Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2839 - pubb. 27/01/2011

Obbligazioni Lehman Bros e informazione convenzionale su significative variazioni del titolo

Tribunale Torino, 22 Dicembre 2010. Pres., est. Stefania Tassone.


Intermediazione finanziaria – Obbligo di informazione c.d. continuativa risultante da apposita clausola contenuta nell'ordine di borsa sottoscritto dal cliente e dalla Banca – Sussistenza.

Intermediazione finanziaria – Obbligazioni Lehman Bros. – Obbligo di informazione c.d. continuativa assunto in virtù di apposita clausola contenuta nell'ordine di borsa sottoscritto dal cliente e dalla Banca aderente al Consorzio PattiChiari – Contenuto.

Intermediazione finanziaria – Obbligazioni Lehman Bros. – Violazione obbligo di informazione c.d. continuativa – Risarcimento del danno – Sussistenza.

Intermediazione finanziaria – Obbligazioni Lehman Bros. – Violazione obbligo di informazione c.d. continuativa – Criteri di determinazione del quantum risarcibile.



E' configurabile a carico dell'Intermediario un obbligo di informazione c.d. continuativa a fronte della sottoscrizione sia da parte del dipendente della Banca che da parte del cliente di un ordine di acquisto di titoli (nella fattispecie, obbligazioni Lehmann Bros.) nell'ambito del quale sia riportata una clausola in virtù della quale l'Istituto di credito si impegna appunto ad informare “tempestivamente” l'investitore di eventuali “variazioni significative del livello di rischio” degli strumenti finanziari dal medesimo acquistati. (Cecilia Ruggeri) (riproduzione riservata)

L'assunzione convenzionale da parte dell'Intermediario aderente al Consorzio Pattichiari, risultante da apposita clausola riportata sull'ordine di borsa sottoscritto sia dal dipendente della Banca che dal cliente, dell'obbligo di informare “tempestivamente” l'investitore di eventuali “variazioni significative del livello di rischio” degli strumenti finanziari dal medesimo acquistati e ricompresi nell'elenco obbligazioni a basso rischio-rendimento stilato nell'ambito del Progetto PattiChiari (nella fattispecie, obbligazioni Lehmann Bros.), comporta, ex art. 35 cod. cons., ovvero ai sensi degli artt. 1369 e 1370 c.c., una maggiore stringenza dell'obbligo informativo predetto, sia dal punto di vista delle relative tempestiche, sia dal punto di vista dei presupposti d'insorgenza dello stesso, rispetto a quanto rilevabile con riferimento all'analogo impegno di informazione c.d. continuativa assunto dall'Istituto di credito nell'ambito del Regolamento Pattichiari. (Cecilia Ruggeri) (riproduzione riservata)

Il mancato adempimento da parte della Banca all'obbligo di informare “tempestivamente” l'investitore di eventuali “variazioni significative del livello di rischio” degli strumenti finanziari dal medesimo acquistati (nella fattispecie, obbligazioni Lehmann Bros.) fonda la responsabilità risarcitoria dell'Intermediario per il danno conseguentemente patito dal cliente, purchè si possa ritenere, anche in via presuntiva, che quest'ultimo, ove puntualmente reso edotto dell'incremento del livello di rischio dei titoli, avrebbe optato per l'immediata vendita degli stessi. (Cecilia Ruggeri) (riproduzione riservata)

A fronte della violazione da parte dell'Intermediario dell'obbligo di informare “tempestivamente” l'investitore di eventuali “variazioni significative del livello di rischio” degli strumenti finanziari da quest'ultimo acquistati (nella fattispecie, obbligazioni Lehmann Bros.), il danno conseguentemente patito dal cliente si determina sulla base dei seguenti criteri:
1. il danno deve considerarsi attuale e risarcibile a prescindere dalla sottoposizione dell'emittente a procedura concorsuale e dalla permanenza dei titoli nel portafoglio dell'investitore, atteso che l'evenienza di un rimborso deve considerarsi del tutto ipotetica;
2. il quantum del risarcimento va individuato nell'ammontare dell'importo che il cliente, ove puntualmente informato dalla Banca della significativa variazione del livello di rischio degli strumenti finanziari, avrebbe ottenuto vendendoli appena possibile, detratto il vantaggio economico conseguito medio tempore in virtù delle cedole dal medesimo percepite (non potendosi qualificare quest'ultime come frutti civili ai sensi dell'art. 2033 c.c. a fronte di un'obbligazione risarcitoria, ma esclusivamente nel caso di restituzione conseguente alla nullità del contratto quadro di negoziazione);
3. l'obbligo restitutorio dell'intermediario, ancorchè derivante da inadempimento contrattuale, configura un debito di valore diretto a reintegrare completamente il patrimonio del danneggiato ed è pertanto suscettibile di rivalutazione dalla data del default a quella di pronuncia della sentenza;
4. devono essere riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla data di pronuncia della sentenza fino al saldo effettivo dell'obbligazione risarcitoria. (Cecilia Ruggeri) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Cecilia Ruggeri
 

 

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