Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19182 - pubb. 07/03/2018

La nozione di gruppo di imprese e di concordato di gruppo in attesa della Riforma

Cassazione civile, sez. I, 31 Luglio 2017, n. 19014. Est. Terrusi.


Concordato preventivo - Concordato di gruppo - Gruppo di imprese - Nozione



Nell'ambito del codice civile, il "gruppo di società" costituisce oggetto di un riconoscimento solo indiretto, senza formule definitorie, insito nell'art. 2497 c.c. e segg., ove si rinviene la disciplina della responsabilità da direzione e coordinamento.

All'atto della crisi d'impresa, il riferimento al "gruppo" può pertanto ritenersi fondato in quanto correlato all'istituto desumibile dalla suddetta disciplina - della direzione e del coordinamento tra società -, per modo da potersi propriamente discorrere di "gruppo" in quelle (sole) dinamiche in cui una di tali società (la capogruppo) esercita la propria attività d'impresa dirigendo e coordinando le altre, ne consegue che il (vero) concordato di gruppo non corrisponde alla fattispecie nella quale l'unitarietà della proposta e del piano sia intervenuta all'interno di una situazione di crisi gestita da parte di singole società, mediante forme di aggregazione di distinto segno sostanzialmente limitate a (meri) conferimenti di beni e all'accollo di debiti.

["Nell'ambito del codice civile, il "gruppo di società" costituisce oggetto di un riconoscimento solo indiretto, senza formule definitorie. Tale riconoscimento è insito nell'art. 2497 c.c. e segg., ove si rinviene la disciplina della responsabilità da direzione e coordinamento.
All'atto della crisi d'impresa, il riferimento al "gruppo" è legittimo in quanto correlato all'istituto desumibile dalla suddetta disciplina - della direzione e del coordinamento tra società -, per modo da potersi propriamente discorrere di "gruppo" in quelle (sole) dinamiche in cui una di tali società (la capogruppo) esercita la propria attività d'impresa dirigendo e coordinando le altre.
Pertanto, il (vero) concordato di gruppo non corrisponde alla fattispecie di cui dà atto l'impugnata sentenza, nella quale l'unitarietà della proposta e del piano era intervenuta all'interno di una situazione di crisi gestita da parte di singole società, mediante forme di aggregazione di distinto segno sostanzialmente limitate a (meri) conferimenti di beni e all'accollo di debiti.
Situazioni analoghe a queste la prassi ha nel tempo delineato nel contesto di tecniche di redazione di domande o proposte di concordato caratterizzate dalla costituzione di nuove società alle quali conferire i beni di altre, per modo di accedere al concordato su iniziativa della conferitaria - e/o (secondo i casi) della conferente legittimata dalla condizione di titolarità della massa attiva e passiva.
E può aggiungersi che la non corrispondenza tra i concetti puntualmente messa in luce da una parte della dottrina nella contrapposizione tra una nozione "forte" (o propria) e una "debole" (o impropria) del concordato di gruppo - è oggi viepiù confortata dal progetto di riforma organica della disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza, culminato nello schema di disegno di legge attualmente all'esame del Parlamento.
Tale schema prospetta invero di inserire la afferente procedura di concordato preventivo nel contesto di disciplina teso alla definizione del gruppo di imprese, e di modellare codesta definizione sull'insieme delle "società o imprese sottoposte alla direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 e ss., nonché art. 2545-septies c.c.", corredata dalla presunzione semplice di assoggettamento in presenza di un rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. Sicché a tanto affida il presupposto affinché la procedura di concordato preventivo del gruppo di imprese venga poi disciplinata, consentendo che più società o imprese, appartenenti al medesimo gruppo e sottoposte alla giurisdizione dello Stato, abbiano a proporre "con un unico ricorso domanda di ammissione ad una procedura di concordato preventivo unitaria, fondata su un unico piano, o su piani reciprocamente collegati e interferenti ferma restando in ogni caso l'autonomia delle rispettive masse attive e passive".
Nel caso di specie, non risulta che sia stato neppure dedotto che le società in questione fossero state assoggettate - magari solo di fatto - a eterodirezione o a controllo.
7. L'anzidetta sottolineatura consente al collegio di puntualizzare che la sezione si è di recente determinata nel senso della attuale non proponibilità del concordato di gruppo in mancanza di una disciplina positiva che si occupi di regolare la competenza del tribunale, le forme del ricorso, la nomina degli organi, nonché la formazione delle classi e delle masse. Donde ha affermato che, in base alla disciplina vigente, il concordato preventivo può essere proposto unicamente da ciascuna delle società appartenenti al gruppo davanti al tribunale territorialmente competente per ogni singola procedura, senza possibilità di confusione delle masse attive e passive, per essere, quindi, approvato da maggioranze calcolate con riferimento alle posizioni debitorie di ogni singola impresa (v. Cass. n. 20559-15).
Nella fattispecie in esame, nella quale non viene in questione un profilo di competenza, neppure è il caso di maggiormente indugiare su quanto emergente dalla citata pronuncia.
Essendosi dinanzi a una forma di aggregazione diversa dal gruppo societario propriamente inteso, evocare la questione circa l'ammissibilità o meno di un concordato di gruppo è poco conferente. Quel che unicamente rileva è difatti questo: che la commistione delle masse, debitamente accertata dal giudice del merito e ostativa finanche al vero concordato di gruppo, impedisce di ravvisare il presupposto di ammissibilità di ogni prospettazione concordataria che rifluisca su soggetti distinti.
8. Ferma allora la considerazione previa in ordine al profilo involto dal sintagma "concordato di gruppo", può osservarsi che in tutti i casi di aggregazione diversa dal gruppo, ove vi siano proposte concordatarie tra loro coordinate in prospettiva di conferimenti e accolli tra le singole società di cui si tratta, elemento imprescindibile resta l'autonomia delle masse attive e passive e la conseguente votazione separata sulle proposte da parte dei creditori di ciascuna società o impresa. Mentre la corte d'appello ha accertato che la proposta in esame era unica ed era stata caratterizzata da una confusione di masse tra loro non coincidenti, essendo mancato il conferimento integrale dei beni in (*) ed essendo risultata questa società priva di impianto contabile onde potersi apprezzare la dedotta (e in sè oltre tutto inverosimile) inesistenza di obbligazioni proprie, medio tempore contratte."] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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