Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19990 - pubb. 20/06/2018

Impugnazione di credito ammesso al passivo ed eccezione revocatoria

Cassazione civile, sez. VI, 29 Novembre 2011, n. 25323. Est. Maria Rosaria Cultrera.


Fallimento - Impugnazione di crediti ammessi al passivo - Eccezione revocatoria - Legittimazione del creditore - Esclusione



Il creditore che impugna ai sensi degli artt. 98 e 99 legge fall. l'ammissione al passivo del credito di altro creditore non può dedurre in via di eccezione l'azione revocatoria, in ordine alla quale, come avviene per tutte le azioni di massa, la legittimazione compete in via esclusiva al curatore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato - Presidente

Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere

Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere

Dott. ZANICHELLI Vittorio - Consigliere

Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

 

ordinanza

 

1.- C.G. impugna con ricorso per cassazione affidato a due motivi il decreto depositato il 15 ottobre 2010 del Tribunale di Como che ha respinto l'opposizione, da lui proposta ai sensi della L. Fall., art. 98, al decreto d'approvazione dello stato passivo del fallimento Immobiliare Due Laghi s.a.s dolendosi dell'ammissione del credito addotto richiesta da V.M. con prelazione fondata su cambiale ipotecaria, rilasciata dal socio della fallita P. L.

Il Tribunale fallimentare, rilevato che il C. non aveva provato il rapporto sottostante il titolo, il cui rilascio doveva qualificarsi atto gratuito, in accoglimento dell'eccezione del V., ha escluso la legittimazione dell'opponente alla domanda d'inefficacia dell'atto, appartenendosi essa in via esclusiva al curatore fallimentare. Ha inoltre ritenuto preclusa la domanda di revoca non proponibile in via d'eccezione.

Nessuno degli intimati si è costituito.

Il Consigliere rel. ha depositato proposta di definizione osservando quanto segue:

"Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. La censura enuncia omessa pronuncia sulla domanda formulata con l'atto d'opposizione, riprodotta specificamente, ma non coltiva alcun argomento di sostegno. Appare perciò inammissibile.

Il secondo motivo deduce violazione della L. Fall., art. 64. L'errore ascritto al giudice dell'opposizione si anniderebbe nell'immotivato rigetto della domanda d'inefficacia del negozio controverso, disposto nonostante la sua accertata natura gratuita.

Anche questo motivo appare inammissibile. La censura non coglie la ratio decidendi fondata sul difetto di legittimazione attiva del creditore opponente correttamente rilevato in relazione all'azione de qua siccome si appartiene, come per tutte le azioni di massa, al solo curatore, che non ha però contestato l'ammissione del credito.

Tale passaggio, assorbente e risolutivo, non è fatto segno di critica".

Il Collegio ritiene di condividere le precedenti considerazioni non smentite dalle considerazioni esplicitate nella memoria difensiva depositata dal ricorrente. Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sul governo delle spese processuali stante l'assenza d'attività difensiva dell'intimata.

 

P.Q.M.

LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011.