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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 4156 - pubb. 09/05/2011.

Acquisto al grey market e doveri informativi, rilevanza del profilo di rischio e informazione ex art. 28, co. 2 reg. Consob 11522/98


Tribunale di Verona, 10 Marzo 2011. Est. Lanni.

Intermediazione finanziaria – Doveri informativi – Obbligazioni Cirio acquistate nella fase del “grey market” – Mancata informazione circa l'assenza del regolamento di emissione – Risoluzione e restituzione somme.

Intermediazione finanziaria – Doveri informativi – Investimenti pregressi (anche rischiosi) in fondi comuni e titoli azionari – Presunzione di conoscenza delle caratteristiche di tutte le tipologie di investimento – Esclusione.


La generica indicazione contenuta nell'ordine di acquisto ed il richiamo dell'attenzione dell'investitore sul rischio tipico dei titoli obbligazionari non può certo ritenersi rispondente all'adempimento degli obblighi informativi relativi all'acquisto di obbligazioni al grey market, particolarmente quando manchino i richiami dell'attenzione dell'investitore circa l'assenza del regolamento di emissione del prestito obbligazionario e circa la provenienza dei titoli da una società di diritto lussemburghese e di riferimenti alle sue condizioni patrimoniali. (Gregorio Zambrin) (riproduzione riservata)

Il fatto che il cliente, tramite l'intermediario, abbia effettuato alcuni investimenti (anche rischiosi) in fondi comuni e titoli azionari, peraltro in un ristretto periodo di tempo (meno di due anni), può in astratto ritenersi idoneo a consentire all'intermediario la ricostruzione dell'esperienza e della propensione al rischio del cliente, ma non autorizza la presunzione da parte dell'intermediario della conoscenza da parte del cliente delle caratteristiche essenziali di tutte le possibili tipologie di investimento in astratto e in concreto e quindi non esonera l'intermediario stesso dall'adempimento degli ulteriori obblighi informativi previsti dal secondo comma dell'art. 28, tanto più ove l'investimento si caratterizzi per una natura (quella obbligazionaria) radicalmente differente rispetto a quella (azionaria) degli investimenti praticati in passato. (Gregorio Zambrin) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Gregorio Zambrin


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