Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16702 - pubb. 14/02/2017

L'uso di scrittura privata falsa non è più previsto dalla legge come reato

Cassazione penale, 02 Febbraio 2017, n. 4951. Est. Alma.


Uso di atto falso – Scrittura privata – Reato – Esclusione



Il D.Igs. 7/2016 ha abrogato il reato di falso in scrittura privata di cui all'art. 485 cod. pen. nonché ha cancellato il secondo comma dell'art. 489 cod. pen. che così recitava "Qualora si tratti di scritture private chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno", con la conseguenza che il testo vigente della norma di cui all'art. 489 cod. pen. è rimasto il seguente: "Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo".
 
E’, pertanto, del tutto evidente dal contesto normativo sopra richiamato che anche l'uso di scrittura privata falsa non è più previsto dalla legge come reato.
Ciò è desumibile:
a) dal fatto che mentre il secondo comma dell'art. 489 cod. pen. faceva espresso richiamo alle "scritture private" il testo normativo oggi vigente fa un più generico riferimento all'atto falso";
b) dal fatto che nel concetto come detto più generico di "atto falso" non possono più essere ricomprese le "scritture private" sia per espressa eliminazione della parte della norma che le riguardava, sia per il fatto che la norma stessa prevede un trattamento sanzionatorio ("soggiace alle pene stabilite dagli articoli precedenti ridotte di un terzo") che è venuto meno attraverso l'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. così facendo perdere il parametro normativo di riferimento;
c) dal fatto che sarebbe a dir poco illogico (se non addirittura incostituzionale) che il Legislatore abbia stabilito che non è più reato falsificare una scrittura privata mentre continuerebbe ad esserlo la condotta - indubbiamente meno grave - del fare uso della scrittura falsa;
d) dal fatto che mentre secondo il testo dell'art. 489 cod. pen. vigente all'epoca delle condotte qui in esame il Legislatore aveva richiesto per la punibilità dell'uso della scrittura privata falsa un elemento ulteriore - il dolo specifico (il "fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno") attualmente l'uso della scrittura privata falsa sarebbe punibile a mero titolo di "dolo generico" così addirittura estendendo in fatto le ipotesi di punibilità dell'uso di tale scrittura.
Da quanto detto è pertanto chiaro che l'unica lettura possibile e costituzionalmente orientata del contesto normativo sopra descritto nel quale il Legislatore aveva in origine deciso di ben differenziare l'ipotesi specifica dell'uso della "scrittura privata" falsa rispetto a quella più generica dell'uso di un "atto falso" ed ha, con l'intervento operato con il D.Igs. 7/2016, addirittura eleminato ogni riferimento alla "scrittura privata" è quella di ritenere che anche l'uso di scrittura privata falsa oggi non è più previsto dalla legge come reato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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