Internet & Technology Law Review


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13101 - pubb. 22/07/2015

Diffamazione posta in essere attraverso l'utilizzo della posta elettronica o di Facebook

Cassazione penale, 08 Giugno 2015, n. 24431. Est. Bonito.


Diffamazione a mezzo stampa - Potenzialità del mezzo utilizzato a raggiungere una pluralità di persone - Utilizzo della funzione "forward" della posta elettronica - Utilizzo di Facebook



Il reato della diffamazione a mezzo stampa di cui al terzo comma dell'articolo 595 c.p. trova il suo fondamento della potenzialità, nella idoneità e nella capacità del mezzo utilizzato per la consumazione del reato a coinvolgere e raggiungere una pluralità di persone, ancorché non individuate nello specifico ed apprezzabili soltanto in via potenziale, con ciò cagionando un maggiore e più diffuso danno alla persona offesa.

L'utilizzo, al fine di inviare un messaggio di posta elettronica, della funzione "forward", la quale consente di indirizzare il messaggio ad una pluralità di destinatari, consente di affermare che la posta elettronica, ai fini della individuazione della fattispecie del reato di diffamazione, può essere considerato un mezzo di pubblicità perché, al pari di un comizio, è idoneo a provocare un'ampia ed indiscriminata diffusione della notizia tra un numero indeterminato di persone.

La diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall'utilizzo di una bacheca Facebook è potenzialmente idoneo a raggiungere un numero indeterminato di persone, per cui, nel caso il messaggio abbia un contenuto offensivo, la condotta integra i requisiti del reato di diffamazione a mezzo stampa di quell'articolo 595, comma 3, c.p.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale