Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17342 - pubb. 27/05/2017

Valore globale dei beni oggetto della donazione e donazioni effettuate dal 25 ottobre 2001 al 28 novembre 2006

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 03 Maggio 2017, n. 11677. Est. Liana Maria Teresa Zoso.


Interpretazione art. 57 del d. I.vo 346/1990 - Determinazione del valore globale dei beni oggetto della donazione - Donazioni effettuate dal 25 ottobre 2001 al 28 novembre 2006



Sennonché l'art. 57 del d. I.vo 346/1990 deve essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione del valore globale dei beni oggetto della donazione, occorre tener conto anche delle donazioni effettuate dal 25 ottobre 2001 al 28.11.2006. A tale affermazione induce l'interpretazione letterale della norma secondo cui "...tutte le donazioni anteriormente fatte dal donante al donatario, comprese quelle presunte di cui all'art. 1, comma 3, ed escluse quelle indicate nell'art. 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59"; la norma, dunque, fa riferimento a tutte le donazioni intese in senso civilistico come atti di liberalità del donante a favore del donatario e non esclude le donazioni che erano fiscalmente irrilevanti perché poste in essere nel periodo dal 25.10.2001 al 28.11.2006. Una diversa interpretazione dell'art. 57 cit. avrebbe l'effetto della reintroduzione di una esenzione che, oltre a non essere prevista dalla lettera della norma, non è sorretta da una autonoma ratio legis che, anzi, in un'ottica costituzionalmente orientata, va individuata nella volontà del legislatore di determinare l'imposta in proporzione alla capacità contributiva, e dunque tenendosi conto del fatto che il beneficiario di donazioni che, nel loro complesso, superano di valore il milione di euro non può ragionevolmente godere della franchigia prevista. Diverso principio dovrebbe affermarsi nel caso in cui il legislatore riduca l'importo della franchigia perché in tal caso non sarebbe esigibile l'imposta proporzionale sulla base della nuova franchigia, pena l'applicazione retroattiva della legge di imposta. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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