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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22219 - pubb. 03/08/2019.

Fallimento e risoluzione richiesta dal locatore per inadempimento dell'utilizzatore


Cassazione civile, sez. VI, 18 Giugno 2018. Est. Terrusi.

Locazione finanziaria - Leasing traslativo - Risoluzione richiesta dal locatore per inadempimento dell'utilizzatore - Locatario assoggettato a concordato preventivo - Applicabilità della disciplina prevista dall'art. 1526 c.c. - Sussiste - Disciplina di cui all’art. 72 quater l.fall. - Applicabilità per analogia - Esclusione - Fondamento


In tema di leasing traslativo, l'azione ordinaria di risoluzione del contratto promossa dal locatore, per inadempimento dell'utilizzatore assoggettato a concordato preventivo, è disciplinata dall'art. 1526 c.c.; deve essere esclusa, pertanto, l'applicazione analogica dell'art. 72 quater l. fall., che ha natura di norma eccezionale e non riguarda la risoluzione del contratto di leasing bensì il suo scioglimento quale conseguenza del fallimento dell'utilizzatore. (massima ufficiale)

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