il Trust


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14103 - pubb. 03/02/2016

La costituzione di un vincolo di destinazione non è di per sé sufficiente ad integrare il presupposto per l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 18 Dicembre 2015, n. 25478. Est. Terrusi.


Trust - Vincolo di destinazione - Imposta di registro - Imposte ipotecaria e catastale - Presupposto dell'obbligazione tributaria - Esclusione



La costituzione del vincolo di destinazione non è in grado, in sè, di determinare il presupposto dell'obbligazione tributaria, dovendo l'effetto di trasferimento essere proiettato nella sfera giuridica di un soggetto diverso dal trustee, fin dall'inizio determinato dal disponente, nominatim ovvero in base a un criterio generale di individuazione.

Ne consegue che la costituzione di un trust va considerata estranea al presupposto dell'imposta indiretta sui trasferimenti in misura proporzionale, sia essa l'imposta di registro (anche per le considerazioni all'inizio esposte) sia essa l'imposta ipotecaria o l'imposta catastale, mancando l'elemento fondamentale dell'attribuzione definitiva dei beni al soggetto beneficiario. Quanto alle imposte ipotecaria e catastale, l'atto soggetto a trascrizione, ma non produttivo di effetto traslativo in senso proprio (id est, definitivo), postula l'applicazione di dette imposte in misura fissa (D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1, e art. 4 dell'allegata tariffa, quanto all'ipotecaria; art. 10, comma 2, del D.Lgs. cit., quanto alla catastale). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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