Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16362 - pubb. 08/12/2016

Utilizzo della procedura di concordato preventivo per il compimento di atti dissipativi o distrattivi del patrimonio

Cassazione penale, 06 Ottobre 2016, n. 50675. Est. Settembre.


Concordato preventivo - Utilizzo della procedura per il compimento di atti dissipativi o distrattivi del proprio patrimonio - Approvazione dei creditori e omologa del tribunale - Irrilevanza

Concordato preventivo - Applicazione dell’articolo 236 l.f. - Fatti commessi attraverso la procedura - Piano congegnato in maniera frodatoria - Distorsione delle finalità della normativa concordataria

Concordato preventivo - Carattere frodatorio del piano - Accertamento in concreto - Manipolazione della realtà aziendale - Frode -  Caratteristiche

Concordato preventivo - Compimento di atti distorsivi o dissipativi del patrimonio - Attivazione della giurisdizione penale prima che sia disposta la revoca del concordato ex art. 173 l.f.



Mediante il concordato preventivo, l'imprenditore può compiere atti dissipativi o distrattivi del proprio patrimonio, rilevanti ai sensi dell'art. 216 l.f. (richiamato dall'art. 236 l.f.) nonostante il piano sia stato approvato dai creditori e omologato dal tribunale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'art. 236 l.f., nel prevedere l'applicazione degli artt. 223 e 224 legge fall. "nel caso di concordato preventivo", si riferisce non solo ai fatti commessi ante procedura, ma - com'è desumibile dallo stesso tenore letterale della norma - anche ai fatti commessi "attraverso la procedura", indebitamente piegata a fini illeciti.

Perché ciò si verifichi occorre, però, che il piano sia congegnato in maniera frodatoria, per la realizzazione di interessi diversi da quelli sottesi alla normativa concordataria, pensata e voluta dal legislatore per favorire il risanamento delle imprese o la loro liquidazione a condizione che ciò avvenga nel rispetto dei principi che sovrintendono all'esercizio dell'attività imprenditoriale e alla definizione concordata delle crisi, con la conseguenza che l'imprenditore, il quale si rivolga al ceto creditorio per coinvolgere i creditori nella gestione della propria crisi, anche attraverso la rinuncia, totale o parziale, ai loro crediti, debba farlo in maniera trasparente e attraverso la rappresentazione della reale situazione aziendale, per consentire ai creditori l'espressione di un voto consapevole e al tribunale l'adempimento della sua funzione di verifica. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il carattere frodatorio del piano va accertato in concreto e deve consistere in una chiara e indiscutibile manipolazione della realtà aziendale, tale da falsare il giudizio dei creditori e orientarli in maniera presumibilmente diversa rispetto a quella che sarebbe conseguita alla corretta rappresentazione della situazione aziendale. La "frode" non può consistere, quindi, in una diversa lettura dei dati esposti nel piano da parte dei soggetti cui è demandata la funzione di verifica, ma presuppone una rappresentazione non veritiera della realtà aziendale, attuata attraverso la volontaria pretermissione - nel piano - di cespiti rilevanti (beni strumentali, crediti, ecc.), attraverso l'indicazione di attività o l'esposizione di passività inesistenti, ovvero in presenza di qualunque altro comportamento obbiettivamente idoneo ad ingannare i creditori e che legittimerebbe la revoca del concordato, ex art. 173 legge fall.

L'indicazione legislativa contenuta nella norma suddetta costituisce, infatti, valido riferimento per giungere non solo alla risoluzione del concordato preventivo, ma anche per punire, sub specie di distrazione o dissipazione, condotte che tradiscono, in modo indiscutibile e non congetturale, lo spirito e la funzione degli istituti di "risoluzione della crisi d'impresa", pensati dal legislatore per favorire la salvaguardia di valori aziendali inevitabilmente compromessi dal fallimento e non certo per consentire all'imprenditore di avvantaggiarsi, a danno dei creditori, delle "crisi" cui ha dato luogo; sempreché, ovviamente, le condotte censurate determinino una distrazione o dissipazione di attività aziendali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La giurisdizione penale può attivarsi prima che sia disposta, da parte degli organi fallimentari, la "revoca" del concordato, ex art. 173 l.f. in ragione della tendenziale autosufficienza della giurisdizione penale, che le consente di risolvere ogni questione da cui dipenda la decisione (art. 2 cod. proc. pen.). E poiché nello specifico del concordato preventivo l'art. 236 legge fall. fa salva espressamente l'applicabilità degli artt. 223 e 224, ne consegue che ogni condotta rivolta a commettere i reati previsti dalle norme suddette, in qualunque momento posta in essere (prima dell'ammissione alla procedura concordataria, durante lo svolgimento della procedura o dopo la revoca del provvedimento di ammissione), diviene perseguibile dal giudice penale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 


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