Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22471 - pubb. 09/10/2019

I creditori titolari di un diritto di ipoteca o pegno sui beni del fallimento costituiti in garanzia non sono creditori del fallito

Cassazione civile, sez. I, 12 Luglio 2019, n. 18790. Pres. Didone. Est. Campese.


Creditore garantito dal fallito per credito verso debitori diversi dal fallito - Art. 52 l.fall. - Ammissione al procedimento di verificazione - Esclusione - Fondamento



I creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non possono, anche dopo la novella introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006, avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo di cui al capo V della legge fallimentare, in quanto non sono creditori del fallito e non possono proporre domanda di separazione ex art. 103 l.fall, non risultando neanche tra i destinatari dell'avviso del curatore ex artt. 92 e 107, comma 3, l.fall. (massima ufficiale)


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