Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6955 - pubb. 20/02/2012

Contratti derivati, rimodulazioni e componente speculativa; irrilevanza dello squilibrio tra le prestazioni ed efficacia della dichiarazione ex art. 31 reg. 11522/98

Tribunale Milano, 08 Febbraio 2012. Est. Antonella Cozzi.


Contratti derivati – Presenza di componente speculativa conseguente a rimodulazioni – Nullità per difetto di causa – Non sussiste – Liceità di derivati speculativi.

Contratti derivati – Aleatorietà – Squilibrio tra le obbligazioni assunte dalle parti – Non è provato dalle perdite – Non sussiste.

Contratti derivati – Operatore qualificato – Dichiarazione ex art. 31 reg. intermediari – Parametri dimensionali – Irrilevanza – Discordanza tra realtà e dichiarazione – Onere della prova.



La originaria funzione di copertura perseguita dalle parti nella conclusione di un derivato consente di valutarne la coerenza con il rischio sottostante. Successive rimodulazioni del contratto tali da introdurre componenti speculative e di maggiore complessità non ne determinano la nullità per difetto di causa, attesa la liceità anche di derivati speculativi. (Paolo Dalmartello) (riproduzione riservata)

E’ infondata la pretesa invalidità dei contratti derivati per asserito “squilibrio delle obbligazioni assunte dalle parti” (che non può ritenersi dimostrato dalle perdite subite dai contratti) stante l’aleatorietà dei contratti stessi (i cui effetti sono legati all’andamento del mercato). Peraltro la valutazione degli effetti di un contratto derivato va effettuata tenendo conto della complessiva situazione finanziaria del contraente, ed in particolare del vantaggio ottenuto dallo stesso in termini di minori interessi pagati sui finanziamenti in riferimento a perdite sul derivato conseguenti alla diminuzione dei tassi di interesse del mercato. (Paolo Dalmartello) (riproduzione riservata)

La dichiarazione ex art. 31 reg. Consob 11522/98 rilasciata dal legale rappresentante di una società è sufficiente a qualificare la medesima come operatore qualificato, in assenza di altri elementi conosciuti o comunque conoscibili con l’ordinaria diligenza dalla banca che facciano escludere l’effettività della dichiarazione. Le caratteristiche dimensionali del soggetto che rilascia la detta dichiarazione possono contribuire ad ingenerare nella banca il convincimento sulla veridicità della stessa. (Paolo Dalmartello) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Paolo Dalmartello


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