Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22591 - pubb. 29/10/2019

Espropriazione presso terzi su stanziamenti pubblici andati in perenzione amministrativa

Cassazione civile, sez. III, 08 Ottobre 2019, n. 25042. Pres. Roberta Vivaldi. Est. Porreca.


L'espropriazione presso terzi - Crediti non ancora esigibili, futuri, condizionati o eventuali - Stanziamenti pubblici andati in perenzione amministrativa - Ammissibilità - Fondamento



L'espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti non ancora esigibili, futuri, condizionati o anche eventuali, inclusi gli stanziamenti del bilancio della pubblica amministrazione per il finanziamento di un'opera pubblica andati in perenzione amministrativa per decorso del termine di efficacia (nella specie, per mancanza di richiesta del creditore con titolo di spesa idoneamente rendicontato), in quanto la perenzione a fini amministrativi consiste nell'eliminazione dalla contabilità finanziaria dei residui passivi non smaltiti, ma non produce alcun effetto sul diritto di credito fino alla decorrenza dei termini per la prescrizione. (massima ufficiale)


 


RILEVATO

che:

L'Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Sicilia si opponeva ad un'ordinanza di assegnazione resa all'esito di un procedimento espropriativo presso terzi promosso, in forza di lodo arbitrale esecutivo, da Cariboni Strade e Gallerie s.p.a. e Verlame s.r.l., quest'ultima cessionaria del credito della Cariboni, nei confronti del CAS, Consorzio Autostrade per la Regione Sicilia, in cui il deducente era terzo pignorato;

nella procedura esecutiva erano intervenuti quali creditori: A.B. e la Bonatti s.p.a.;

il pignoramento aveva ad oggetto le somme dovute dall'Assessorato e dai cassieri e tesorieri dell'Assessorato e del CAS, Unicredit s.p.a. e CUAS, Centro Unificato Automazione Sede e Servizi di Banco Posta;

l'Assessorato assumeva che la dichiarazione di quantità resa fosse stata negativa ovvero che, comunque, non permettesse l'assegnazione; poichè aveva indicato l'insussistenza "in atto" di crediti certi, liquidi ed esigibili derivanti da "obbligazioni giuridicamente vincolanti in dipendenza dei provvedimenti di finanziamento per la realizzazione di opere pubbliche, giusta nota del competente servizio" allegata alla dichiarazione stessa, che, a sua volta, faceva riferimento per un verso a due rapporti di finanziamento al CAS senza impegno contabile, per altro verso a un terzo rapporto di finanziamento relativamente al quale le somme stanziate in bilancio erano andate in stato di perenzione amministrativa perchè non erogate stante la mancanza di idonea rendicontazione dei lavori sottesi;

per quanto qui ancora rileva, il giudice dell'esecuzione rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione, e, all'esito della riassunzione del giudizio nel merito, il tribunale rigettava l'opposizione rilevando, in particolare, che l'assegnazione era possibile anche quanto a crediti differiti o condizionati e, pertanto, anche per il credito in parola suscettibile di rinnovazione procedimentale amministrativa degli impegni di spesa;

avverso questa decisione ricorre per cassazione l'Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Sicilia articolando due motivi;

ha proposto ricorso incidentale adesivo il CAS, reiterando i medesimi motivi;

resistono con controricorso la Bonatti s.p.a., la Verlame s.r.l. e la Cariboni Strade e Gallerie s.p.a.;

hanno depositato memorie parte ricorrente, la Verlame s.r.l. e la Cariboni Strade e Gallerie s.p.a., nonchè il CAS.

 

RILEVATO

che:

con il primo motivo si prospetta la violazione dell'art. 1173 c.c.; artt. 547 e 552 c.p.c., art. 12 preleggi, poichè la dichiarazione di quantità avrebbe dovuto essere considerata negativa proprio in quanto escluse la sussistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili, e in quanto, dalla nota allegata alla stessa, per l'unico rapporto di finanziamento per cui risultava un impegno di spesa, le relative somme erano indicate come stanziate e non pagate nei termini legali di perenzione amministrativa, sicchè erano andate a costituire economie di spesa destinate a finanziare ulteriori interventi solo eventuali e non necessariamente del CAS;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione della L.R. Sicilia n. 47 del 1977, artt. 12 e 12 bis e del R.D. n. 2440 del 1923, art. 36 (legge di contabilità dello Stato), nonchè dell'art. 12 preleggi, R.D. n. 827 del 1924, artt. 269 e 270, poichè, come confermato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 10, comma 8, sostitutivo dell'art. 36 citato, la perenzione opera di diritto e, in assenza degli stadi dell'impegno di spesa, liquidazione e ordinazione, non avrebbe potuto configurarsi un credito liquido ed esigibile tale da essere suscettibile di assegnazione;

con il ricorso incidentale adesivo del CAS si sostengono entrambi e solo i motivi del ricorso principale.


Rilevato che:

preliminarmente deve rilevarsi che, contrariamente all'obiezione contenuta nel controricorso della Bonatti, s.p.a., l'opposizione era proponibile;

questa Corte ha chiarito che l'ordinanza di assegnazione di un credito, costituendo l'atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, ha natura di atto esecutivo: pertanto, essa va impugnata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi tutte le volte in cui si facciano valere vizi, ancorchè sostanziali, attinenti all'ordinanza di assegnazione oppure ai singoli atti esecutivi che l'hanno preceduta, mentre va impugnata con l'appello solo qualora il contenuto di tale ordinanza, esulando da quello ad essa proprio, decida questioni che integrano l'oggetto tipico di un procedimento di cognizione (Cass., 26/02/2019, n. 5489, Cass., 17/01/2012, n. 615);

nel caso, l'ordinanza di assegnazione, interpretando la dichiarazione di terzo, ha proceduto ad assegnare la ragione creditoria così come dichiarata, senza incidere in alcun modo sul relativo rapporto obbligatorio (cfr., Cass., 23/08/2011, n. 17524, secondo cui è inquadrabile come opposizione agli atti esecutivi quella proposta da un comune avverso l'ordinanza di assegnazione del credito, con la quale si deduca l'esistenza di un vincolo d'impignorabilità per la destinazione delle somme a pubbliche finalità; qualora, invece, nel processo esecutivo si ponga la questione se, rispetto alle somme sottoposte a pignoramento da parte del creditore, ricorrano o no le condizioni stabilite dalla legge perchè le somme di competenza del comune restino sottratte alla esecuzione, e il giudice dell'esecuzione non abbia, d'ufficio o su istanza di parte, dichiarato nullo il pignoramento, nè si sia ancora addivenuti alla chiusura del processo con l'ordinanza di assegnazione, il debitore può proporre l'opposizione all'esecuzione per far valere l'impignorabilità; cfr., nello stesso senso, per cui solo l'opposizione svolta dal debitore prima del provvedimento conclusivo del procedimento espropriativo presso terzi, è da configurare a norma dell'art. 615 c.p.c., Cass., 20/05/2015, n. 10243);

quanto al ricorso incidentale va solo osservato, in relazione a quanto evidenziato nello stesso, che esso, in ogni caso, non impone la verifica del rispetto del termine ex art. 327 c.p.c., comma 1, in quanto non si chiede la cassazione della sentenza gravata per ragioni diverse da quelle esposte nel ricorso principale (Cass., 09/04/2019, n. 9801, Cass., 15/03/2019, n. 12904, Cass., 07/03/2018, n. 5438, Cass., 13/10/2017, n. 24155, Cass., 18/05/2016, n. 10243, Cass., 28/10/2015, n. 21990);

nel merito cassatorio, i due motivi di entrambi i gravami, da esaminare congiuntamente per connessione, sono infondati;

la questione posta all'esame di questa Corte, con idonee argomentazioni da parte di entrambi i ricorrenti, è la seguente: se possano assegnarsi o meno, all'esito di un pignoramento presso terzi, somme che nella dichiarazione di quantità sono indicate come residuo passivo in conto capitale di finanziamenti pubblici, oggetto di perenzione amministrativa, in particolare secondo la legislazione della Regione Sicilia;

va premesso che non sussiste il preteso vizio in diritto derivante dall'aver assegnato somme nonostante una dichiarazione di terzo negativa, perchè il giudice dell'esecuzione ha interpretato la stessa come positiva;

è pacifico anche negli studi, ed è condiviso dallo stesso ricorrente incidentale (pag. 13), che il giudice dell'esecuzione può e deve interpretare la dichiarazione di terzo, proprio perchè ne deve apprezzare la portata in fatto per poi sussumerla nel corretto regime normativo al fine di esaminare la domanda di assegnazione, sicchè anche quando si intenda confutare, nei limiti ammessi nel giudizio di legittimità, la lettura giudiziale in parola, l'unico rimedio esperibile è l'opposizione formale (Cass., 20/11/2012, n. 20310, Cass., 25/02/2016, n. 3712);

si tratta quindi di un giudizio in fatto relativo a una dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale, censurabile come tale, pertanto, nei limiti del vizio motivazionale qui neppure sollevato;

ciò che è qui in discussione, secondo quanto anticipato, è la sussunzione di questo apprezzamento fattuale nell'appropriato regime legale;

sotto questo profilo deve osservarsi che correttamente il tribunale ha ritenuto condivisibile la qualificazione in termini positivi della dichiarazione, tali da legittimare l'assegnazione;

il terzo risulta aver negato la sussistenza "in atto" di un certo liquido ed esigibile derivante da obbligazioni giuridicamente vincolanti secondo quanto riportato nell'allegato alla dichiarazione stessa;

il giudice dell'esecuzione prima e il tribunale poi hanno ritenuto che, alla luce dell'allegato, le determinate somme fossero assegnabili perchè stanziate in bilancio anche se andate in perenzione amministrativa perchè, relativamente all'opera pubblica finanziata, non richieste dal creditore con titolo di spesa idoneamente rendicontato;

si tratta, dunque, di quello che, nei termini della contabilità pubblica, è un residuo passivo relativo a spese in conto capitale (non, cioè, a spese correnti);

i residui passivi possono riferirsi a spese previste in bilancio e ancora prive d'impegno (residui di stanziamento), ovvero impegnate, relativamente a una specifica obbligazione nei confronti un determinato creditore, e non ordinate (perchè siano erogate), ovvero, infine, ordinate e non (ancora) concretamente pagate;

dalla sentenza non è compiutamente chiaro se si trattasse di residui di stanziamento come affermato, implicitamente, nei ricorsi, che assumono l'assenza di un impegno di spesa successivo allo stanziamento (ossia all'originaria iscrizione) in bilancio, senza però riportare, "parte qua" l'allegato alla dichiarazione di quantità da cui ciò potesse verificarsi;

questo profilo d'inammissibilità dei ricorsi è comunque superato da quanto si sta per dire;

è infatti accertato e incontroverso che le somme originariamente stanziate, ovvero iscritte in bilancio, sono andate, come detto, in perenzione amministrativa, secondo il regime della legislazione regionale applicabile: L.R. Sicilia n. 47 del 1977, artt. 12 e 12 bis;

la perenzione è un istituto della contabilità pubblica secondo cui i residui passivi non pagati entro un certo tempo sono considerati economie di spesa, e in questo senso perenti agli effetti amministrativi;

le somme perente possono essere pagate secondo una specifica disciplina, riproducendosi quindi in bilancio con rassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi;

infatti, l'art. 12 bis menzionato disciplina proprio tale pagamento, che suppone "la documentazione comprovante il diritto del creditore" e il conseguente "reintegro delle somme utilizzate sui capitoli di competenza";

proprio per questo si osserva che la perenzione amministrativa non pregiudica (nè potrebbe) il creditore, che tale risulti secondo la disciplina delle obbligazioni civili;

la perenzione per la contabilità dello Stato era prevista dal R.D. n. 2440 del 1923, art. 36 quale modificato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 10 convertito dalla L. n. 111 del 2011, modifica, quest'ultima, evocata dalla difesa erariale per sostenere l'effetto in diritto dell'istituto;

il D.Lgs. n. 93 del 2016, art. 6, comma 1, ha abrogato, con effetto dal 1 gennaio 2017, l'art. 36 sopra menzionato, e la relativa disciplina è ora contenuta nel D.Lgs. n. 196 del 2009, art. 34 bis quale introdotto dal citato D.Lgs. 2016 e da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 29 del 2018;

come la normativa regionale richiamata parla di "perenzione amministrativa", quella statale parla di perenzione "agli effetti amministrativi";

l'istituto della perenzione amministrativa dei residui ha infatti lo scopo di evitare che le amministrazioni abbiano in bilancio stanziamenti lontani nel tempo dall'esercizio in cui è stata autorizzata la spesa, condizionando il fabbisogno finanziario senza immediata necessità e, quindi, rendendo difficoltosa, senza sufficiente ragione, la gestione di cassa;

se questa è la "ratio", tipicamente inerente alla disciplina amministrativa, si comprende perchè anche la giurisprudenza costituzionale afferma che "la perenzione amministrativa consiste nell'eliminazione dalla contabilità finanziaria dei residui passivi non smaltiti, decorso un breve lasso temporale dall'esercizio in cui è stato assunto il relativo impegno. Essa, fino alla decorrenza dei termini per la prescrizione, non produce però alcun effetto sul diritto del creditore, la cui posizione è assolutamente intangibile da parte dei procedimenti contabili...", sicchè "l'amministrazione deve essere sempre pronta a pagare secondo i fisiologici andamenti dell'obbligazione passiva" (Corte Cost., 28/03/2012, n. 70, punto 2.2, terzo capoverso);

nel caso di specie, non è revocato in dubbio il finanziamento e quindi, dal punto di vista civilistico, l'obbligazione dell'amministrazione al pagamento, nell'ambito delle somme stanziate e determinate, quando il creditore otterrà un titolo di spesa rispetto a quello (avendo idoneamente rendicontato i lavori oggetto dello stanziamento);

ciò posto, questa Corte ha statuito e costantemente ribadito che sono pignorabili e assegnabili crediti non ancora esigibili o futuri (anche se non ancora certi nè determinabili, come avviene del resto per la frequente ipotesi dei crediti retributivi futuri), ovvero condizionati e anche eventuali con il solo limite, chiarificatore, della riconducibilità a un rapporto giuridico identificato e già esistente (restando esclusi in questo senso i crediti meramente eventuali da aspettativa del rapporto stesso) (cfr. Cass., 20/06/2018, n. 16266, Cass., 22/06/2017, n. 15607, Cass., 04/04/2017, n. 8682, Cass., 23/06/2016, n. 13015, Cass., 10/09/2009, n. 19501, Cass., 14/10/2005, n. 19967, Cass., 15/03/2004, n. 5235, Cass., 28/06/1994, n. 6206);

nell'ipotesi in scrutinio il rapporto è certamente definito, e il creditore potrà formarsi il relativo titolo di spesa al fine di ottenere il conseguente impegno contabile proprio perchè la perenzione amministrativa non ha eliso l'originario stanziamento, nè avrebbe potuto incidere sul rapporto dal punto di vista civilistico;

deve infine evidenziarsi che, nella memoria, la difesa erariale dell'Assessorato solleva questioni d'impignorabilità che risultano nuove alla cognizione devoluta con il presente gravame e, perciò, inammissibili;

ne deriva il rigetto del ricorso;

spese compensate stante la novità della questione.

 

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso. Spese compensate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, principale e incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019.