob n. 11522/98, costituisce il necessario ed indispensabile corredo informativo della specifica operazione ed ha lo scopo di consentire all’investitore di operare le proprie scelte di investimento in modo consapevole ed informato. Tale obbligo, che deve considerarsi autonomo rispetto a quello previsto, per le operazioni inadeguate dall'art. 29 del citato regolamento, discende da quello più generale previsto dall'articolo 21 del TUF di operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati ed altresì da quello di tenere un comportamento ispirato diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) (1)


Segnalazione dell’Avv. Luigi Mandrone


(1) Sul punto si rimanda a F. Benassi,
I doveri informativi dell’intermediario relativi alla singola operazione, in ILCASO.it, II, 176, p. 2.


Doveri informativi dell’intermediario, singole operazioni


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