Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 746 - pubb. 01/01/2007

Insider trading

Tribunale Brescia, 16 Settembre 2002. Est. Di Martino.


Insider trading - Abuso di informazioni privilegiate - Reato di pericolo - Sussistenza - Conseguimento del profitto - Irrilevanza.



In tema di illeciti finanziari, il reato previsto dall'art. 180 del D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, «abuso di informazioni privilegiate» (c.d. insider trading) ha natura di reato di pericolo, la cui idoneità concreta a violare gli interessi tutelati, della trasparenza e del corretto funzionamento dei mercati finanziari, deve essere valutata ex ante, prescindendo da tutte le circostanze conosciute a posteriori e tenendo invece conto solo di quelle conoscibili nel momento in cui l'operazione viene posta in essere. (D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, art. 180).
L'art. 180 D.L.vo bit., vietando (primo comma) al possessore di informazioni privilegiate «in ragione della partecipazione al capitale di una società, ovvero di una funzione, anche pubblica, di una professione o di un ufficio» il compimento di determinate operazioni, nonché l'ingiustificata comunicazione o la somministrazione di consigli ad altri per il compimento delle operazioni medesime, ma anche (secondo comma) prevedendo il divieto - in capo a «chiunque» - di «avvalersi» di informazioni privilegiate ottenute dai c.d. «insiders primari», non richiede un dolo specifico di «sfruttamento» speculativo dell'informazione, né che dalla transazione l'agente abbia ricavato un profitto, atteso il mantenimento della configurazione del delitto quale reato di pericolo. L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di «utilizzare» (tale è il significato del termine «avvalersi») informazioni privilegiate nel compimento di qualunque transazione («acquistare o vendere, ovvero compiere altre operazioni») su strumenti finanziari: viene - dunque - richiesto (come afferma autorevole dottrina) «un collegamento motivazionale tra la conoscenza dell'informazione e la decisione di effettuare l'operazione».
Il requisito dell'idoneità dell'informazione privilegiata, se resa pubblica, ad influenzare sensibilmente il prezzo dei titoli cui si riferisce (comma III, art. 180 D.L.vo cit.) è nella norma in esame, secondo lo schema tipico dei reati di pericolo, una idoneità concreta da valutarsi ex ante, prescindendo da tutte le circostanze conosciute a posteriori e tenendo, invece, conto solo di quelle conoscibili nel momento in cui l'operazione viene posta in essere. Il vantaggio dell'insider è dunque (pur nella nuova formulazione della fattispecie) misurato in termini di potenzialità: ciò fa sì che non sia esclusa la sua responsabilità per il solo fatto che l'influenza «sensibile» sul mercato non si sia verificata una volta resa pubblica l'informazione originariamente riservata (o privilegiata nel senso indicato), ovvero si sia verificata in senso opposto a quello ipotizzabile.


 


omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel periodo 10 febbraio/10 marzo 1999 il titolo azionario CMI (Cantieri Metallurgici Italiani) guadagnava nella quotazione borsistica il 22,80% a fronte di un incremento dell'indice Mibtel solo del 10,31%.

Analogo aumento veniva segnato nella quantità delle azioni CMI giornalmente trattate, 58.000, rispetto al precedente trimestre, 11.500.

Nello stesso lasso di tempo i fratelli Lonati Ettore, Tiberio e Fausto, tutti residenti in Brescia, comperavano 275.000 azioni CMI (costituenti oltre il 65% del totale trattato dalla Banca Popolare di Milano) per un valore complessivo di lire 1.481.000.000.

Più esattamente i Lonati acquistavano:

Lonati Ettore 130.000 azioni, tra 1'11 ed il 24 febbraio 1999;

Lonati Tiberio 95.000 azioni, tra il 24 febbraio ed il 9 marzo 1999;

Lonati Fausto 50.000 azioni, tra il 24 febbraio e l'8 marzo 1999.

Ai primi del mese di marzo 1999 (per l'esattezza il 7 marzo), il periodico finanziario «MF» (Milano' Finanza) pubblicava dei rumors in ordine alla possibile trasformazione della CMI in società operante nel settore dell'ecologia e più esattamente della produzione di energia da smaltimento di rifiuti; prima di tale data nessuna informazione o rumor risultava diffuso a proposito della detta operazione, sicché il descritto incremento delle quotazioni del titolo CMI non risultava giustificato dalle notizie in possesso del pubblico.

Il 10 marzo 1999 il titolo CMI veniva sospeso in attesa di un comunicato stampa, poi trasmesso in tarda serata ed a borsa chiusa, nel quale, tra l'altro, le società Falck (proprietaria al 75,27% di CMI spa) e Fintad International SA (finanziaria del Gruppo Agarini) comunicavano appunto di avere raggiunto il seguente accordo:

- concentrare in unico soggetto giuridico, individuato nella CMI spa, le loro attività nei settori dell'ecologia, ambiente e waster to energy collegati allo smaltimento dei rifiuti;

- scindere dalla CMI «siccome estraneo al nuovo orientamento strategico ed operativo» il ramo d'azienda operante nel settore immobiliare e conferimento dello stesso ad una costituenda nuova società, denominata «Investimenti Immobiliari Lombardi» spa, con previsione della quotazione in borsa di quest'ultima con un capitale di lire 20 miliardi rinvenienti dalle sole riserve e quindi senza riduzione del capitale CMI spa e con assegnazione agli azionisti CMI delle azioni della nuova società secondo il criterio proporzionale.

Tra il 10 marzo e 1'11 aprile 1999 i predetti fratelli Lonati acquistavano altre azioni CMI nelle rispettive seguenti quantità:

Lonati Ettore, in data 11 marzo 1999, 15.000 titoli;

Lonati Tiberio, in data 19 marzo 1999, 30.000 titoli.

Pertanto, il totale delle azioni CMI acquistate da tutti e tre i fratelli Lonati nel periodo 10 febbraio/11 aprile 1999 arrivava a 320.000 azioni per un controvalore di lire 1.737.000.000.

Il 12 aprile 1999, il titolo CMI guadagnava il 6% venendo trattate sul mercato complessivamente 83.000 azioni.

Nella tarda serata dello stesso giorno la Falck e la CMI diffondevano un comunicato stampa (datato 13 aprile 1999), nel quale si precisava che la prima società aveva accettato l'offerta della «GP Finanziaria spa», società facente capo a Gnutti Emilio, di acquistare l'intera partecipazione (75%) di Falck nella scindenda società (IIL) nella quale sarebbero state conferite le attività immobiliari già della CMI medesima; tale offerta, da perfezionarsi entro il 30 settembre 1999, prevedeva la corresponsione del prezzo di lire 5.117,5 per azione ed il lancio da parte della società acquirente (la GP Finanziaria) di un'OPA (offerta pubblica di acquisto) per il residuo quantitativo di azioni esistenti sul mercato.

Si accertava in seguito che - in realtà - l'offerta di acquisto era stata dalla «GP Finanziaria» formulata non per sè stessa ma per persona da nominare e che la nominanda altri non era se non un'ulteriore società facente capo allo Gnutti e cioè la «HOPA», di cui la «GP Finanziaria» deteneva.il 10% delle azioni; pertanto, sarebbe stata la stessa «HOPA» a lanciare l'offerta pubblica di acquisto delle restanti azioni della IIL.

Il 13 aprile 1999, nella seduta successiva alla diffusione del comunicato Falck-CMI, il titolo CMI faceva segnare un ulteriore rialzo del 3%.

Il 23 luglio 1999 si dava luogo alla scissione dalla CMI della IIL, la quale veniva quotata in borsa per la prima volta il successivo 27 luglio 1999.

A seguito di ciò si determinava il rapporto di concambio tra le azioni CMI e le azioni IIL. Ne seguiva che:

-Lonati Ettore, possedendo 145.000 azioni CMI, riceveva 42.647 azioni IIL;

-Lonati Tiberio, possedendo 125.000 azioni CMI, riceveva 36.7634 azioni IIL;

-Lonati Fausto, possedendo 50.000 azioni CMI, riceveva 14.705 azioni IIL.

L' 11 agosto 1999 il periodico finanziario «Il Sole-24 ore» pubblicava un articolo nel quale si riferiva che Gnutti intendeva, qualora l'OPA su IIL avesse portato all'acquisizione di azioni per un totale che superasse il 90%, rimettere in quotazione la stessa IIL, ricostituendo il flottante minimo necessario per tale finalità.

Il 28 agosto 1999 lo stesso quotidiano pubblicava dei rumors nei quali si parlava del progetto di aggregazione all’interno della IIL di «HOPA» e «Fingruppo», insieme controllanti Bell SA, in vista di una loro successiva quotazione in borsa al fine di semplificare, dopo la fusione tra le stesse, la struttura societaria di controllo su Olivetti.

In seguito e fino all'1 settembre 1999, in due sedute borsistiche il titolo IIL non apriva per eccesso di rialzo, guadagnando il 140%. La situazione induceva la «HOPA» e la «Fingruppo» a diffondere un comunicato nel quale si dichiarava da un canto che la IIL sarebbe divenuta «il cardine di tutte le operazioni immobiliari» della HOPA e che era confermato il progetto di fusione delle due società, ma che la quotazione di borsa di HOPA e Fingruppo non era prevista fino al 2001.

Il 2 settembre 1999 il titolo IIL guadagnava, dopo due sospensioni per eccesso di rialzo, il 27,5%; in pari data la GP Finanziaria (Gruppo Gnutti) rendeva noto che nel preliminare d'acquisto di IIL aveva indicato, quale acquirente finale ed effettivo, la società HOPA: quest'ultima avrebbe dunque provveduto al lancio dell'offerta pubblica d'acquisto.

Con altro comunicato del 3 settembre 1999 veniva ribadito, a fronte di un altro articolo del «Sole 24 Ore» in pari data che indicava IIL come il cardine di tutte le attività immobiliari di HOPA, che non erano previsti piani di quotazione di quest'ultima società fino al 2001.

In data 13 settembre 1999 la Consob (Commissione Nazionale per le società di borsa), terminati acconci accertamenti esperiti sin dal 10 marzo 1999 a seguito di segnalazione della Divisione Mercati sull'anomalo andamento del titolo CMI nel periodo 10 febbraio-10 marzo 1999, trasmetteva al P.M. articolata informativa di reato (ai sensi dell'art. 186 D.L.vo 58/98), corredata da apposita relazione 7 settembre 1999 a firma del responsabile Ufficio Insider Trading dr. Francesco Tuccari e del dirigente la Divisione Mercati (dr. Fabrizio Tedeschi) e da imponente documentazione (tra questa i chiarimenti scritti resi dai Lonati, da Gnutti, da Falck Alberto alle espresse e doverose richieste dell'organo di vigilanza), ipotizzando la violazione di cui all'art. 180 D.L.vo cit.

In sintesi, la relazione Consob evidenziava che l'operazione compiuta dai Lonati presentava «caratteri di anomalia in considerazione sia dei quantitativi acquistati che della tempistica dell'operatività» in rapporto alla «illiquidità» del titolo CMI; alla sua negoziazione da parte di unico intermediario (la Banca Popolare di Milano); al fatto che i Lonati - mai in precedenza compienti operazioni sullo stesso o su titoli similari - possedevano un portafoglio prevalentemente obbligazionario e con titoli di Stato; alla risposta fornita dai Lonati ai chiarimenti Consob, laddove si indicava quale fonte suggeritrice dell'investimento la lettura di notizie apparse nel marzo 1999 su un articolo di Milano-Finanza che informava degli accordi tra Falck e Agarini in relazione alla CMI, a fronte dell'epoca dei primi (e prevalenti) acquisti risalenti al febbraio 1999.

Si sottolineava che sia Lonati Ettore che «GP Finanziaria» possedevano una partecipazione (14-15% il primo; 7,8% la seconda) nella Fingruppo, altra società facente capo allo Gnutti, e azionista di Bell SA, a sua volta azionista principale di Olivetti; che tra i soci di Bell, con 1'1,25% del capitale sociale, c'era anche la Finsthal (Gruppo Falck); che, pertanto, vi era un collegamento tra i Lonati - acquirenti delle azioni CMI - e la società che si era accordata con la Falck e la Cmi per l'acquisto del 75% della IIL; che, inoltre, la Fingruppo insieme alla HOPA era stata indicata da rumors giornalistici come oggetto di un progetto di aggregazione con la IIL in vista sia di una futura quotazione in borsa al fine di creare una struttura di controllo di Olivetti, sia della creazione di un polo per la concentrazione di tutte le attività immobiliari della HOPA; che - pertanto - il predetto collegamento dei Lonati, acquirenti delle azioni CMI, rilevava anche ai fini di tali futuri sviluppi della stessa IIL.

Da ultimo si rapportava che i fratelli Lonati avevano, alla data del 2 settembre 1999, conseguito, a seguito del predetto acquisto nel periodo 10 febbraio/111 aprile 1999 di 320.000 azioni CMI per controvalore di lire 1.737.000.000, una plusvalenza di lire 648.173.834 (peraltro non realizzata in quanto i titoli non erano stati da loro rivenduti) connessa non tanto all'incremento di quotazione dell'azione CMI quanto all'operazione di «concambio» con le azioni IIL.

La relazione Consob dava atto di non avere ritenuto degni di segnalazione altri acquisti del titolo CMI, operati alla data del 12 aprile 1999 da tale Colombo tramite Credito Agrario Bresciano, per 44.000 azioni (al prezzo unitario di euro 2,8475), sia per la consistenza del patrimonio titoli del predetto (valutabile intorno ai 59 miliardi), sia per l'esiguità della plusvalenza maturata (pari a lire 5.249.000 al 12 aprile 1999; pari a 77 milioni al 2 settembre 1999).

In data 28 ottobre 1999 il P.M. in sede dava corso alle indagini preliminari delegando una serie di accertamenti (consistiti in acquisizioni presso le diverse società dei carteggi relativi alla operazione «sospetta») alla Guardia di Finanza di Milano; il successivo 25 novembre - dopo le iscrizioni nel registro delle notizie di reato degli odierni imputati e di Falck Alberto (poi raggiunto da decreto di archiviazione) - il P.M. richiedeva al Gip decreto di sequestro preventivo delle azioni CMI tutte acquistate dai Lonati (beni per legge soggetti a confisca anche in caso di sentenza ex art. 444 c.p.p.).

L'ordinanza 2 dicembre 1999 del locale Gip, disponente il sequestro delle azioni con coeva nomina di custode, veniva confermata dal Tribunale del Riesame (adito dai fratelli Lonati) con statuizione depositata il 5 gennaio 2000.

Il P.M., esaurite le indagini, con decreto del febbraio 2001 disponeva il rinvio a giudizio (art. 550 c.p.p.) di Giunti Emilio, Lonati Ettore, Lonati Fausto e Lonati Tiberio, tutti imputati - a vario titolo - del reato di cui all'art. 180 D.L.vo 58/98.

Nella prima udienza del 16 ottobre 2001, posta la nullità della notificazione della citazione a giudizio quanto a Gnutti Emilio, si rendeva necessario l'aggiornamento del dibattimento alla data del 30 gennaio 2002: a tale udienza, respinte talune preliminari eccezioni difensive, si procedeva all'ammissione delle prove (documentali ed orali) dedotte dalle parti.

Seguivano pertanto - le udienze del 18 febbraio, 25 marzo, 15 aprile e 16 maggio 2002, dedicate all'assunzione dei testi del P.M. e delle difese.

In particolare, quali testi d'accusa venivano anditi:

- il dr. Francesco Tuccari responsabile dell'ufficio Insider di Consob e firmatario della relazione 7 settembre 1999 agli atti, il quale di fatto ribadiva i rilievi tutti già formulati nella detta relazione (e negli allegati: tra questi la relazione 26 marzo 1999 della Divisione Mercati-Ufficio Funzionamento e Controllo Mercati a pronti, all'origine della formale istruttoria sul titolo CMI; e la relazione 15 giugno 1999 dello stesso ufficio contenente segnalazione della Borsa spa sull'anomalo andamento del titolo CMI nella seduta del 12 aprile 1999);

- il tenente Claudio Di Sabato della G.d.F. di Milano, occupatosi delle indagini sul fronte di possibili relazioni tra gli «insiders secondari» e la fonte della notizia privilegiata, il quale riferiva circa la partecipazione di Lonati Ettore (e dei di lui fratelli) in Fingruppo e di un'assemblea di detta. società, tenutasi il giorno 11 febbraio 1999 alla presenza dello Gnutti (vicepresidente) e del Lonati (componente del cda) ed avente ad oggetto l'aumento del capitale sociale con ingresso di nuovi soci (e tra questi tale Finstal, società di diritto lussemburghese holding del Gruppo Falck); (riferiva) della carica di consigliere di amministrazione dello stesso Lonati (Ettore) in Olivetti; infine, della partecipazione della Finstal (Gruppo Falck) al capitale della Bell SA, società di diritto lussemburghese di controllo (all'epoca del 1999) del Gruppo Telecom-Olivetti;

- l'amministratore delegato di C.M.I., Giammuso Salvatore, il quale dichiarava di essere stato informato intorno alla metà del febbraio 1999 (dal proprio dirigente ing. Co-lombo) del progetto di Falck ed Agarini di concentrare in CMI le comuni attività del settore ambientale, con connesso scorporo del ramo immobiliare da destinare per scissione ad altra beneficiaria; '

- l'ingegnere Alberto Falck, presidente della Cda di Faik spa, stando al quale gli studi di fattibilità del progetto con Agarini erano iniziati nell'autunno 1998 e durati fino alla primavera 1999, presentandosi come molto laboriosi ed inizialmente evoluti nel senso di non prevedere l'utilizzazione di CMI spa; in tale contesto «agli inizi del febbraio 1999» erano iniziate le trattative con Gnutti Emilio, dopo che già dal gennaio questi lo aveva contattato per proporgli «di partecipare alla cordata dell'Olivetti», evento poi realizzatosi («prendemmo una partecipazione direttamente in Bell ed una piccola in Fingruppo... acquistammo attraverso la Finstal, che è una società di diritto lussemburghese di Falck che gestisce le operazioni all'estero...»), esprimendogli anche «interesse ad avere una società quotata nel suo Gruppo, vi sto che era un Gruppo abbastanza importante e non aveva nessuna società quotata»; inizialmente egli aveva proposto a Gnutti l'acquisto di CMI spa, in allora non più contemplata nel progetto con, Agarini; quando poi le trattative con Agarini erano riprese convogliandosi verso l'utilizzazione di CMI, esso Falck aveva proposto a Gnutti «un secondo veicolo quotato» derivante dalla scissione dell'attività immobiliare di CMI spa (e cioè la futura IIL); le trattative con Gnutti si erano poi concretate, come da documenti agli atti, nella lettera di intenti all'acquisto di IIL da parte di GP Finanziaria del 23 marzo 1999, nella formalizzazione di tale iniziativa nel comitato esecutivo della Falck del 24 marzo 1999, nell'offerta irrevocabile all'acquisto da parte di Gnutti del 9 aprile 1999, nel successivo preliminare alla data del 12 aprile 1999; il teste aggiungeva che aveva conosciuto i fratelli Lonati successivamente ai fatti di causa, in occasione «delle riunioni che il dr. Gnutti faceva con i soci di Bell...»;

- Hans Scenk Rudolph, analista finanziario per conto del Gruppo Falck, riferiva che sin dall'inizio del progetto Falck-Agarini (progettato a partire dall'autunno 1998) era stato previsto lo scorporo del settore immobiliare da assegnare per scissione ad altra beneficiaria e che solo verso la fine del «febbraio... marzo o aprile 1999... non ricordo bene...» aveva saputo che l'acquirente della scissionaria IIL sarebbe stato Gnutti Emilio con GP Finanziaria;

- il dr. Luigi Agarini, presidente del Gruppo TAD, riferiva che sin dall'inizio degli accordi presi con Falck per la concentrazione in CMI di tutte le attività del settore ambientale era previsto non solo lo scorporo del ramo immobiliare ma anche che «il compratore sarebbe stato Gnutti»;

- Agosta Sergio, dirigente in forza al Gruppo TAD facente parte del team incaricato di seguire le trattative iniziate nell'autunno 1998 per il progetto di concentrazione in CMI delle attività del settore ambientale, dichiarava che sin dall'inizio di tale progetto (maturato a marzo 1999) si era deciso lo scorporo del ramo d'azienda immobiliare e che - solo in esito alle notizie pubblicate nell' aprile 1999 - lui ed il gruppo di lavoro avevano saputo che l'acquirente di IIL, individuato personalmente da Falck, era Gnutti Emilio.

Introdotto da P.M. e difese, veniva escusso alla data del 25 marzo 2002 il teste Gesmundo Pasquale, già funzionario della Banca Popolare di Milano, filiale di Brescia, addetto al conto-gestione patrimoniale cointestato alle persone fisiche dei fratelli Lonati, versando che Ettore Lonati era stato colui che gli aveva impartito l'ordine di acquisto delle azioni CMI, dopo che esso testimone - unitamente a tal ragioniere Vencetti della Lonati spa - aveva letto un articolo su Milano-Finanza evocante che la CMI sarebbe stata «utilizzata» nel settore dell'energia collegata allo smaltimento dei rifiuti; aggiungeva che gli risultava che i Lonati avevano interesse per il detto settore e che avevano già fatto in merito degli investimenti; che i Lonati mai gli avevano disvelato che i titoli CMI si sarebbero «valorizzati» dandogli incarico di rivenderli dopo l'acquisto; richiesto di indicare il titolo dell'articolo di Milano-Finanza da lui evocato come letto precedentemente agli acquisti delle azioni CMI e l'epoca della detta lettura, il Gesmundo rispondeva di non essere in grado di ricordare alcunché in merito; specificava - a richiesta della difesa - la composizione del dossier-titoli dei fratelli Lonati come persone fisiche, dichiarando che v'erano prevalentemente titoli obbligazionari anche di natura «volatile» e che il generale criterio di investimento dei Lonati era quello di una gestione con rivalutazione a medio-lungo termine.

Indotti dalle difese, all'udienza del 15 aprile 2002, venivano escussi:

- Marniga Romano, amministratore delegato di HOPA spa (con sede in Brescia corso Zanardelli), il quale riferiva che solo nella primavera 1999, in occasione di un consiglio di amministrazione avente ad oggetto l'operazione immobiliare «comparto Milano», lo Gnutti aveva proposto ad HOPA l'acquisto di IIL, già convenuto dalla propria finanziaria di famiglia (GP Finanziaria) con il gruppo Falck;

- Braicovich Pietro, dirigente (all'epoca del 1999) di The chase Manhattan Bank, filiale di Milano, svolgente consulenza per conto del Gruppo Gnutti, il quale dichiarava che dopo la lettera di intenti del 23 marzo 1999 aveva seguito la vicenda per l'acquisto di IIL da parte di GP Finanziaria, soffermandosi sulla necessità per Gnutti, ottenuta solo alla data del preliminare del 12 aprile 1999, di avere garanzie quanto alla liquidabilità del totale degli immobili (e cioè all'impegno di Falck a riacquistare gli immobili di IIL qualora non fossero stati venduti in un certo termine);

- Bonfadelli Giorgio, direttore generale di Alfa-Acciai (riferibile per il 33% al gruppo Lonati), che riferiva di in-vestimenti operati nel settore dello smaltimento rifiuti, a mezzo di partecipazioni nel Gruppo Valseco (anno 1990) e di una discarica in Sicilia (acquisita nel 1998-1999), nonché di peculiare attenzione al tema da parte di Ettore Lonati;

- Brivio Giambattista, consulente aziendale per conto di Alfa-Acciai, che rendeva dichiarazioni omologhe a quelle del teste Bonfadelli, riferendo di investimenti nel settore dello smaltimento dei rifiuti a partire dagli anni 1990 e fino a tutto il 1999, evocando in concreto la partecipazione in Valseco (progetto Eco-Sistema) e l'acquisizione di alcune discariche catanesi (nell'anno 1999).

All'udienza del 16 maggio 2002 si acquisivano le valutazioni (orali e scritte: cfr. elaborato agli atti) del consulente tecnico della difesa Lonati, prof. Mario Cattaneo (docente di finanza aziendale all'Università Cattolica di Milano e dottore commercialista), il quale - in sintesi - stimando alla stregua della stessa impostazione Consob quale parametro significativo dell'esistenza del reato ex art. 180 D.L.vo 58/ 98 l'elemento della «plusvalenza», riferiva che nessuna plusvalenza era di fatto riferibile ai Lonati, nemmeno alla data - considerata da Consob del 2 settembre 1999 (coincidente con il rialzo dei titoli per effetto dei rumors di fine agosto e dell' 1 settembre 1999 e con il «concambio» delle azioni CMI in IIL) stante il fatto che «le azioni continuano a restare nel portafoglio dei Lonati» e che comunque - al 28 ottobre 1999 (epoca dell'affidamento delle indagini alla G.d.F.) - era rintracciabile una minusvalenza complessiva di lire 113 milioni (su un capitale investito di oltre lire 1 miliardo e 700 milioni); che - in ogni caso - la plusvalenza maturata dai Lonati era simile per esiguità a quella facente capo al Colombo, non segnalato da Consob all'A.G.; che le notizie diffuse dai rumors di fine agosto, foriere del rialzo del titolo IIL, di fatto smentite dal Gruppo Gnutti, erano da ritenersi mere voci, prive di concretezza e attualità e quindi tali da non potere costituire oggetto di una informazione «privilegiata»; che comunque, in considerazione del lasso di tempo (circa cinque mesi) corso tra l'epoca degli acquisti (febbraio-marzo 1999) e gli eventi inducenti (a settembre 1999) il rialzo del titolo IIL, era da relegare alla sfera delle illazioni che i Lonati si fossero indotti all'acquisto delle azioni CMI essendo a conoscenza che dopo i cinque mesi il titolo (divenuto IIL per effetto della scissione) si sarebbe «apprezzato».

All'odierna udienza le parti svolgevano la discussione rassegnando le conclusioni come da verbale; la difesa della Consob (priva di potere conclusionale) allegava memoria ex art. 123 c.p.p.; anche il P.M. (dopo la requisitoria orale) depositava memoria scritta.

Il Giudice si ritirava in camera di consiglio, dando poi lettura in aula del dispositivo della deliberazione adottata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pare opportuno preliminarmente procedere ad una illustrazione (sintetica) della peculiare figura criminosa ex art. 180 D.L.vo 24 febbraio 1998 n. 58 che trovasi contestata, a diverso titolo, a tutti gli imputati.

Ebbene, la dottrina e le rarissime pronunce giurisprudenziali rintracciabili delineano il reato in questione quale posto a tutela del bene della trasparenza e del corretto funzionamento dei mercati finanziari, inconciliabile (all'evidenza) con lo sfruttamento di informazioni riservate da parte di chi ne è entrato in possesso esclusivamente in virtù di una posizione di privilegio: invero, una tale «superiorità informativa», ottenuta senza sostenere i costi di legittima attività di analisi e ricerca, determina una disparità non colmabile dagli altri investitori e rappresenta un fattore disincentivante che allontana i risparmiatori, orientandoli verso altre forme di investimento e determinando in tal guisa effetti negativi sulla liquidità e sull'efficacia allocativa del mercato finanziario.

È bene notare che l'art. 180 D.L.vo bit., vietando (primo comma) al possessore di informazioni privilegiate «in ragione della partecipazione al capitale di una società, ovvero di una funzione, anche pubblica, di una professione o di un ufficio» il compimento di determinate operazioni, nonché l'ingiustificata comunicazione o la somministrazione di consigli ad altri per il compimento delle operazioni medesime, ma anche (secondo comma) prevedendo il divieto - in capo a «chiunque» - di «avvalersi» di informazioni privilegiate ottenute dai c.d. «insiders primari», non richiede un dolo specifico di «sfruttamento» speculativo dell'informazione, né che dalla transazione l'agente abbia ricavato un profitto, atteso il mantenimento della configurazione del delitto quale reato di pericolo. L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di «utilizzare» (tale è il significato del termine «avvalersi») informazioni privilegiate nel compimento di qualunque transazione («acquistare o vendere, ovvero compiere altre operazioni») su strumenti finanziari: viene - dunque - richiesto (come afferma autorevole dottrina) «un collegamento motivazionale tra la conoscenza dell'informazione e la decisione di effettuare l'operazione».

Il requisito dell'idoneità dell'informazione privilegiata, se resa pubblica, ad influenzare sensibilmente il prezzo dei titoli cui si riferisce (comma III, art. 180 D.L.vo cit.) è nella norma in esame, secondo lo schema tipico dei reati di pericolo, una idoneità concreta da valutarsi ex ante, prescindendo da tutte le circostanze conosciute a posteriori e tenendo, invece, conto solo di quelle conoscibili nel momento in cui l'operazione viene posta in essere.

Il vantaggio dell'insider è dunque (pur nella nuova formulazione della fattispecie) misurato in termini di potenzialità: ciò fa sì che non sia esclusa la sua responsabilità per il solo fatto che l'influenza «sensibile» sul mercato non si sia verificata una volta resa pubblica l'informazione originariamente riservata (o privilegiata nel senso indicato), ovvero si sia verificata in senso opposto a quello ipotizzabile.

Tanto premesso, una prima notazione: due sono le notizie, tra loro (all'evidenza) connesse, rilevanti ai fini dell'accertamento di violazioni al D.L.vo 58/98 da parte degli imputati: a) il progetto di riposizionamento produttivo di CMI spa all'interno del Gruppo Falck e del Gruppo Agarini, finalizzato a concentrare in CMI il settore dell'energia ambientale collegata allo smaltimento rifiuti, con contestuale costituzione, per scissione da CMI, di un nuovo soggetto (la IIL spa) cui conferisce il patrimonio immobiliare della prima; b) la cessione del pacchetto di controllo della scissionaria IIL a GP Finanziaria di Gnutti Emilio (o altra - nominanda - società del gruppo).

Alla tesi accusatoria, stando alla quale tratterebbesi di notizie «riservate e privilegiate» diffuse da Gnutti Emilio a Lonati Ettore e da questi con i (di lui) fratelli utilizzate nelle operazioni di acquisto (11 febbraio-19 marzo) di 320.000 azioni CMI, nella prospettiva di rafforzare la cordata societaria impegnata nella «scalata» a Olivetti-Telecom cui gli stessi Lonati partecipavano, si oppongono le tesi difensive: quella di Gnutti, intesa a dimostrare che la seconda notizia, comunicata in Borsa il 12 aprile 1999, non aveva prima di tale data carattere di concretezza e specificità (posto che la decisione di acquisto del pacchetto di controllo di IIL sarebbe maturata solo ai primi di aprile 1999 una volta ottenuta da Falck la garanzia di riacquisto degli immobili di IIL); quella dei Lonati, fondata (altresì) sulla circostanza della diffusione di rumors antecedentemente alla ufficializzazione della prima notizia, sulla determinazione all'acquisto del titolo CMI per l'interesse al settore dell'energia collegata allo smaltimento dei rifiuti ed infine sulla inesistenza di ogni significativa plusvalenza (e comunque di una notizia «privilegiata» ai sensi e per gli effetti del comma III art. 180 D.L.vo 58/98).

Ebbene, ritiene il Giudice che le risultanze disponibili - singolarmente ed unitariamente valutate - lascino emergere una pluralità di indizi «gravi, precisi e concordanti», sì da indurre l'affermazione della penale responsabilità degli imputati, seppure nei limiti di cui in appresso.

In primo luogo, è integrato il requisito fondamentale richiesto per la configurabilità del reato contestato, e cioè che la notizia «sfruttata» non sia stata ancora oggetto di disclosure, posto che il compendio acquisito non lascia dubbi quanto al fatto che gli acquisti compiuti dai fratelli Lonati scaturiscano da confidenze indebite promananti da soggetto in posizione di «privilegio» informativo, stante la verificata assenza - all'epoca dell'operatività degli imputati - di qualunque comunicazione «ufficiale» o di rumors giornalistici o di «indirizzi» forniti da analisti o consulenti finanziari.

Sul punto deve anzitutto considerarsi la fallacia delle risposte fornite dai fratelli Lonati a Consob, sol che si consideri che i primi articoli di stampa specializzata evocati quali fonte della determinazione ad acquistare, e cioè «articoli di fine 1998 che avevano evidenziato che il titolo CMI era out performance (valore di quotazione inferiore al patrimonio netto per azione) ed alcuni operatori consigliavano l'acquisto», non sono stati allegati e che per verità non risultano esistenti alla stregua delle indagini esperite dagli esperti di Consob (cfr. sul punto la testimonianza Tuccari e la relazione 7 settembre 1999 agli atti).

Né è consentito ricondurre gli articoli indicati dagli imputati a quelli prodotti dalla difesa (Milano-Finanza del 12 novembre 1997 e 7 marzo 1998), sia per la diversità temporale di questi ultimi rispetto alle allegazioni dei Lonati, sia perché gli articoli esibiti non contengono indiscrezioni nei sensi voluti dalla difesa, limitandosi a fare menzione di una mera eventualità (e cioè che la CMI fosse destinata ad accorpare il settore dell'energia ambientale) nell'ambito della notizia concernente l'avvenuta cessione da parte della CMI (controllata Falck) al Gruppo Pirelli del ramo di attività costituito dalla promozione urbanistica e commerciale degli immobili del Gruppo Falck.

Invero, negli articoli in questione, dopo ampi cenni alla notizia da ultimo tratteggiata, a proposito dei «destini» della CMI (che aveva ormai esaurito il ruolo di gestore degli immobili del Gruppo Falck) testualmente si legge: «... a meno che il Gruppo di Sesto (Falck) non intenda convogliare nella CMI il business dell'energia ambientale dopo che recentemente la CMI ha incrementato dal 7,5% all'8,825% la partecipazione in Ecosesto»:. così Milano Finanza 12 novembre 1997 dal titolo «Falck, a Pirelli la gestione immobili»; in Milano Finanza 7 marzo 1998 sotto il titolo «In Borsa voci di fusione» si legge: «secondo un'ipotesi alternativa, invece, nella CMI potrebbero venire accorpate le attività nel settore energetico dopo che proprio la CMI ha recentemente incrementato la sua partecipazione (dal 7,5% all'8%) nella Ecosesto».

Risolutivo è osservare che il lasso di tempo che corre tra la pubblicazione degli articoli di stampa de quibus e l'acquisto delle azioni CMI (non meno di un anno) depriva di ogni valenza l'assunto di determinazióni coltivate sulla base di tali rumors (peraltro, come si è visto, a carattere mera-mente congetturale e semplicemente concernenti la collocazione di CMI nell' ambito del Gruppo Falck), tenuto conto anche del.ribadito interesse dei Lonati al settore energetico e degli investimenti nel detto settore evocati dal testimoniale come effettuati proprio nell'anno 1998 (l'acquisizione di una discarica in Sicilia). Non è dato di comprendere - a fronte dell'accreditato «affidamento» conferito alle indiscrezioni giornalistiche risalenti ad oltre un anno rispetto al febbraio 1999 - perché gli imputati non abbiano operato sui titoli CMI a ridosso delle stesse.

Quanto alle ulteriori giustificazioni fornite dai Lonati nella risposta a Consob, tali per cui «anche ai primi di marzo 1999 quotidiani specializzati (MF)... davano notizia dell'accordo tra Falck ed Agarini con riferimento alla CMI...», basterà rilevare che l'operatività degli imputati, e segnatamente di Lonati Ettore, ebbe inizio nel mese di febbraio 1999 (e si concentrò prevalentemente in tale mese), dunque in epoca antecedente alla pubblicazione dei rumors dei primi di marzo, che riportavano come possibile una trasformazione della CMI.

Analoghe notazioni possono formularsi circa la risposta, pure fornita dagli imputati nelle missive indirizzate a Consob, tale per cui gli acquisti sarebbero stati motivati «anche dall'esigenza di diversificare il portafoglio», sol che si consideri, come ha condivisibilmente evidenziato il teste dr. Tuccari, che tale esigenza sarebbe stata assicurata con un acquisto ben più consistente di titoli azionari CMI ovvero di altri titoli di società attive nel settore di riferimento.

Rimane allora provato che i fratelli Lonati, prima del febbraio. 1999 operanti investimenti piuttosto «prudenti» (portafoglio per circa 50 miliardi di lire prevalentemente composto da titoli obbligazionari), si indussero all'operazione per cui è causa sulla base di precisa informazione attinta da «fonti privilegiate»,. come emerge anche dalla testimonianza del bancario Gesmundo, il quale - dopo avere(solo a contestazione del P.M.) ammesso che era stato Lonati Ettore a comandargli l'acquisto in questione - non ha significativamente saputo indicare l'epoca ed il titolo dell'articolo di Milano-Finanza «suggerente» a lui ed al contabile dei Lonati (tal ragioniere Vencetti) l'opportunità dell'investimento, ammettendo perentoriamente di non ricordare in merito.

La testimonianza Gesmundo, evidenziante la mancanza di ogni apporto rilevante da parte dell'intermediario (unico) nel processo decisionale delle operazioni di acquisto, vale a ulteriormente confermare il giudizio sopra rassegnato.

Ma v'è di più: la tesi difensiva che suggerisce di ricondurre l'operazione ad una strategia di investimenti «industriali» (il settore dell'energia collegata allo smaltimento rifiuti) è intrinsecamente debole, sol che si consideri, come ha acutamente osservato il P.M., l'eccentricità di investimenti in prospettiva industriale operanti con fondi privati e non societari (si allude soprattutto ad «Alfa Acciai» posseduta al 33% dalla famiglia Lonati), nonché la obiettiva modestia (in termini relativi) della partecipazione acquisita.

Proseguendo nella trattazione si osserva.

L'istruttoria dibattimentale palesa che le modalità di effettuazione delle operazioni da parte dei Lonati - e segnatamente di Ettore Lonati (operante il primo e più significativo acquisto nel lasso 11-24 febbraio 1999: 130.000 azioni) - sono sintomaticamente aderenti a quello che fu l'andamento del processo decisionale di Falck, Agarini e Gnutti Emilio quanto al progetto di accorpamento in CMI del settore dell'energia ambientale (collegata allo smaltimento dei rifiuti) con coevo scorporo del ramo immobiliare e creazione, per scissione, di una nuova società (IIL) acquisenda da parte di Gnutti Emilio e da quotarsi in borsa con successivo lancio di un'opa residuale.

Può anzitutto affermarsi che all'epoca in cui i Lonati cominciarono ad operare sul titolo CMI, e cioè il periodo 11/ 24 febbraio 1999, fossero già sufficientemente enucleati gli accordi tra il Gruppo Falck e GP Finanziaria, tenuto conto che:

- nella lettera 23 luglio 1999 inviata da GP Finanziaria a Consob è la stessa società ad affermare che le trattative con Falck erano iniziate «nel precedente mese di febbraio», con predisposizione alla data del 23 marzo 1999 di una «lettera d'intenti» relativa alla stipula di un preliminare di compravendita delle azioni con termine finale al successivo 9 aprile;

- che il 24 marzo 1999 l'ingegnere Falck Alberto - nell'ambito della seduta del cda di Falck spa - ottenne autorizzazione a proseguire le trattative con Gnutti allegando al riguardo la lettera d'intenti da questi rilasciatagli il giorno precedente;

- che al 9 aprile 1999 GP Finanziaria formalizzò una offerta irrevocabile d'acquisto del pacchetto di controllo (75% circa) di IIL, accettata da Falck il successivo 12 aprile 1999 (data del preliminare e del secondo comunicato a Consob), convenendo il lancio di un'opa sulle restanti azioni ed assicurando comunque il mantenimento del titolo sul mercato.

Tale cronologia, tenuto conto delle dimensioni dei due gruppi e della non irrilevante portata economico-finanziaria dell'operazione (circa 37 miliardi di lire), nonché delle surrichiamate testimonianze Falck, Agosta, Agarini (il primo colloca nel gennaio l'originario contatto con Gnutti alla ricerca d'acquisizione di una società quotata e comunque «agli inizi del mese di febbraio» la trattativa per la cessione a GP Finanziaria del pacchetto di controllo di IIL; il secondo adduce che il manifestarsi dell'esigenza di scorporare i cespiti immobiliari della CMI si ebbe «due-tre mesi prima rispetto al marzo 1999»; il terzo riferisce che «sin dall'inizio si sapeva che l'acquirente sarebbe stato Gnutti Emilio... altrimenti l'accordo non si sarebbe fatto...»), autorizza la conclusione che l'operazione Gnutti-Falck-Agarini fosse già sufficientemente delineata nelle sue linee essenziali antecedentemente all'epoca (11/24 febbraio 1999) di prima (e prevalente) operatività sul titolo CMI dei Lonati (rectius di Ettore Lonati: cfr. sopra).

Rafforza tale conclusione il rilievo della specificità dei contenuti della lettera d'intenti 23 marzo 1999 e la previsione (già alla stessa data) della stipula del preliminare al 9 aprile 1999, nonché il dato della larga coincidenza tra i contenuti della lettera d'intenti (23 marzo 1999) ed il preliminare poi formalizzato il 12 aprile 1999.

Illuminante la testimonianza Falck, la quale in perfetta sintonia con la deposizione Agarini - lascia emergere la coevità degli accordi, da un lato, con Agarini, formalizzati nelle linee essenziali nel documento «quadro» risalente al 9 febbraio 1999, e - dall'altro lato - con Gnutti (pure maturati agli inizi del mese di febbraio 1999 e indispensabili per l'intero progetto di riposizionamento produttivo di CMI), dunque l'interdipendenza e stretta connessione tra le due notizie «rilevanti», nonché il reale interesse dell'imputato Gnutti all'acquisizione del pacchetto di controllo della scissionaria IIL. (e cioè - vale ripetere - disporre di una società quotata o da quotare in borsa per la scalata a Olivetti, operazione per la quale all'epoca era concretamente impegnata Hopa spa, risultata poi l'acquirente finale ed effettivo di IIL, in coerenza conia previsione, contenuta già nella lettera d'intenti di GP Finanziaria, «della riserva da parte della promissaria acquirente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1401 c.c., della facoltà di nominare entro e non oltre la data del closing la persona che acquisterà i diritti ed assumerà gli obblighi del contratto»).

Vale riportare i passi più salienti della deposizione Falck per meglio lumeggiarne la portata autenticamente a favore della tesi accusatoria.

«La prima operazione su CMI che era venuta in mente era di utilizzarla come veicolo quotato per la joint venture che poi facemmo con il dr. Agarini... questa è stata una idea che è venuta avanti, credo, fine 1998 inizi 1999... poi è stata un pò laboriosa la vicenda... ad un certo punto sembrava che si potesse, trovare con Agarini una soluzione sempre mettendo insieme i servizi ambientali suoi e nostri ma diversa rispetto ad utilizzare come veicolo CMI... in quella occasione ebbi modo di parlare con il dr. Gnutti che ci proponeva di entrare nella cordata Olivetti e siccome espresse interesse ad avere una società quotata nel suo Gruppo, visto che era un gruppo abbastanza importante e non aveva nessuna società quotata... il CMI in quel momento sembrava non avere un partner con cui fare delle operazioni diverse... dissi a Gnutti: "ma perché non la CMI, visto che è liquida, ha dei mezzi, non abbiamo per ora delle soluzioni in vista concrete, perché no?' ; lui disse: "Va bene, datemi un bilancio, lo guardo, può essere una soluzione"... successivamente con il dr. Agarini, invece, il pourparler aveva ripreso con una certa lena, per cui rapidamente siamo arrivati ad una linea comune sul mettere insieme le sue attività ambientali e le nostre utilizzando CMI... A questo punto abbiamo dovuto dire al dr. Gnutti: "Guardi che ci è successo questo, ci potrebbe essere una soluzione per avere un secondo veicolo quotato, quello di scorporare il forno a scissione e scorporare una parte di CMI che potrebbe essere la parte immobiliare perché questa non interessa al dr. Agarini"... Così facemmo, nel giro di qualche settimana si arrivò a questo tipo di soluzione: da una parte un accordo con Agarini che poi firmammo credo ad aprile 1999 e contestualmente facemmo un accordo con il dr. Gnutti per scorporare la parte immobiliare e costituire una nuova società che veniva quotata... Gnutti lo conobbi a gennaio 1999, se non sbaglio, per l'operazione Olivetti-Bell in cui poi siamo entrati a mezzo Finstahl... su segnalazione di un nostro consigliere fummo invitati ad incontrare il dr. Gnutti perché poteva essere interessante per la Falck entrare nell'operazione Bell-Olivetti».

Che l'interesse di Gnutti non fosse, come invece si è tentato di accreditare dall'imputato, quello all'acquisizione del ramo immobiliare di CMI nell'ambito delle attività del Gruppo nel progetto immobiliare cittadino cd «Comparto Milano», proviene - oltreché dalla limpida testimonianza di Falck - dal raffronto tra i contenuti della lettera d'intenti del 23 marzo 1999 e quelli di cui all'offerta irrevocabile d'acquisto del 9 aprile 1999 (recepiti nel preliminare 12 aprile 1999): invero, mentre tra le premesse la lettera d'intenti cita: «GP Finanziaria ha significato a Falck il suo interesse all'acquisto della società CMI... al fine di far confluire sotto il controllo della società la società Brescia Uno operativa nel settore immobiliare», nella clausola di cui all'art. 5 del preliminare 12 aprile 1999 agli atti si legge dell'impegno dell'acquirente di «conferire alla data del closing alla promettente venditrice... mandato irrevocabile a vendere le proprietà immobiliari di Treviso e Nerviano», con obbligo della venditrice (voluto - stando a Falck - da Gnutti: cd garanzia dell'invenduto) a riacquistare gli immobili di IIL che non fossero stati venduti entro un certo termine.

Lo stesso teste Falck, richiesto di chiarimenti in ordine all'art. 5 del preliminare, ha riferito che la garanzia fu inserita a richiesta della promissaria acquirente (GP Finanziaria) giacché Gnutti voleva essere garantito per gli imumobili che «non sarebbero riusciti a vendere», con ciò confermando il disinteresse di Gnutti, e dei Lonati siccome partecipi al Gruppo Gnutti, a CMI come società immobiliare.

Inoltre, come non ha mancato di notare il P.M. alla stregua delle risultanze degli accertamenti sulle possidenze immobiliari di CMI, non è dato di comprendere l'interesse che poteva avere Gnutti ad acquisire una società che mai ha posseduto immobili nella provincia bresciana per realizzare un progetto immobiliare nell'area della città di Brescia (il cd «Comparto Milano»).

La stessa difesa Gnutti nel corso della discussione ha riconosciuto che l'interesse del finanziere alla IIL era quello dì acquisire una società quotata in borsa, con ciò smentendo la linea dell'imputato e la testimonianza Marniga e di fatto assecondando l'impostazione accusatoria, confutata solo sul rilievo dell'inesistenza prima del 12 aprile 1999 di una determinazione all'acquisto (e dunque dello stesso oggetto della pretesa «notizia»), per l'influenza della clausola della garanzia dell'invenduto (insussistente nella lettera del marzo).

Sul punto, fatto nuovamente richiamo alla sostanziale coincidenza tra i contenuti della lettera d'intenti 23 marzo 1999 ed il preliminare 12 aprile 1999, nonché alle testimonianze acquisite, non può non ravvisarsi l'incondivisibilità della tesi difensiva, sol che si consideri che la pattuizione in questione si atteggia come clausola esecutiva di una determinazione generale nelle sue linee essenziali già antecedentemente tutta definita., come irresistibilmente proviene (anche) dalla deposizione (di difesa) Braicovich, del seguente tenore: «fui informato dell'operazione dopo la lettera d'intenti'del 23 marzo 1999... le trattative all'inizio furono gestite assolutamente in via privata senza consulenti... mi occupai di redigere il piano finanziario per il mantenimento della quotazione in Borsa di IIL...».

Nel corso della deposizione (e successivamente al sud-detto passo) la difesa formulava - peraltro - la seguente domanda: «è ben vero che lei si occupava del problema del finanziamento e del mantenimento in borsa della società, ma vi era anche un particolare, cioè quello della garanzia dell'invenduto, per quello *che lei ha potuto percepire, proprio come dato di fatto, era un requisito, secondo lei essenziale, nella prospettiva di Gnutti, cioè avrebbe concluso senza quella garanzia?».

A tale quesito, palesemente suggestivo evocando la (attesa) risposta nella stessa formulazione, il teste sopraggiungeva: «No, io penso che senza quella garanzia non avrebbe concluso, cioè noi sapevamo che la trattativa era una trattativa serrata, nell'ambito della quale c'erano punti importanti da discutere, questo della garanzia era certamente uno, il più importante...»; a domanda della difesa «nella sua esperienza le è capitato di vedere frequentemente una garanzia sul 100% degli immobili?» seguiva la sospirata conclusione: «No, non l'ho mai vista, faccio questo lavoro da pochi anni, solo da dieci, ma personalmente non l'ho mai vista».

Al riguardo appare risolutivo osservare che dalla deposizione Falck non emerge la nodalità ai fini dell'accordo della cd clausola dell'invenduto, o comunque serrate trattative sul punto, posto che il teste ha così parlato: «... quando abbiamo presentato la lista degli immobili, gli acquirenti dissero: "Questi vanno bene, questi, invece, sono difficili da vendere e vogliamo riservarci il diritto di darveli indietro" cosa che poi è in effetti avvenuta per la parte non ceduta... infatti nel giro di qualche mese ci hanno restituito a valore contabile gli immobili che loro ritenevano di non facile smercio... ma è una parte, questi due, Treviso e Nerviano...»; in linea con la testimonianza Falck sono i contenuti della lettera predisposta da Falck spa per Consob il 25 luglio 1999, laddove - senza alcun cenno alla cd clausola dell'invenduto - si legge della formalizzazione (al 9 e poi al 12 aprile 1999) degli impegni a conclusione delle «rapide trattative» intercorse tra l'ing. Alberto Falck ed il dr. Emilio Gnutti «nell'ambito di altre trattative».

Rimane dunque non condivisibile la linea della difesa Gnutti, incentrata sulla risalenza soltanto ai primi di aprile 1999 di una notizia specifica dal contenuto determinato (utile all'integrazione del reato), emergendo all'inverso indizi, gravi, precisi e concordanti quanto alla collocazione alla prima metà del febbraio 1999 delle linee essenziali di tale accordo, funzionali (sul che cfr. in appresso) a facilitare al Gruppo Gnutti (di cui erano parte i Lonati a mezzo delle partecipazioni in Fingruppo e Bell SA) la scalata a Olivetti, iniziata - come ha sottolineato la stessa difesa Gnutti - proprio il 19 febbraio 1999, dunque in tempi sintomaticamente coincidenti con l'operazione di acquisto,di IIL.

In diritto, si osserva che basta all'integrazione del reato («... per informazione privilegiata si intende un'informazione specifica di contenuto determinato...») la rivelazione di un accadimento non ancora certo ma che abbia elevata probabilità di verificazione, da collocarsi in un futuro prossimo («il fatto accaduto o che sta per accadere ovvero una decisione presa o che sta per essere presa» stando ad illustre autore).

Spunti interpretativi in tal senso sono stati ricavati dalla dottrina nel regolamento Consob n. 5553/91, ove tra le notizie che devono essere oggetto di informativa al pubblico da parte degli emittenti sono ricomprese all'art. 6 anche le «proposte concernenti operazioni rilevanti» (analogamente, sempre per gli obblighi informativi in capo agli emittenti cfr. art. 8 comma 2 delibera Consob n. 10917 del 10 settembre 1997 quanto alle situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nella relazione semestrale «quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni e comunque non appena abbiano acquistato un sufficiente grado di certezza»).

Tali disposizioni - la cui finalità anti-insider trading è stata espressamente affermata da Consob in apposita comunicazione - trovansi ribadite nell' art. 20 comma IV delibera Consob n. 11520 dell' l luglio 1998 (attuativa del D.L.vo 58/98), all'epoca dei fatti qui in esame già in vigore (come testimonia anche la stessa intestazione dei due comunicati agli atti del 10 marzo e 13 aprile 1999), nonché nell'art. 66 delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 (attuativa del D.L.vo 58/98 riferito agli emittenti).

Nella giurisprudenza francese si è ritenuto che le caractère précis d'une.information privilegié implique l'existence d'un projet suffisament defini entre les parties pur avoir des chances d'aboutir, peu important l'existence d'aléas, inhérents à toute operation de cette nature, quant à la realisation effective de ce projet.

Nell' unico precedente giurisprudenziale in materia di insider trading l'informazione relativa all'avanzata fase di un progetto di fusione per incorporazione è stata ritenuta oggetto dei divieti (similari a quelli ex art. 180 D.L.vo 58/98) di cui all'art. 2 L. 157/91.

Tali principi, alla stregua dell'analisi in fatto prima condotta, inducono a ritenere integrato nella specie il requisito normativo di cui alla prima parte del comma III dell'art. 180 D.L.vo 58/98.

Rimane da dire che unico soggetto in grado ed avente interesse a disvelare ad Ettore Lonati le notizie «privilegiate e riservate» sin qui accertate era di fatto l'imputato Gnutti Emilio, in rilevantissimi rapporti di affari e societari con il predetto e titolare della «notizia»: al riguardo, pur non potendosi sottacere l'attendibilità della tesi accusatoria (che individua l'assemblea ed il cda di Fingruppo dell' 11 febbraio 1999 quale sede della divulgazione della notizia, siccome coincidente con l'inizio dell'operatività sul titolo CMI del Lonati), mette conto di notare l'irrilevanza della individuazione del preciso contesto in cui si verificò la condotta di tipping (art. 180, primo comma, lett. b, D.L.vo 58/ 98).

È da escludere (con tutta ragionevolezza) che il disvelamento sia riferibile a Falck Alberto (altro e solo soggetto a custodire il patrimonio di conoscenze ed in primis rivelante a Gnutti del progetto con Agarini nell'ambito della trattativa avente ad oggetto la cessione di una società quotata in borsa), sol che si consideri la mancanza di ogni serio indizio di collegamento tra Falck ed i Lonati e financo della conoscenza (all'epoca) tra i predetti (come - peraltro - dalle difese stesse convenuto).

La notizia in questione posseduta dai Lonati, avente ad oggetto - vale ribadire - non solo il progetto dell'articolato piano strategico di riposizionamento produttivo di CMI tra i Gruppi Falck ed Agarini ma anche il progetto di acquisto della scissionaria IIL da parte di GP Finanziaria del Gruppo Gnutti, prevedente la quotazione di IIL sul mercato borsistico con lancio di un'opa residuale e ricostituzione del flottante in vista della scalata Olivetti, è tale da rientrare nella previsione di cui al comma III, seconda parte, dell'art. 180 D.L.vo 58/98, cioè dotata di idoneità, a livello potenziale, «ad influenzare sensibilmente» l'apprezzamento dei valori mobiliari cui si riferisce.

Va premesso che l'espressione adoperata dal legislatore («... è informazione privilegiata quella che, se resa pubblica, sarebbe idonea ad influenzare sensibilmente il prezzo») rivela l'intenzione di prevedere una fattispecie di pericolo nella quale il giudizio di pericolosità deve essere effettuato ex ante ed il verificarsi della sensibile oscillazione nelle quotazioni, dunque del danno per il mercato (ovvero del vantaggio per l'agente), non è richiesta ai fini dell'integrazione del reato, come del resto palesa il bene protetto dalla fattispecie in parola (la tutela della trasparenza e del corretto funzionamento dei mercati finanziari), nonché il disposto di cui al quarto comma dell'art. 180 D.L.vo 58/98 (che prevede la possibilità di aumento della multa fino al triplo in presenza - tra le altre circostanze - «dell'entità del profitto che è derivato»).

Conforta l'interpretazione qui offerta la diversa impostazione che connota le fattispecie di cui all'art. 501 c.p. (aggiotaggio comune), all'art. 138 D.L.vo 385/93 (aggiotaggio bancario) ed all'art. 181 D.L.vo 58/98 (aggiotaggio su strumenti finanziari), laddove a proposito dell'idoneità perturbatrice figura l'inciso «atti a cagionare», evocante (similmente alla figura del tentativo) l'esigenza di accertamento di una reale adeguatezza causale della condotta. Ancora può citarsi la formula «concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo...» che compare nella novellata fattispecie di aggiotaggio societario (art. 2637 c.c. come introdotto dalla recente legge n. 61/ 2002), la quale lascia intendere, a differenza della fattispecie qui in esame, una offensività effettiva, quale normale conseguenza del comportamento divietato.

Un primo indice di sicura influenza perturbatrice della notizia, avente ad oggetto un progetto di concentrazione industriale ma anche l'acquisto del pacchetto di controllo di una società quotata, va individuato in un elemento normativo testuale, e cioè l'art. 5 comma II del regolamento Consob n. 5553/91, attuativo degli artt. 6 e 7 L. 157/91 (in vigore all'epoca dei fatti, posta l'approvazione solo a maggio 1999 del nuovo regolamento in materia di emittenti costituito dalla delibera n. 11971 del 14 maggio1999, attuativa delle disposizioni in merito del D.L.vo 58/98, in particolare degli artt. 114 e 115), laddove prevede che «ogni modifica dei soggetti che comunque esercitano il controllo» sugli emittenti valori mobiliari deve essere oggetto di informativa al pubblico.

Si tratta, invero, di uno di quegli eventi dichiarati «rilevanti» in quanto tali; cioè di eventi ritenuti sempre «idonei, se resi pubblici, data la loro incidenza sulla situazione patrimoniale, economica o finanziaria ovvero sull' andamento degli affari degli emittenti stessi, ad influenzare sensibilmente il prezzo dei loro valori mobiliari quotati» e rispetto ai quali l'organo italiano di controllo dei mercati impone sempre un obbligo di informativa a favore del pubblico.

Altro dato da cui può desumersi l'influenza sensibile della notizia divulgata da Gnutti è costituito dal provvedimento di sospensione della negoziazione del titolo emesso il 10 marzo 1999 dalla Consob, assunto - alla stregua dell'anomalo andamento in allora registrato rispetto al trimestre precedente - in attesa degli annunciati chiarimenti (I comunicato) la cui mancanza poteva protrarre le già verificate condizioni di disparità informativa tra gli operatori e dunque l'irregolare andamento delle quotazioni.

Ulteriori segnali della natura price sensitive dell'informazione utilizzata dai Lonati sono costituiti dagli aumenti del prezzo (nell'ordine del 6% e del 3% circa) e delle quantità scambiate del titolo CMI registrati per due sedute successivamente alla diffusione del secondo comunicato (12 aprile 1999) inerente l'accordo Falck-Gnutti (oggetto di segnalazione da parte della Borsa spa), nonché il fortissimo rialzo (140%) avuto dal titolo IIL il l° ed il 2 settembre 1999 in ragione dei rumors di agosto (successivi alla quotazione in borsa di IIL del 27 luglio 1999 e adombranti un progetto di aggregazione in IIL delle società HOPA e Fingruppo, insieme controllanti Bell SA, con l'utilizzo di IIL quale strumento di semplificazione della struttura societaria di controllo su Olivetti), nonostante le parziali smentite del Gruppo Gnutti intervenute nella tarda serata dell' 1 settembre 1999 (nella relazione Consob si legge sul punto: «nella stessa giornata del 2 settembre, nonostante le smentite di HOPA e Fingruppo, che hanno ribadito il progetto di fusione aggiungendo però che la quotazione in borsa non è prevista e che verrà eventualmente studiata non prima del 2001, IIL ha segnato un ulteriore incremento del 27,5% dopo due sospensioni per eccesso di rialzo, chiudendo ad 8 euro»).

Tale realtà palesa la sensibile influenza sul mercato della notizia utilizzata dai Lonati per l'acquisto delle azioni, rimarcandosi la sostanziale coincidenza tra il sapere di Ettore Lonati all'epoca dell'operatività sul titolo (e cioè l'acquisizione di IIL da parte di Gnutti in vista della scalata a Olivetti, operazione cui l'imputato ed i di lui fratelli partecipavano) e le voci diffuse dai rumors di fine agosto 1999, incentrate di fatto sullo stesso argomento.

L'interesse dei Lonati agli acquisti dei valori mobiliari per cui è causa (tali da comportare - in virtù della scissione perfezionata a luglio 1999 di IIL da CMI - partecipazioni in IIL, al calcolo di 5 azioni IIL per ogni 17 azioni CMI possedute, per Ettore Lonati pari a 42.647 azioni, per Tiberio Lonati n. 36.764, per Fausto Lonati n. 14.705), va individuato, come ha ricostruito l'accusa, nel rafforzamento della cordata societaria Olivetti in cui era all'epoca concreta-mente impegnato il Gruppo Gnutti, di cui i Lonati erano parte.

Su tanto convergono le pacifiche relazioni societarie come documentalmente accertate agli atti: Lonati Ettore e Gnutti Emilio membri alla data dell' 11 febbraio 1999 del cda di Fingruppo; lo stesso Lonati Ettore socio al 14% della medesima società, unitamente ai fratelli (detentori del 4%) ed a Gnutti; di Fingruppo è socia anche GP Finanziaria (Gnutti), acquirente del pacchetto di controllo di IIL; Fin-gruppo è azionista di Bell SA, a sua volta partecipata dalla Finstahl (gruppo Falck), da GP Finanziaria e dai Lonati (con decorrenza 22 novembre 1999); Bell SA è il principale (all'epoca) azionista di Olivetti; HOPA spa (poi effettivo acquirente di IIL e fusasi con Fingruppo) è partecipata, tra l'altro, da Finstahl (Falck), GP Finanziaria (Gnutti), dai Lonati.

L'interesse a tale progetto operativo, vero scopo degli investimenti sul titolo CMI, proviene anche dal comunicato «radiocor» 25 febbraio 1999 in atti, laddove - a commento dell'opa lanciata su Olivetti - Lonati Ettore afferma: «è un'operazione senz'altro importantissima... anche se la nostra cordata oggi è più ottimista di ieri... (il comunicato termina:così Ettore Lonati, socio con il 14-15% della Fin-gruppo [azionista di Bell] sull'opa lanciata su Olivetti).

La difesa, valendosi delle notazioni del proprio consulente, ha sostenuto - partendo dal presupposto che parametro significativo (alla stregua della stessa impostazione CONSOB) dell'esistenza del reato ex art. 180 D.L.vo 58/98 sia l'elemento della «plusvalenza» - che di fatto nessuna significativa plusvalenza era di fatto riferibile ai Lonati, nemmeno alla data - riferita da Consob - del 2 settembre 1999 (coincidente con il rialzo dei titoli per effetto dei rumors di fine agosto e dell' 1 settembre 1999 e con il «concambio» delle azioni CMI in IIL) tenuto conto anche che «le azioni continuano a restare nel portafoglio dei Lonati» e che comunque - al 28 ottobre 1999 (epoca dell'affidamento delle indagini alla G.d.F.) - era rintracciabile una minusvalenza complessiva di lire 113 milioni (su un capitale investito di oltre lire 1 miliardo e 700 milioni); inoltre e risolutivamente il modesto impatto dei due comunicati 10 marzo e 12 aprile 1999 sull'andamento del titolo (quali evincibili dalla relazione del CT e dalle tabelle numeriche allegate) renderebbe di fatto insussistente la nozione di informazione «privilegiata» sotto l'aspetto della price sensitivity.

La tesi difensiva è incondivisibile.

Al riguardo - in diritto - si ribadisce che esula dalla fattispecie in esame l'elemento del conseguimento di un pro-fitto e che il requisito dell'idoneità dell'informazione privilegiata, se resa pubblica, ad influenzare sensibilmente il prezzo dei titoli cui si riferisce, è nella norma in esame, secondo lo schema tipico dei reati di pericolo, una idoneità seria ma potenziale da valutarsi ex ante, prescindendo da tutte le circostanze conosciute a posteriori e tenendo, invece, conto solo di quelle conoscibili nel momento in cui l'operazione viene posta in essere. Il vantaggio dell'insider è dunque (pur nella nuova formulazione della fattispecie) misurato in termini di potenzialità: sul punto sono pienamente condivisibili le notazioni di Consob (di cui alla memoria scritta agli atti), laddove - a proposito della valutazione ex ante dell'idoneità dell'informazione imposta dalla formula normativa «sarebbe idonea» - si legge che: «una volta che il mercato è posto in condizione di parità informativa i prezzi di borsa si assestano su valori allineati con quelli del mercato stesso... e siccome la determinazione dei valori di borsa dipende da una molteplicità di fattori, è difficile isolare a posteriori l'impatto dovuto ad una singola informazione sul prezzo del titolo».

In definitiva, come afferma illustre autore (facendo leva sul fatto che l'idoneità ad influenzare richiesta dalla norma non è sinonimo di sicura influenza), «una volta ravvisato il possesso di una informazione «privilegiata» dal punto di vista del tipo, non sarà necessario verificare che l'influenza dell'informazione stessa sull'andamento del titolo vi fu effettivamente e fu in un senso piuttosto che nell'altro».

Irrilevanti allora sono i rilievi del consulente tecnico della difesa sul fatto che i Lonati avrebbero maturato plusvalenze «modeste» alle date del 10 marzo 1999 (I comunicato), 13 aprile 1999 (II comunicato), apprezzabili ma effimere al 2 settembre 1999 (in conseguenza dei rumors sui possibili sviluppi di IIL), e terminativamente - alla data del 28 ottobre 1999 (epoca di affidamento delle indagini alla G.d.F. da parte del P.M.) - una minusvalenza complessiva di 113 milioni di lire, sol che si consideri che l'impostazione seguita dal consulente incentra inammissibilmente il reato sul profitto economico realizzato dall'insider e non (come deve essere: cfr. supra) sulle potenzialità di vantaggio traibili dall'abuso informativo, finendo con l'attribuire alla fattispecie la natura di reato di evento.

Deve poi osservarsi l'inammissibilità del metodo seguito dal consulente, laddove ha collocato fino al 28 ottobre 1999 l'epoca alla quale valutare l'entità della virtuale plusvalenza (concludendo a tale data per il realizzo di una minusvalenza di 113 milioni), posto che è di tutta evidenza che - nella prospettiva della rilevanza dei calcoli in merito - possono essere presi in considerazione solo i periodi (valutati da Consob ai fini di una più completa informazione sulla vicenda) immediatamente successivi alla ufficializzazione della no-tizia (10 marzo ma soprattutto 12. aprile 1999, coincidente con la diffusione della notizia della cessione di IIL al Gruppo Gnutti) ed agli aventi seguitine (i rumors di fine agosto/inizi settembre 1999), siccome in concreto inducenti aumento di valore delle azioni e - quel che più conta - sintomaticamente aderenti alle previe conoscenze acquisite dagli imputati quanto agli sviluppi di IIL.

Rimane allora che i Lonati, come esattamente allegato da Consob (e convenuto dal punto di vista contabile dallo stesso consulente della difesa), maturarono, per effetto dello sfruttamento della notizia privilegiata, un incremento di valore sulle partecipazioni acquisite quantificabile in circa 648 milioni di lire, il che - stando alla stessa prospettazione difensiva - costituisce parametro fondamentale per l'apprezzamento della contestata condotta di insider trading.

Né può sostenersi, come pure ha opinato la difesa, che le «modeste» influenze sull'andamento del titolo provocate all'atto della diffusione dei due comunicati di marzo e aprile 1999 varrebbero a testimoniare l'assenza del carattere «privilegiato» dell'informazione (nel senso di cui al terzo comma art. 180 cit.) e = dunque - a negare l'esistenza stessa del reato ipotizzato dalla pubblica accusa.

Va al riguardo considerato l'impatto della notizia ufficializzata il 12 aprile 1999 (II comunicato), che per la prima volta porta a conoscenza del mercato l'acquisto di IIL da parte di GP Finanziaria di Gnutti Emilio, vale ribadire già concordato e definito nelle sue linee essenziali ad epoca (prima metà di febbraio) antecedente al primo comunicato (10 marzo) ed all'inizio dell'operatività dei Lonati sul titolo: proprio il comunicato del 12 aprile 1999 completa per il pubblico le coordinate degli accordi complessivi Falck-Agarini-Gnutti (peraltro neppure ancora disvelando la destinazione ultima di IIL nell'ambito del Gruppo Gnutti), così da porre il pubblico medesimo approssimativamente nel medesimo status conoscitivo goduto dai Lonati oltre due mesi prima. Ebbene - ritenuto dunque quale unico comunicato rilevante ai fini dell'indagine proposta dalla difesa quello dell'aprile - va rimarcato che nella giornata del 12 aprile 1999 ed in quella successiva il titolo registra ancora un notevole incremento del prezzo e delle quantità scambiate (nella relazione Divisione Mercati 15 giugno 1999 si legge: «... Dopo la chiusura della borsa del 12 aprile è stato diffuso un comunicato di CMI spa e Falck spa nel quale Falck si dichiarava disponibile ad accettare l'offerta irrevocabile d'acquisto avanzata da GP Finanziaria sul pacchetto di controllo della società Investimenti Immobiliari Lombardi, derivante dalla scissione del ramo d'azienda immobiliare che l'assemblea di CMI spa dovrebbe deliberare il prossimo 26 aprile... Nonostante il comunicato sia stato diffuso solo a tarda serata, nella seduta del 12 aprile è stato registrato un notevole incremento dei volumi scambiati, n. 83.000, ed un significativo rialzo del prezzo di riferimento nell'ordine del 6% circa; nella seduta successiva alla diffusione del comunicato, il 13 aprile, il titolo faceva segnare un ulteriore rialzo del 3%»).

 Dell'apprezzamento del titolo (incremento del 140% al 1° settembre 1999 ed ulteriore incremento del 27,5% al 2 settembre pur dopo le smentite di HOPA) in esito ai rumors di fine agosto sui possibili sviluppi di IIL si è già detto: sul detto evento si rimanda al prosieguo della trattazione.

A fronte di tale realtà si esige di riconoscere la natura «privilegiata» (cioè potenzialmente idonea ad influenzare sensibilmente prezzo delle azioni) dell'informazione utilizzata dai Lonati allorquando operarono sul titolo CMI, ribadita comunque l'inammissibilità della linea suggerita dalla difesa di un'analisi da condurre a posteriori sul corso del titolo.

Analogamente irricevibile è l'ulteriore linea della difesa laddove ha sostenuto che per ascrivere ai Lonati il reato occorrerebbe dimostrare che gli imputati sin dal febbraio-marzo 1999 fossero a conoscenza dell'oggetto della pubblicazione dei rumors di fine agosto-inizi settembre 1999 inducenti l'aumento di valore dei titoli e - dunque - la maturazione della plusvalenza (lire 648 milioni) del 2 settembre 1999.

Al riguardo si osserva che il dato rilevante è costituito dalla sicura conoscenza (sul che cfr. supra) da parte di Lonati - all'epoca dell'operatività sul titolo CMI - dell'intero disegno operativo avente ad oggetto le operazioni sinergiche di scorporo e cessione delle azioni IIL (e dei successivi sviluppi di tale società), contesto che pose l'investitore oggettivamente in situazione di privilegio informativo rispetto agli operatori sul mercato borsistico.

Il contesto di legami ed interessi societari correnti tra i Lonati (in particolare, Lonati Ettore) e Gnutti Emilio (all'epoca entrambi impegnati nella «scalata» a Olivetti) autorizza (inoltre) ragionevolmente a ritenere che a Lonati non potesse sfuggire l'impatto che avrebbe avuto sulla stampa specializzata l'evento (noto sin dal febbraio 1999) costituito dall'acquisizione da parte del Gruppo Gnutti del pacchetto di controllo della scissionaria III: e coeva quotazione in borsa della stessa (con le modalità ormai note).

Né può valere il dato delle smentite da parte di HOPA e Fingruppo dei rumors di metà agosto-primi settembre 1999, smentite nelle quali - peraltro - viene confermato il progetto di fusione delle due società, sia per una quale «tardività» di tali smentite (avutesi ai primi di settembre dopo rumors diffusi sin dalla metà di agosto 1999), sia che si considerino gli effetti «dirompenti» che l'accadimento della quotazione in borsa delle due società (riportato insistentemente nei rumors) avrebbe comportato in costanza dell'istruttoria Consob, iniziata nel marzo 1999 ed estesa agli imputati sin dal maggio stesso anno, e dei successivi (ampiamente prevedibili) sviluppi penali della vicenda.

Il vero è che i Lonati (ed in particolare, Lonati Ettore), come emerge anche dalla smentita della linea della difesa Gnutti (tesa a dimostrare un improbabile interesse all'acquisto di una immobiliare), conoscevano - all'atto dell'acquisto del titolo CMI - l'intero disegno operativo comprendente anche i futuri sviluppi di IIL (e cioè la sua acquisizione da parte del Gruppo Gnutti cui essi partecipavano segnatamente nella persona di Ettore Lonati in vista della scalata a Olivetti), sui quali, una volta resi pubblici, era del tutto ragionevole la previsione di rumors giornalistici influenzanti il valore delle azioni.

L'effettivo valore (ed il correlativo «vantaggio») dell'investimento nel titolo CMI era dunque legato agli sviluppi di IIL, come dimostra l'ampio apprezzamento (140%) del titolo provocato dai rumors di fine agosto-inizi settembre 1999 incentrati proprio sui destini di IIL nella scalata a Telecom-Olivetti (apprezzamento che resistette alle smentite del Gruppo Gnutti e che si verificò pur in assenza della vociferata fusione IIL-HOPA).

È fuorviante il riferimento comparativo alla posizione dell'investitore Colombo Ugo, in tesi difensiva fruitore di plusvalenze virtuali modeste al pari dei Lonati eppure non denunciato all'A.G., sol che si consideri che i reali motivi che hanno comportato la mancanza di apertura di procedi-mento nei di lui confronti stanno nella circostanza che l'operatività sul titolo CMI del predetto (40.000 azioni acquistate tramite il CAB) data ad epoca - cioè il 12 aprile 1999 - ampiamente successiva al comunicato 10 marzo 1999 del duo Falck-CMI ed ai successivi articoli di stampa specializzata pubblicati dall' 11 al 25 marzo 1999, dunque a torno di tempo in cui la «notizia privilegiata» era stata al-meno parzialmente diffusa ed ormai di pubblico dominio; nonché nel constatare che il detto- Colombo possedeva un portafoglio in soli titoli azionari di circa 26 miliardi, più 33 miliardi in titoli obbligazionari, era concretamente operativo nel settore immobiliare e - risolutivamente - non aveva collegamenti coi Gruppi Falck e Gnutti.

È infine inattuale l'ulteriore notazione giuridica della difesa Lonati, tale per cui la mancanza delle qualità di cui alla prima parte dell'art. 180, comma I, D.L.vo 58/98 in capo agli imputati - partecipanti al capitale ovvero esercenti una funzione qualificata nelle società coinvolte nell'operazione - renderebbe inconfigurabile la fattispecie incriminatrice loro contestata.

Al riguardo basterà evidenziare che la definitiva ipotesi accusatoria abbandonando l'equivocità di cui al capo di imputazione vuole che i Lonati, e precisamente Lonati Ettore, avessero ottenuto la notizia privilegiata da .Gnutti Emilio in - virtù dei rilevantissimi rapporti societari e finanziari con questi correnti (e non perché abusanti di notizie apprese in ragione di una peculiare «intraneità» all'emittente ovvero a società a questa collegate).

Segue che l'ipotesi criminosa è contestata sotto il riguardo della trasgressione del secondo comma dell'art. 180 D.L.vo 58/98, essendo aderente alle risultanze di causa ritenere i Lonati «insiders secondari».

L'analisi che sin qui precede conduce all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato Lonati Ettore, avvalsosi di notizie «privilegiate» partecipategli da Gnutti Emilio in occasione degli acquisti sui valori mobiliari per cui è causa.

A diverse conclusioni deve pervenirsi relativamente alle posizioni di Lonati Tiberio e Lonati Fausto, per i quali non v'è prova adeguata di una partecipazione alle operazioni in questione.

Militano a carico dei due imputati i contenuti delle missive indirizzate a Consob il 4 agosto 1999, laddove si riconosce la paternità degli acquisti del titolo CMI; il dato costituito dall'interesse riconoscibile anche in capo ai detti prevenuti di assicurarsi - attraverso il sistema di concambio con le azioni di IIL - una posizione di rilevanza in una società destinata (almeno nei progetti iniziali) a rivestire un ruolo strategico nella cordata Olivetti-Telecom, operazione alla quale i due Lonati (a mezzo delle partecipazioni in Fin-gruppo ed unitamente al fratello Ettore ed a Gnutti Emilio) erano all'epoca concretamente impegnati; il rapporto di stretta vicinanza con il congiunto Ettore.

Tuttavia, gli elementi sopra indicati non sono sufficienti a comprovare la tesi accusatoria dell'operatività (anche) di Lonati Fausto e Tiberio nello sfruttamento di informazioni «privilegiate», tenuto conto di altre emergenze dibattimentali che si oppongono o comunque non suffragano valida-mente l'impostazione del P.M.

Sul punto va richiamata la testimonianza Gesmundo, stando al quale l'ordine di acquisto del titolo CMI gli era stato impartito da Lonati Ettore nell'ambito del conto di gestione patrimoniale cointestato ai tre fratelli, con operatività disgiunta, presso la Banca Popolare di Milano, filiale di Brescia; nonché il prospetto (agli atti) relativo all'intera operatività sul titolo dei Lonati, fornito dal detto istituto di credito alla Consob, laddove - sotto le varie diciture «a con-ferma delle operazioni summenzionate» (relative agli acquisti anche apparentemente provenuti dai fratelli Tiberio e Fausto) - compare (alle date del 26 febbraio e 30 marzo 1999) la sola firma di Lonati Ettore.

Le esposte emergenze (orali e documentali) danno conto di un'iniziativa negoziale (l'acquisto dei titoli) in realtà esclusivamente riferibile a Lonati Ettore, sicché - in tale contesto - risultano scarsamente rilevanti ai fini della prova della partecipazione al reato di Lonati Fausto e Tiberio (affidata nell'impostazione accusatoria ai connotati «della più completa -anomalia dell'operazione finanziaria su CMI») i passaggi proprietari e le formali intestazioni delle azioni risultanti dagli estratti conto agli atti acquisiti presso la Banca Popolare di Milano (filiale di Brescia), riferibili alla gestione patrimoniale n. 48119 cointestata (e con operatività disgiunta) ai tre fratelli.

Deve poi rimarcarsi l'assenza di collegamenti, societari «stringenti» tra i due imputati e la «fonte» della notizia (i fratelli Tiberio e Fausto Lonati erano meri soci - e peraltro minoritari - di Fingruppo, azionista di Beli SA, a sua volta principale azionista di Olivetti, impegnata nella filiera per la scalata a Telecom; non parteciparono all'assemblea 11 febbraio 1999 di Fingruppo, alla quale - come si è detto - presero parte solo Lonati Ettore, consigliere del cda, e Gnutti Emilio, vice-presidente).

Insomma, il quadro che emerge in esito all'approfondita istruzione dibattimentale svolta ed alla critica disamina di tutti i dati acquisiti è caratterizzato complessivamente da insufficienza e contraddittorietà delle prove in ordine alla consapevole partecipazione di Lonati Fausto e Lonati Tiberio all'operazione illecita di acquisto dei titoli per cui è causa avuto riguardo a tutti gli elementi costitutivi della fattispecie penalmente rilevante, di talché si impone per i detti imputati una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 530 comma II c.p.p.

Venendo al trattamento sanzionatorio, sono concedibili ad entrambi gli imputati qui riconosciuti colpevoli le attenuanti generiche per lo stato di incensuratezza.

La pena dovrà discostarsi (seppure non di molto) dal minimo edittale, sì da essere adeguata agli atti criminosi posti in essere, di non modesta offensività anche alla stregua delle qualità soggettive dei due imputati.

In particolare, facendo applicazione del criterio ex art. 133 bis c.p., la pena pecuniaria dovrà attestarsi su livelli apprezzabili tenuto conto della gravità dei fatti e delle indubbie capacità economiche dei due imputati. La pena detentiva più elevata va inflitta a Gnutti Emilio, disvelante la notizia «riservata e privilegiata» derivantegli dalla posizione occupata e dall'attività svolta con Falchi Alberto.

La pena pecuniaria, invece, dovrà attestarsi per entrambi gli imputati sui medesimi livelli, tenuto conto che l'operazione di acquisto ed i vantaggi correlativi (compresa la plusvalenza «virtuale» maturata al 2 settembre 1999) sono riferibili di fatto unicamente a Lonati Ettore.

In definitiva, fatto richiamo ai criteri ex art. 133 c.p., pena equa per Gnutti Emilio stimasi quella di mesi otto di reclusione e multa per 100.000 euro; per Lonati Ettore pena congrua è quella di mesi sei di reclusione e multa per 100.000 euro (pena base per 'Gnutti = anni uno e 150.000 euro; meno 1/3 per art. 62 bis c.p.; per Lonati pena base = mesi nove e 150.000 euro; meno 1/3 per art. 62 bis c..p.).

Segue per legge la condanna degli imputati al pagamento in solido delle spese processuali.

Il disposto di cui all'art. 182 D.L.vo 58/98 comporta le pene accessorie come in dispositivo.

Osta alla concessione del beneficio ex art. 163 c.p. l'entità della pena inflitta.

Va disposta la confisca - ai sensi dell'art. 180 comma V, D.L.vo 58/98 - delle azioni tutte già sottoposte dal Gip a sequestro preventivo, trattandosi degli strumenti finanziari acquistati mediante l'operazione illecita compiuta da Ettore Lonati, dunque del «mezzo» ovvero del «profitto» del reato di abuso di informazioni privilegiate.

L'assoluzione di Lonati Tiberio e Lonati Fausto non impedisce la confisca nei termini predetti, sol che si consideri che i due imputati, pur non avendo partecipato (nel senso sopra chiarito) all'operazione illecita di acquisto, hanno di fatto - seppure inconsapevolmente - ricavato vantaggi dal reato e che in capo agli stessi, oltre alla riconoscibilità di un difetto di vigilanza, è dato di registrare un fenomeno equipollente agli effetti del trattamento penalistico a quello della interposizione fittizia.

Al riguardo vale richiamare il costante orientamento giurisprudenziale che esclude la nozione di estraneità al reato nei casi in cui il «terzo» abbia ricavato vantaggi o utilità da esso e che consente la confiscabilità del bene laddove il terzo sia incorso in un difetto di vigilanza, ovvero in presenza di realtà dissimulate da un fenomeno di intestazione fittizia (ipotesi quest'ultima non univocamente inducibile, ma suggerita con vigore dalla riferibilità anche formale de-gli acquisti del primo periodo - 11/24 febbraio 1999 - al solo Ettore Lonati).

Tali notazioni generali nel caso di specie trovano puntuale applicazione nel momento in cui è emerso univoca-mente dall'istruttoria che fu Lonati Ettore ad inoltrare l'ordine di acquisto e - dunque - a rendersi cessionario delle azioni CMI rastrellate nel periodo 11 febbraio/19 marzo 1999, sebbene le stesse venivano contabilmente accreditate sul conto titoli intestato alla fraterna.

Sotto quest'ultimo aspetto la presunzione di comunione derivante dalla contestazione esclude totalmente la qualità di terzo degli imputati qui assolti e - per verità - impedisce addirittura di identificare i titoli in loro proprietà, essendo piuttosto titolari di quote del compendio.

Più radicalmente, l'estraneità (rectius: la mancata prova della consapevole partecipazione) all'operatività dell'investimento su cui è giudizio - estraneità presupposto della formulata assoluzione di Lonati Fausto e Lonati Tiberio - implica il perfezionamento del negozio (anzi, dei contratti) di acquisizione dei titoli in capo al solo Lonati Ettore (in tal senso - vale ribadire - suonano le risultanze documentali), di Miche il passaggio proprietario ai fratelli (peraltro - come detto - attuato a livello di comunione) costituisce fatto ulteriore rispetto al reato ed alle sue conseguenze, colpite da confisca: fatto irrilevante ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale alla stregua degli arresti giurisprudenziali surrichiamati, tenuto conto dell'inopponibilità alle ragioni erariali (sul bene) di rapporti interni tra l'acquirente di mala fede e sub-cessionari (nei rapporti in terni rientrando anche la disponibilità della provvista all’acquisto originario).

Eventuali iniziative risarcitorie da parte dei due imputati nei confronti del congiunto Ettore Lonati vanno regolate alla stregua dei rapporti interni connotanti la (comune e disgiunta) gestione patrimoniale n. 48119 presso la Banca Popolare di Milano, filiale di Brescia.

La complessità delle questioni affrontate e la peculiare natura dell'imputazione, sulla quale (vale ribadire) si hanno pochissime pronunce giurisprudenziali, giustifica il ricorso al disposto ex art. 544.n. 3 c.p.p., come in dispositivo.

omissis