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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12163 - pubb. 02/03/2015

L'imposta proporzionale su successioni e donazioni si applica anche alla creazione di vincoli di destinazione, indipendentemente dal trasferimento della proprietà dei beni

Cassazione civile, sez. VI, 24 Febbraio 2015, n. 3735. Est. Angelina-Maria Perrino.


Vincolo di destinazione su beni per il perseguimento di determinate finalità - Imposta sulle successioni e donazioni di cui al 47º comma dell'articolo 2 del decreto legge 262 del 2006, convertito dalla legge 286 del 2006 - Applicazione - Fattispecie in tema di trust volto al rafforzamento di garanzia patrimoniale

Imposta sulle successioni e donazioni - Applicazione alla costituzione di vincoli di destinazione - Presupposti

Atti di destinazione ex articolo 2645-ter c.c. - Creazione di vincoli di destinazione - Applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni di cui al 47º comma dell'articolo 2 del decreto legge 262 del 2006, convertito dalla legge 286 del 2006



L'atto col quale il disponente vincoli beni a se appartenenti al perseguimento delle finalità di rafforzamento della generica garanzia patrimoniale già prestata, nella qualità di fideiussore, in favore di alcuni istituti bancari, in quanto fonte di costituzione di vincoli di destinazione, è assoggettato l'imposta gravante su tali vincoli a norma del 47º comma dell'articolo 2 del decreto legge 262 del 2006, convertito dalla legge 286 del 2006. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il presupposto per l'applicazione dell'imposta di cui al 47º comma dell'articolo 2 del decreto legge 262 del 2006, convertito dalla legge 286 del 2006, la quale prende espressamente in considerazione anche la costituzione di vincoli di destinazione, è correlato alla predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento degli obiettivi voluti, laddove l'oggetto consiste nel valore dell'utilità della quale il disponente, stabilendo che sia sottratta all'ordinario esercizio delle proprie facoltà proprietarie, finisce con l'impoverirsi. L'imposta in questione, non abbisogna, quindi, dell'arricchimento, risultando a tal fine sufficiente quella classica sulle successioni e donazioni, nelle quali il presupposto applicativo è appunto il trasferimento, quantunque condizionato o a termine, dell'utilità economica ad un beneficiario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Gli atti di destinazione contemplati dall'articolo 2645-ter c.c., in quanto idonei a produrre un vincolo di destinazione con effetti reali inerenti alla qualità del bene che ne è oggetto, sia pure con contenuto atipico perché rispondente ad interessi meritevoli di tutela, rientrano nell'area applicativa del 47º comma dell'articolo 2 del decreto legge 262 del 2006, convertito dalla legge 286 del 2006. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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