Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14598 - pubb. 01/07/2010

Atto di gestione del curatore assunto come pregiudizievole alla massa dei creditori

Cassazione civile, sez. I, 20 Dicembre 2002, n. 18144. Est. Fioretti.


Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Provvedimenti in materia fallimentare - Atto di gestione del curatore assunto come pregiudizievole alla massa dei creditori - Domanda di accertamento della personale responsabilità del curatore - Provvedimento di rigetto del giudice delegato in sede di reclamo "ex" art. 36 legge fall. - Ricorso al Tribunale - Decreto di rigetto - Ricorribilità in cassazione "ex" art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - Provvedimenti - Decisione dei reclami - Ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto pronunziato dal Tribunale fallimentare in sede di reclamo - Termine di proposizione - Decorrenza - Dalla comunicazione del provvedimento



Il provvedimento del Tribunale fallimentare confermativo, in sede di ricorso ai sensi dell'art. 36 legge fall., del decreto con il quale il giudice delegato abbia rigettato l'istanza di accertamento della personale responsabilità del curatore per un comportamento di carattere processuale dedotto come pregiudizievole per la massa dei creditori, non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione di cui all'art. 111 Cost., essendo privo del carattere della definitività, stante la riproponibilità della questione in sede di approvazione del rendiconto del curatore "ex" art. 116 legge fall., atteso che il giudizio che si instaura ai sensi di quest'ultima disposizione in caso di mancata approvazione del conto del curatore può avere per oggetto anche l'accertamento delle personali responsabilità del curatore stesso per il compimento di atti che abbiano arrecato pregiudizio alla massa o ai diritti dei singoli creditori. (massima ufficiale)

Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il decreto pronunziato in sede di reclamo dal tribunale fallimentare ai sensi dell'art. 36 legge fall. decorre, non dalla data di deposito in cancelleria del suddetto decreto, bensì dalla comunicazione di esso secondo le vigenti disposizioni in materia di procedimenti in camera di consiglio. (massima ufficiale)


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