Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17981 - pubb. 21/09/2017

Legge 'Pinto' termine per la notifica al Ministero della Giustizia del ricorso e del decreto di accoglimento

Cassazione civile, sez. VI, 21 Marzo 2017, n. 7185. Est. Manna.


Legge n. 89/2001 – Dies a quo del termine di 30 giorni per la notifica del ricorso e del decreto di accoglimento – Comunicazione del decreto di accoglimento alla parte ricorrente



Sebbene l’art. 5, comma 2, legge n. 89/2001 preveda che il decreto diventi inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni da deposito in cancelleria del provvedimento, deve ritenersi che tale termine decorra dalla comunicazione del decreto stesso alla parte ricorrente. Ciò si desume sia dal 4° comma della stessa norma, in base al quale il decreto che accoglie la domanda è altresì comunicato al procuratore generale della Corte dei conti e ai titolari dell’azione disciplinare, sia dalla sostanziale continuità normativa rispetto al testo precedente del medesimo art. 5, che prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 83/12 disponeva espressamente che il decreto fosse comunicato, oltre che alle parti, alle suddette autorità. (Piero Tandura) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Piero Tandura del Foro di Belluno – Studio Legale Tandura-Fiori


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