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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19136 - pubb. 02/03/2018.

Ritardo diagnostico: occorre dimostrare l'incidenza sul decorso della malattia


Cassazione civile, sez. III, 15 Febbraio 2018. Est. Sestini.

Responsabilità medica - Colpa - Nesso di causa tra la condotta colposa e l'evento di danno - Necessità - Ritardo diagnostico -
Incidenza sul successivo decorso della malattia


La mera individuazione di profili di colpa nella condotta del sanitario non è sufficiente all'affermazione della sua responsabilità, richiedendosi anche la ricorrenza del nesso di causa tra la condotta colposa e l'evento di danno, costituente oggetto di un ulteriore e autonomo accertamento giudiziale, cosicchè la sussistenza della prima non comporta - di per sè - la dimostrazione del secondo e viceversa (cfr. Cass. n. 21619/2007 e n. 29315/2017).
"1.3. Invero, la motivazione della sentenza evidenzia chiaramente tale situazione di incertezza, laddove afferma che "non è possibile ricostruire il preciso determinismo causale" (pag. 8) e che "non è possibile ricostruire l'esatto apporto causale delle singole condotte nell'eziopatogenesi dell'esito invalidante" (pag. 11).
Tali affermazioni non risultano contraddette o superate - quanto alla posizione del M. - dal rilievo (a pag. 9) che il "primo intervallo temporale di ritardo nella formulazione della diagnosi è da porre in relazione causale con la condotta del M.", che evidenzia l'esistenza del nesso fra la condotta omissiva e il ritardo diagnostico, ma non anche fra tale ritardo e l'esito invalidante finale; nè dall'ulteriore rilievo (a pag. 11) che "ci fu un sicuro ritardo diagnostico da parte dei sanitari del pronto soccorso potenzialmente idoneo ad incidere sul successivo decorso della malattia", giacchè l'avverbio "potenzialmente" non è affatto idoneo ad indicare una effettiva e concreta relazione condizionante -in termini di preponderanza dell'evidenza ("più probabile che non")- fra il ritardo diagnostico e il successivo decorso della malattia." (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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