Persone e Misure di Protezione


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16095 - pubb. 08/11/2016

Eliminazione delle barriere architettoniche anche con riferimento al 'Bancomat'

Cassazione civile, sez. III, 23 Settembre 2016, n. 18762. Est. Barreca.


Eliminazione barriere architettoniche – Accessibilità in favore di persone con disabilità – Riguardo a un dispositivo “bancomat” – Sussiste



In materia di eliminazione di barriere architettoniche, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, art. 24, e della legge 9 gennaio 1989 n. 13, oltre che delle leggi della Regione Toscana 3 gennaio 2005 n. 1, art. 37 lett. g) e 9 settembre 1991, n. 47 (applicabili ratione temporis), qualora si verta in una situazione di fatto in cui le norme di queste leggi prevedano come obbligatoria l’accessibilità in favore delle persone con disabilità, questa dovrà comunque essere assicurata, anche in mancanza di norme regolamentari di dettaglio che dettino le caratteristiche tecniche che luoghi, spazi, parti, attrezzature o componenti di un edificio o di parti di questo debbano avere per consentire l’accesso. Ne consegue che costituisce barriera architettonica, che va eliminata, l’ostacolo alla comoda ed autonoma utilizzazione, da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria, di un dispositivo "bancomat" installato da un istituto di credito nell’edificio privato, ma aperto al pubblico, in cui ha sede una propria agenzia, senza che rilevi che il regolamento di cui al D.M. 14 giugno 1989, n. 236, di esecuzione delle leggi statali e regionali predette, non contenga norme di dettaglio che prevedano specificamente la predisposizione da parte della banca dell’apparecchio, in modo tale da permettere al disabile di espletare il servizio corrispondente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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