La Responsabilità del Medico


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14957 - pubb. 06/05/2016

Sul danno da nascita indesiderata

Cassazione civile, sez. III, 07 Aprile 2016, n. 6793. Est. Tatangelo.


Responsabilità medica – Omessa informazione delle gravi malformazioni del nascituro – Impedimento all’esercizio del diritto alla interruzione della gravidanza – Danno da nascita indesiderata



In tema di responsabilità medica da nascita indesiderata, il genitore che agisce per il risarcimento del danno ha l’onere di provare che la madre avrebbe esercitato la facoltà di interrompere la gravidanza – ricorrendone le condizioni di legge – ove fosse stata tempestivamente informata dell’anomalia fetale; quest’onere può essere assolto tramite “praesumptio hominis”, in base a inferenze desumibili dagli elementi di prova, quali il ricorso al consulto medico proprio per conoscere lo stato di salute del nascituro, le precarie condizioni psico-fisiche della gestante o le sue pregresse manifestazioni di pensiero propense all’opzione abortiva, gravando sul medico la prova contraria, che la donna non si sarebbe determinata all’aborto per qualsivoglia ragione personale (Cass., Sez. U, Sentenza n. 25767 del 22 dicembre 2015). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale