Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19248 - pubb. 13/03/2018

Non revocabile il fondo patrimoniale costituito in adempimento di un dovere morale

Cassazione civile, sez. I, 06 Febbraio 2018, n. 2820. Est. Terrusi.


Fallimento - Revocatoria - Fondo patrimoniale - Atto a titolo gratuito - Adempimento di un obbligo morale - Appartamento costituente abitazione familiare - Figli adulti ed indipendenti



La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, è un atto a titolo gratuito, in quanto non essendo obbligatoria non integra, di per sè, adempimento di un dovere giuridico.

Tale atto è pertanto suscettibile di esser dichiarato inefficace a norma dell'art. 64 l.fall., salvo che si dimostri l'esistenza in concreto di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale e il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione (Cass. n. 1902913, Cass. n. 6267-05, Cass. n. 18065-04).

Non integra la situazione anzidetta il mero fatto dell'estensione del fondo all'appartamento costituente abitazione familiare, soprattutto quando i figli della coppia siano già tutti adulti e titolari di proprie attività imprenditoriali, e quando l'atto non abbia riguardato solo la casa familiare ma anche un terreno edificabile e un intero stabile composto da diversi appartamenti e magazzini locati a terzi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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