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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22080 - pubb. 12/07/2019.

In caso di fallimento del datore di lavoro, ove non vi sia esercizio provvisorio di impresa, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione


Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 11 Gennaio 2018, n. 522. Est. Amendola.

Fallimento del datore di lavoro - Effetti sui rapporti di lavoro - Sospensione - Licenziamento intimato dal curatore - Dichiarazione di illegittimità - Conseguenze patrimoniali - Diritto del lavoratore all'ammissione al passivo - Sussistenza - Limiti


In caso di fallimento del datore di lavoro, ove non vi sia esercizio provvisorio di impresa, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione, con conseguente venir meno dell'obbligo di corrispondere la retribuzione in difetto dell'esecuzione della prestazione lavorativa, sino a quando il curatore non decida la prosecuzione o lo scioglimento del rapporto ex art. 72 l.fall., "ratione temporis" applicabile, nell'esercizio di una facoltà comunque sottoposta al rispetto delle norme limitative dei licenziamenti individuali e collettivi; ne deriva che, qualora sia accertata la illegittimità del licenziamento intimato dal curatore, il lavoratore ha diritto all'ammissione al passivo fallimentare per il credito risarcitorio che ne consegue, corrispondente alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quella della reintegra. (massima ufficiale)

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