Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20121 - pubb. 07/07/2018

Responsabilità civile magistrati e criteri di determinazione della competenza territoriale

Cassazione Sez. Un. Civili, 07 Giugno 2018, n. 14842. .


Responsabilità civile magistrati – Competenza territoriale



Nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato, ai sensi della legge 17 aprile 1988, n. 117, per il risarcimento dei danni conseguenti a comportamenti, atti o provvedimenti posti in essere da magistrati con dolo o colpa grave nell'esercizio dello loro funzioni, quando più giudici, di merito e di legittimità, cooperino a fatti dolosi o colposi anche diversi nell'ambito della stessa vicenda giudiziaria, la causa è necessariamente unitaria e la competenza per territorio deve essere attribuita per tutti in base al criterio di cui all'art. 11 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 4, comma 1, della legge n. 117 del 1988; qualora, invece, tale giudizio abbia ad oggetto solo i comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati della Corte di cassazione, non applicandosi in tal caso lo spostamento di competenza previsto dal citato art. 11 cod. proc. pen., la competenza per territorio è attribuita secondo la regola del forum commissi delicti, sicché spetta in ogni caso al Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ., quale foro del luogo in cui è sorta l'obbligazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale