Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18697 - pubb. 09/01/2018

Giurisdizione: prevale la residenza abituale del minore, anche in caso di Paesi Terzi

Cassazione Sez. Un. Civili, 05 Giugno 2017, n. 13912. Est. Campanile.


Giurisdizione – Criterio della vicinanza – Interesse superiore del minore – Deroga consensuale – Validità – Esclusione

Giurisdizione – Criterio della vicinanza – Interesse superiore del minore – Prevale – Con riferimento anche a Stati Terzi non UE – Sussiste

Giurisdizione – Minore con doppia cittadinanza – Residenza abituale o cittadinanza – Prevalenza della residenza abituale



Il criterio di attribuzione della giurisdizione fondato sulla c.d. vicinanza, dettato nell’interesse superiore del minore (Corte giustizia, 5 ottobre 2010, in causa 296/10), assume una pregnanza tale da comportare anche l’esclusione della validità del consenso del genitore alla proroga della giurisdizione (Cass., Sez. U, 30 dicembre 2011, n. 30646). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

In materia di giurisdizione, il riferimento alla residenza abituale del minore vale anche con riferimento all’ipotesi in cui la stessa si verifichi in uno Stato terzo, atteso che il parametro della residenza abituale, posto a salvaguardia della continuità affettivo relazionale del minore, non è in contrasto ma, al contrario, valorizza la preminenza dell’interesse del minore (Cass., 22 luglio 2014, n. 16648 del 2014). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La doppia cittadinanza del minore (nel caso di specie: italiana e americana) rende applicabile il principio secondo cui ai fini del riparto della giurisdizione e della individuazione della legge applicabile, i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta; pertanto quelli che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione della L. 31 maggio 1995, n. 218, articolo 42, il quale rinvia alla Convenzione de L’Aja del 5 ottobre 1961. Invero nel caso di minore con doppia cittadinanza non può applicarsi l’articolo 4 della Convenzione, che stabilisce la prevalenza delle misure adottate dal giudice dello Stato di cui il minore è cittadino su quelle adottate nel luogo di residenza abituale. Mette conto di sottolineare come l’ampiezza dell’ambito di applicazione, sotto il profilo oggettivo, del richiamo della citata L. n. 218 del 1995, articolo 42 all’articolo 1 della richiamata Convenzione dell’Aja, anche con riferimento alle misure relative ai figli minori che vengono adottate in sede di separazione personale o di divorzio dei genitori, trova giustificazione nella circostanza che l’Italia non si è avvalsa della facoltà, prevista dall’articolo 15 della Convenzione stessa, di creare una competenza speciale per le misure attinenti ai minori. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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