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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18781 - pubb. 19/01/2018.

Erogazione di trattamento sanitario: anche la banca è tenuta all'oscuramento del riferimento legislativo rivelatore dello stato di salute


Cassazione Sez. Un. Civili, 27 Dicembre 2017. Est. Maria Acierno.

Persona - Tutela dei dati - Erogazione di trattamento sanitario - Indicazione del provvedimento legislativo - Indicazione dello stato di salute - Oscuramento - Necessità


I dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute possono essere trattati soltanto mediante modalità organizzative, quali tecniche di cifratura o criptatura che rendono non identificabile l'interessato; ne consegue che i soggetti pubblici o le persone giuridiche private, anche quando agiscano rispettivamente in funzione della realizzazione di una finalità di pubblico interesse o in adempimento di un obbligo contrattuale, sono tenuti all'osservanza delle predette cautele nel trattamento dei dati in questione.

Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha ritenuto che il soggetto pubblico - Regione Campania - ed il soggetto persona giuridica privata - Banco di Napoli - siano tenuti, in qualità di titolari del trattamento dei dati personali del ricorrente, nel procedimento di riconoscimento, erogazione e concreto accredito dell'indennità ex lege n. 210 del 1992, ad occultare, mediante tecniche di cifratura o criptatura, il riferimento alla legge sopra indicata, in quanto rivelatore dello stato di salute del beneficiario dell'indennità. Le modalità organizzative, rimesse ai titolari del trattamento dei dati, devono essere dirette ad escludere il collegamento tra il dato sensibile e il soggetto beneficiario dell'indennità ed a limitare alle operazioni indispensabili ed ai soli addetti a tali specifiche operazioni la conoscenza del dato, celandone ai restanti componenti delle due organizzazioni complesse la decifrabilità ed, infine, conservando le medesime cautele nella comunicazione dei dati. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea


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