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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20525 - pubb. 26/09/2018.

Transazione per rinuncia al credito per il rimborso delle spese anticipate per il mantenimento del figlio minore convivente


Cassazione civile, sez. I, 26 Giugno 2018. Est. Caiazzo.

Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternita' e maternita' - effetti - Spese per il mantenimento del figlio - Rimborso spettante al genitore convivente - Diritto indisponibile - Esclusione - Transazione - Ammissibilità - Fondamento


La transazione con la quale la madre abbia rinunciato al credito per il rimborso, da parte del padre, delle spese anticipate per il mantenimento del figlio minore con lei convivente, con riferimento al periodo precedente la proposizione del ricorso, non è affetta da nullità, trattandosi di un credito entrato a far parte del suo patrimonio e, dunque, non qualificabile come indisponibile. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro - Presidente -

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere -

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere -

Dott. CAIAZZO Rosario - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

che:

L.L. chiese, con ricorso, il rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio minore nato dalla relazione more uxorio con C.S. e la liquidazione di un assegno di mantenimento, ex art. 148 c.c., da porsi a carico del padre naturale, dalla data della domanda giudiziale. Sospeso il giudizio nell'attesa della definizione di altro procedimento pendente innanzi al Tribunale dei minorenni concernente l'affidamento del minore, successivamente il Tribunale di Barcellona P.G., con decreto del 21.3.12, dichiarò improcedibile il ricorso per tardiva riassunzione presentato dalla L..

Proposto reclamo, la Corte d'appello di Messina lo ha accolto annullando il decreto e disponendo la prosecuzione del giudizio con il rito camerale; all'esito dell'istruttoria, la Corte ha accolto il reclamo, condannando il C. al pagamento, in favore della L., della somma di Euro 300,00 mensili da giugno 2009 al marzo 2012, da rivalutare dal giugno 2010.

Il C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Non si è costituita la L. cui il ricorso è stato regolarmente notificato (presso il procuratore costituito in appello e presso la sua residenza).

 

che:

Con il primo motivo è stata denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 1966 e 1419 c.c., nonchè erronea motivazione, avendo la Corte d'appello ritenuto nulla la transazione stipulata dalle parti con riguardo al mantenimento del figlio minore, poichè avente ad oggetto un diritto indisponibile.

In particolare, il ricorrente ha lamentato che la Corte avrebbe errato nel ritenere che la nullità parziale della transazione si estenda anche alle altre parti del negozio transattivo, ossia alla rinuncia al rimborso delle spese di mantenimento sostenute dalla L. nel periodo precedente al ricorso di primo grado, avendo la stessa dichiarato di aver regolato con il C. ogni pendenza di dare o avere, anche alla luce del fatto che il figlio conviveva con il padre.

Pertanto, il ricorrente ha chiesto che sia formulato il principio di diritto in virtù del quale il versamento preventivo di una somma da un genitore all'altro, per il mantenimento di un figlio minore in misura equivalente o superiore alle spese necessarie, non costituisca diritto indisponibile a norma dell'art. 1966 c.c..

Con il secondo motivo è stata denunziata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1966 e 1419 c.c., nonchè erronea valutazione dei mezzi di prova, lamentando che la Corte d'appello aveva ritenuto inattendibili alcune prove testimoniali assunte ed era incorsa in contraddizione nella motivazione.

Con il terzo motivo è stata denunziata, nell'ambito della violazione delle norme in tema di diritto di famiglia, l'iniquità della condanna, avendo pagato il mantenimento del figlio, ormai maggiorenne, non solo in via preventiva, attraverso la transazione, ma anche direttamente data la convivenza con lo stesso figlio.

Il primo motivo del ricorso è fondato. Invero, la Corte d'appello ha affermato che la transazione è legittima nella parte afferente al periodo precedente il ricorso per cui è causa, avendo le parti richiamato l'applicazione delle norme vigenti in tema di affidamento e mantenimento del minore; muovendo da tale premessa, la Corte ha preso atto della rinuncia della L. al diritto al rimborso delle spese anticipate per il mantenimento del minore.

Quanto al periodo successivo alla presentazione del ricorso, la Corte d'appello ha diversamente argomentato ritenendo dimostrato il diritto della L. alla contribuzione del C. al mantenimento del figlio nel periodo tra giugno 2009 e marzo 2012, valutando le prove testimoniali assunte ed escludendo che il figlio convivesse con il padre da tre anni.

Ora, nel caso concreto gli artt. 1966, 1418 e 1419 c.c., non sono stati correttamente applicati, in ordine al periodo anteriore alla transazione, in quanto la L. ha legittimamente rinunciato al credito per il rimborso delle spese anticipate per il mantenimento del minore, trattandosi di credito entrato a far parte del suo patrimonio e, dunque, non qualificabile come indisponibile il secondo motivo è inammissibile tendendo al riesame delle risultanze delle prove orali.

Il terzo motivo è da ritenere assorbito dall'accoglimento del primo.

Pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte competente, a anche per le spese.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il terzo e dichiara inammissibile il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non s'applica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2018.