La Responsabilità del Medico


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1422 - pubb. 18/12/2008

Responsabilità medica e ripartizione dell'onere della prova

Cassazione Sez. Un. Civili, 11 Gennaio 2008, n. 577. Est. Segreto.


Prova civile - Documentale (prova) - Atto pubblico - In genere - Verbale della commissione medico ospedaliera di cui all'art. 4 della legge n. 210 del 1992 - Efficacia probatoria - Limiti.

Responsabilità civile - Professionisti - Attività medico-chirurgica - Responsabilità contrattuale della struttura sanitaria - Responsabilità da contatto sociale del medico - Onere probatorio - Riparto - Mera limitazione, da parte del paziente danneggiato, alla prova del contratto e dell'insorgenza o aggravamento della patologia - Sufficienza - Fattispecie.



I verbali della Commissione medico-ospedaliera di cui all'art. 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 - istituita ai fini dell'indennizzo in favore di soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati - fanno piena prova, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., dei fatti che la Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essi contenuti costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova ma non può mai attribuire loro il valore di vero e proprio accertamento.

In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (nella specie la .S.C. ha cassato la sentenza di merito che - in relazione ad una domanda risarcitoria avanzata da un paziente nei confronti di una casa di cura privata per aver contratto l'epatite C asseritamente a causa di trasfusioni con sangue infetto praticate a seguito di un intervento chirurgico - aveva posto a carico del paziente l'onere di provare che al momento del ricovero egli non fosse già affetto da epatite). (fonte: CED – Corte di Cassazione)


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