Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19332 - pubb. 21/03/2018

Opposizione allo stato passivo e onere di indicazione dei documenti già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato

Cassazione civile, sez. I, 14 Marzo 2018, n. 6524. Est. Di Marzio.


Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Onere della prova - Indicazione dei documenti già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato



Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4), della legge fallimentare, deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicchè, per altro, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporre l'acquisizione dal fascicolo d'ufficio della procedura fallimentare. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Il testo integrale


Cass. civ., sez. I, 14 marzo 2018, n. 6254

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio - Presidente -

Dott. GENOVESE Francesco A. - Consigliere -

Dott. DI MARZIO Fabrizio - rel. Consigliere -

Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -

Dott. CENICCOLA Aldo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

 

Svolgimento del processo

1. - Con decreto del 28 aprile 2014 il Tribunale di Roma ha accolto parzialmente l'opposizione allo stato passivo spiegata da B.G. nei confronti di Alitalia Servizi S.p.A. in amministrazione straordinaria, ammettendolo per l'ulteriore importo di Euro 18.892,40 in privilegio a titolo di differenze dovute in riferimento all'indennità di anzianità e TFR, oltre accessori.

Il B., nel proporre opposizione allo stato passivo, ha in breve sostenuto di essere stato ammesso per un importo inferiore a quello dovuto, perchè, essendo stato licenziato illegittimamente e reintegrato dal giudice, gli era stato riconosciuto un credito pari a tutti gli stipendi non percepiti (con rivalutazione e interessi), oltre a quanto dovuto per differenze in materia di indennità di anzianità e tfr. Il Tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione con l'ammissione per la maggior somma indicata, ma in relazione solo ad indennità e tfr, quantificati dal giudice del lavoro con sentenza passata in giudicato e pertanto in relazione ad importi non più modificabili. Viceversa, in relazione alle maggiori somme domandate per gli stipendi non percepiti e rivalutati, il Tribunale ha ritenuto che vi fosse un difetto di prova dell'istante, che non aveva prodotto l'ultima busta paga, sicchè doveva condividersi il calcolo del dovuto fatto dal ctu, non essendo d'altronde utilizzabile la documentazione fornita dal B. solo su supporto elettronico.

2. - Per la cassazione del decreto B.G. ha proposto ricorso per cinque motivi illustrati da memoria.

Alitalia Servizi S.p.A. in amministrazione straordinaria non ha spiegato difese.

 

Motivi della decisione

1. - Il ricorso contiene i seguenti motivi:

i) violazione e falsa applicazione dell'art. 11 disp. gen. e degli artt. 98 e 99 L. Fall. sulla natura del giudizio di opposizione allo stato passivo, anche in relazione all'art. 345 c.p.c., comma 3, con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurandosi il decreto impugnato per aver fatto applicazione del D.M. n. 44 del 2011 che non era applicabile ratione temporis alla controversia in esame;

ii) omessa applicazione dell'art. 2712 c.p.c., con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurandosi il decreto impugnato per non aver tenuto conto che la busta paga necessaria ai fini del calcolo del credito di esso B. era stata prodotta in formato digitale (su CD-ROM) la cui conformità all'originale non era stata contestata;

iii) nullità dell'impugnato decreto per violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., comma 1, con riferimento all'art. 360 c.c., comma 1, n. 4, censurandosi nuovamente la sentenza impugnata, in collegamento con il motivo precedente, per non aver tenuto conto della documentazione prodotta su supporto magnetico;

iv) nullità della sentenza per omessa applicazione dell'art. 183 c.p.c., comma 4, con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, censurandosi il decreto impugnato per non aver previamente sottoposto al dibattito processuale la questione dell'irritualità della produzione dell'ultima busta paga su CD-ROM;

v) omessa e contraddittoria motivazione sulla dimostrazione della quantificazione del credito risarcitorio L. n. 300 del 1970, ex art. 18 rispetto al credito per integrazione TFR, con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, censurandosi il decreto impugnato per aver contraddittoriamente tenuto conto di altra documentazione pure prodotta su CD-ROM. Dopodichè il ricorrente ha reclamato il proprio diritto all'insinuazione al passivo del residuo credito in via principale con pronuncia di merito da parte di questa Corte, in subordine previo rinvio.

2. - Il ricorso è fondato.

2.1. - E' fondato il primo motivo.

Secondo il Tribunale il B. non avrebbe ritualmente depositato l'ultima busta paga, non potendosi ritenere validamente depositati i documenti offerti su supporto informatico e non prodotti secondo le regole, non meglio identificate nel provvedimento, del D.M. n. 44 del 2011.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto di richiamare così e semplicemente il D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, recante il "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, art. 4, commi 1 e 2, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24", omettendo tuttavia di individuare la norma cui ha inteso riferirsi.

Ciò detto, è agevole osservare:

-) che il B. si è insinuato al passivo con atto del 15 gennaio 2009, ossia ben prima dell'entrata in menzionato decreto ministeriale, pertanto inapplicabile nella specie;

-) che il B. ha fondato la propria domanda sulla medesima documentazione poi prodotta nella fase di opposizione, rimanendo soltanto da rammentare che nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4), della legge fallimentare, deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicchè, per altro, in difetto della produzione di uno di essi, il Tribunale deve disporre l'acquisizione dal fascicolo d'ufficio della procedura fallimentare (Cass. 18 maggio 2017, n. 12549).

E dunque la documentazione già prodotta nella fase di insinuazione e ritualmente transitata in quella di opposizione doveva essere senz'altro scrutinata dal Tribunale.

2.2. - Gli altri motivi di ricorso devono ritenersi assorbiti.

In particolare, per quanto riguarda il secondo ed il terzo motivo, non pare, dall'enclitica motivazione adottata dal Tribunale, che esso abbia inteso ritenere irrituale la produzione della busta paga su supporto magnetico per ragioni diverse dall'inosservanza del decreto ministeriale di cui si è detto: ma, se così fosse, e cioè se il Tribunale avesse inteso escludere in radice la possibilità di effettuare la produzione documentale memorizzata su un CD-ROM, occorrerebbe aggiungere che il documento cartaceo riprodotto su supporto magnetico si inquadra nell'ambito applicativo dell'art. 2712 c.c., con la conseguenza che è onere della parte interessata disconoscere la conformità all'originale (disconoscimento che nel caso di specie non risulta esservi stato) di quanto risultante dal supporto magnetico (v. p. es. per il caso inverso della produzione cartacea degli estratti conto Cass. 16 novembre 2016, n. 23389).

3. - Il decreto è cassato e rinviato per nuovo esame al Tribunale di Roma, che si atterrà a quanto dianzi statuito, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese al Tribunale di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 7 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2018.


Testo Integrale