Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22506 - pubb. 15/10/2019

Riconciliazione dei coniugi dopo la separazione

Cassazione civile, sez. VI, 26 Luglio 2019, n. 20323. Pres. Genovese. Est. Bisogni.


Riconciliazione dei coniugi dopo la separazione - Onere della prova - Vaglio del giudice di merito - Criteri - Sindacato di legittimità - Limiti



La parte che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione dei coniugi, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile, che il giudice di merito è chiamato a verificare, tenendo presente che, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, gli effetti della separazione cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontro e di frequentazione, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali. Il relativo apprezzamento, effettuato seguendo i criteri appena riportati, non può essere oggetto di sindacato di legittimità, in presenza di una motivazione adeguata ed esaustiva. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Presidente -

Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere -

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere -

Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

O.M.L., domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa, per procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso, dall'avv. Grazia V. del foro di Trani che indica per le comunicazioni relative al ricorso il fax n. 080/8721954 e la p.e.c. *;

- ricorrente -

nei confronti di:

Q.G.;

- intimato –

avverso la sentenza n. 953/2017 della Corte di appello di Bari emessa il 16 giugno 2017 e depositata il 31 luglio 2017 R.G. n. 904/2016;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons. Giacinto Bisogni.



Svolgimento del processo

 

Che:

1. Il Tribunale di Trani ha dichiarato con sentenza non definitiva lo scioglimento del matrimonio dei coniugi O. e Q. riscontrando che dalla omologazione della separazione consensuale (in data 4.10.2011) era decorso il termine triennale previsto dalla legge. Ha ritenuto non provata l'eccepita interruzione di tale termine per effetto della riconciliazione intervenuta dopo l'omologazione della separazione consensuale.

2. La sig. O. ha impugnato la sentenza per violazione dell'art. 190 c.p.c., in quanto il giudice di primo grado non ha consentito, omettendo la fissazione del termine previsto dalla norma, di richiedere la revoca dell'ordinanza di rigetto delle istanze istruttorie dirette a provare la intervenuta riconciliazione.

3. La Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 953/2017, ha respinto il reclamo ritenendo fondata la motivazione di rigetto delle predette istanze istruttorie perchè generiche e irrilevanti al fine di provare il ripristino della comunione di vita e di intenti integrativa della riconciliazione e non una mera ripresa occasionale della coabitazione. Ha ritenuto non applicabile la disposizione di cui all'art. 190 c.p.c., al giudizio di divorzio citando Cass. civ. n. 9882/2006.

4. Ricorre la sig. O. che deduce violazione dell'art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2, degli artt. 101 e 190 c.p.c., della legge div. (n. 898/1970), art. 4, comma 12 e del principio del contraddittorio. La ricorrente contesta la ritenuta inapplicabilità dell'art. 190 c.p.c., ai procedimenti di divorzio appellandosi alla giurisprudenza che in linea generale ritiene che la mancata assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali comporta la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa.

5. Non svolge difese il sig. Q..

6. Deposita memoria difensiva la ricorrente.



Motivi della decisione

 

Che:

7. Il ricorso è infondato. Nel processo di divorzio non trovano applicazione gli artt. 183 e 190 c.p.c., venendo in rilievo la disciplina speciale di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4 (come modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 8) volta ad accelerare la procedura di accertamento dei presupposti dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, al fine di impedire condotte defatigatorie ed ostative del convenuto, ed in virtù della quale è riservata al giudice istruttore la possibilità di rimettere la causa al collegio per l'emissione della sentenza non definitiva relativa allo "status" quando la causa debba proseguire per la determinazione dell'assegno (cfr. Cass. Civ., sez. I n. 9882 del 28 aprile 2006 emessa in una controversia in cui il ricorrente per cassazione si doleva del fatto che, in primo grado, era mancato l'invito alle parti a precisare le conclusioni e non erano stati concessi i termini di cui agli artt. 183 e 190 c.p.c., la Corte ha escluso la configurabilità della nullità).

8. Il Collegio condivide e intende dare continuità alla citata giurisprudenza che viene contestata e comunque ritenuta erroneamente non applicabile al caso in esame dalla ricorrente che con la memoria difensiva afferma che la finalità acceleratoria non può valere anche nelle ipotesi in cui siano contestati i presupposti per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Secondo la ricorrente in sostanza la non applicazione degli artt. 183 e 190, sarebbe riservata alle ipotesi di non contestazione della domanda. Una interpretazione che non trova alcun riscontro nè nel dato testuale di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4 (come modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 8) nè nella ripetutamente evidenziata ratio legis intesa a garantire la sollecita definizione dei giudizi di divorzio e in particolare delle sentenze sulla cessazione dello status coniugale scoraggiando così proprio quelle condotte processuali defatigatorie intese a procrastinare in presenza del disaccordo fra le parti la richiesta modifica dello status.

9. La ricorrente non è andata oltre una generica e astratta deduzione di lesione del proprio diritto di difesa che non può ritenersi sussistente nè sotto il profilo processuale nè sotto il profilo sostanziale. Come anche di recente è stato affermato, in forza dell'art. 157 c.c., gli effetti della separazione personale, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può, quindi, ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontri e di frequentazioni tra i coniugi, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali costituenti manifestazione ed effetto della rinnovata società coniugale (Cass. civ. sez. II, ord. 1630 del 23 gennaio 2018). A fronte di questa giurisprudenza rigorosa vi è quindi l'onere per la parte che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione di fornirne una prova piena e incontrovertibile e ovviamente spetta al giudice del merito valutare se le prove addotte siano idonee a raggiungere tale scopo. Nella specie la rilevanza delle prove dedotte dalla odierna ricorrente è stata vagliata alla luce della predetta giurisprudenza che richiede una prova certa e non controvertibile della riconciliazione ed è stata esclusa in entrambi i gradi del giudizio di merito. Valutazione che non può essere oggetto di sindacato di legittimità in presenza di una motivazione adeguata ed esaustiva.

10. In una ottica più propriamente processuale la mancata assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali, a maggior ragione, rispetto alla mancata concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6 (che, secondo la L. 10 dicembre 1970, n. 898, art. 4, comma 11, come introdotto dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, convertito nella L. 14 maggio 2005, n. 80, sono applicabili al procedimento di divorzio) richiede la allegazione del pregiudizio derivato da tale mancata assegnazione e la prova in concreto della lesione del diritto di difesa, essendo altrimenti il gravame inammissibile per difetto d'interesse.

11. Il ricorso per cassazione va pertanto respinto senza statuizioni sulle spese del giudizio di cassazione e con l'applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.



P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di pubblicazione della presente ordinanza siano omesse le generalità e gli altri elementi identificativi delle parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019