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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14333 - pubb. 04/03/2016.

Revirement della Cassazione in tema di tassazione dei trasferimenti immobiliari occasionati da vicende di separazione e divorzio


Cassazione civile, sez. V, tributaria, 17 Febbraio 2016, n. 3110. Est. Napolitano.

Trasferimenti immobiliari – Separazione/ Divorzio – Benefici fiscali previsti dall’art. 19 legge n. 74 del 1987


Deve riconoscersi il carattere di negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale, destinata a sfociare, di lì a breve, nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile, cioè in un divorzio non solo prefigurato, ma voluto dalle parti, in presenza delle necessarie condizioni di legge. In tale contesto non si può più ragionevolmente negare - quale che sia la forma che i negozi concretamente vengano ad assumere - che detti negozi siano da intendersi quali "atti relativi al procedimento di separazione o divorzio", che, come tali possono usufruire dell’esenzione di cui all’art. 19 della L. n. 74/1987 nel testo conseguente alla pronuncia n. 154/1999 della Corte costituzionale, salvo che l’Amministrazione contesti e provi, secondo l’onere probatorio cedente a suo carico, la finalità elusiva degli atti medesimi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

(contra: Corte, Cass. civ. sez. V 3 dicembre 2001, n. 15231)

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