Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21656 - pubb. 18/05/2019

Irragionevole durata di processo civile concluso innanzi alla Corte di Cassazione

Cassazione civile, sez. VI, 03 Maggio 2019, n. 11737. Est. Criscuolo.


Irragionevole durata di processo civile presupposto, conclusosi innanzi alla Corte di Cassazione con statuizione di rigetto, inammissibilità ovvero decisione nel merito del ricorso - Termine di proponibilità della domanda di equa riparazione - Decorrenza - Definitività del provvedimento - Individuazione - Riferimento alla data di deposito della decisione della Corte - Pendenza del termine per la revocazione ex art. 391-bis c.p.c. - Irrilevanza



In tema di equa riparazione da irragionevole durata di un processo civile conclusosi innanzi alla Corte di cassazione con una decisione di rigetto del ricorso o di inammissibilità o di decisione nel merito, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 4 della l. n. 89 del 2001 - il cui "dies a quo" è segnato dalla definitività del provvedimento conclusivo del procedimento nell'ambito del quale si assume verificata la violazione - occorre avere riguardo alla data di deposito della decisione della Corte, quale momento che determina il passaggio in giudicato della sentenza, a ciò non ostando la pendenza del termine per la revocazione ex art. 391 bis c.p.c. (massima ufficiale) (riproduzione riservata)


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