Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22619 - pubb. 01/11/2019

Equo indennizzo: l’abbassamento a 400 euro del minimo annuo trova applicazione nei soli giudizi introdotti dopo il 1° gennaio 2016

Cassazione civile, sez. II, 14 Ottobre 2019, n. 25837. Pres. Manna. Rel. Scarpa.


Misure dell'indennizzo previste dall'art. 2 bis, comma 1 e 1 ter, della L. N. 89 del 2001, introdotti dalla L. 208 del 2015 - Applicabilità ai soli giudizi instaurati dopo l'1 gennaio 2016



In assenza di norme che dispongano diversamente ed in forza dell'art. 11 disp. att. c.c., l'art. 2 bis, commi 1 e 1 ter, della l. n. 89 del 2001, introdotti dalla l. n. 208 del 2015, dettando una nuova disciplina che prevede l’applicabilità dell’abbassamento a 400 euro del minimo annuo, nonché la riducibilità ulteriore di un terzo in caso di rigetto della domanda nel procedimento cui l’azione per l’equa riparazione si riferisce, costituiscono uno "ius superveniens", che trova applicazione nei soli giudizi introdotti dopo l'1 gennaio 2016. (massima ufficiale)


 


R.V.G. ha proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso il decreto n. 4733/2017 della Corte di appello di Bari, depositato il 19 dicembre 2017.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Con un primo ricorso del 28 dicembre 2011, R.V.G. aveva chiesto alla Corte d'appello di Lecce la condanna del Ministero della Giustizia all'equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio in materia di lavoro, iniziato il 15 aprile 2002 presso il Tribunale di Bari ed ancora pendente alla data della domanda. Con Decreto n. 2091 del 2012, la Corte di appello di Lecce aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di Euro 4.250,00 più interessi, rilevando un ritardo irragionevole di cinque anni.

Con nuovo ricorso del 25 gennaio 2017, R.V.G. chiese un ulteriore indennizzo per l'ulteriore durata della causa di lavoro presupposta, dal 28 dicembre 2011 fino alla sentenza d'appello del 21 gennaio 2016 resa dalla Corte d'Appello di Bari. Il magistrato designato della Corte d'Appello di Bari determinò in dieci mesi e ventotto giorni il superamento del termine ragionevole di durata, liquidando nell'importo di Euro 266,00 l'indennizzo dovuto, agli effetti di quanto previsto dalla L. n. 208 del 2015, art. 2 bis, comma 1 e comma 1 ter,.

R.V.G. propose ricorso in opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter, respinto dalla Corte di appello di Bari con decreto n. 4733/2017 del 19 dicembre 2017, che condannò altresì l'opponente alla sanzione di Euro 3.000,00.

 

 

I. Il primo motivo di ricorso di R.V.G. censura la violazione dell'art. 112 c.p.c. e della L. n. 208 del 2015, art. 2 bis, comma 2, lett. c, per avere la Corte di appello omesso di valutare gli interessi coinvolti nel giudizio presupposto, liquidando l'indennizzo nella misura minima e con la riduzione di un terzo per totale rigetto delle domande.

Il secondo motivo di ricorso è rubricato "incostituzionalità della L. n. 208 del 2015, art. 2 bis, comma 1 e comma 1 ter, per violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, nonchè degli artt. 24,111 e 111 Cost.. Violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Motivazione illogica art. 360 c.p.c., n. 5". Si assume in questa censura che la Corte di appello non si sia adeguata ai parametri di liquidazione dell'indennizzo stabiliti dalla CEDU.

Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., art. 11 disp. gen. e della L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, comma 1, come modificata dalla L. n. 208 del 2015, ed ancora l'omessa motivazione, per avere la Corte di appello erroneamente applicato l'art. 2 bis, comma 2, lett. c, introdotta dalla medesima L. n. 208 del 2015, norma, invece, non operante per i processi che alla data di entrata in vigore della citata normativa avessero già superato la durata ragionevole.

1.1. I primi tre motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione e risultano infondati. Va premesso che, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89 - nel testo anteriore al D.L. n. 83 del 2012, n. 83, convertito in L. n. 134 del 2012, come anche nella disciplina vigente a seguito di Corte Cost. 26 aprile 2018, n. 88 - la parte può frazionare la pretesa indennitaria, proponendo una successiva domanda per l'irragionevole durata di un medesimo processo, a causa del protrarsi della violazione, con riguardo ad un periodo seguente a quello accertato con una prima decisione resa in pendenza del giudizio presupposto. Tale comportamento costituisce esercizio di una specifica facoltà funzionale al perseguimento delle finalità della legge, la quale postula il riconoscimento dell'equo indennizzo in relazione alla durata dell'intero giudizio, dall'introduzione sino alla pronuncia definitiva (Cass. Sez. 1, 01/03/2012, n. 3207; Cass. Sez. 1, 29/03/2006, n. 7143; Cass. Sez. 6-2, 11/03/2015, n. 4887). Tuttavia, qualora il richiedente, essendosi avvalso della facoltà di chiedere l'equa riparazione durante la pendenza del giudizio presupposto, abbia già ottenuto un provvedimento divenuto definitivo, il successivo periodo, per il quale venga avanzata nuova domanda di equa riparazione, deve intendersi, di regola, interamente eccedente la durata non ragionevole, salvo che siano emersi, durante tale fase, elementi tali da giustificare, almeno in parte, una maggiore complessità sopravvenuta, essendo già stata individuata, con statuizione avente natura di cosa giudicata, la durata ragionevole di quel procedimento (Cass. Sez. 2, 09/04/2019, n. 9913; Cass. Sez. 6-1, 21/12/2011, n. 27935). La Corte di Appello di Bari, rideterminando la complessiva durata ragionevole del procedimento presupposto, alla stregua della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 bis, ha conseguentemente stimato in dieci mesi e ventotto giorni il periodo indennizzabile per l'ulteriore pendenza del giudizio presupposto fino al gennaio 2016, e avverso tale statuizione non è stata proposta alcuna specifica censura da parte del ricorrente.

I primi tre motivi si dolgono, piuttosto, al di là dell'errata indicazione dei riferimenti legislativi contenuti nelle rubriche, dell'applicazione fatta dalla Corte d'Appello della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis, comma 1 e comma 1-ter, entrambi come risultanti dalle sostituzioni o dagli inserimenti operati dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 777, lett. e) e f),.

Il comma 1 del citato art. 2-bis prevede: "Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a Euro 400 e non superiore a Euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo". Il comma 1-ter dispone invece: "La somma può essere diminuita fino a un terzo in caso di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce".

Per la Corte d'Appello di Bari, la misura legale minima di Euro 400,00 annui dell'indennizzo ("pur non corrispondendo in modo esatto ai parametri enunciati dalla Corte EDU") appariva congrua sulla base "degli interessi coinvolti nel giudizio presupposto", nonchè delle "motivazioni delle pronunce di rigetto", concernenti "l'applicazione di una normativa contrattuale", domandata dal lavoratore "senza effettuare una preventiva parametrazione tra il trattamento retributivo già conseguito e quello preteso".

Va inoltre osservato come la L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 777, non contemplasse alcun regime transitorio per il sostituito art. 2-bis, comma 1, e per l'introdotto della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis comma 1-ter.

La L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 bis, inserito dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, che aveva inizialmente limitato la misura dell'indennizzo in una somma di denaro, non inferiore a 500 Euro e non superiore a 1.500 Euro per anno di ritardo, era stato viceversa accompagnato da un espresso regime transitorio, il quale rendeva operante la nuova disciplina per i soli ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione.

L'interpretazione data da questa Corte chiarì subito, allora, che le disposizioni in tema di misura dell'indennizzo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, introdotte dal D.L. n. 83 del 2012, non avevano natura di interpretazione autentica nè efficacia retroattiva, pur escludendone l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 117 Cost., comma 1, in relazione all'art. 6, par. 1, della CEDU, atteso che la derogabilità dei criteri ordinari di liquidazione e la ragionevolezza del criterio di 500 Euro per anno di ritardo recepivano comunque, nella sostanza, le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte E.D.U. e della stessa Corte di cassazione (Cass. Sez. 2, 22/09/2014, n. 19897; Cass. Sez. 2, 27/10/2014, n. 22772).

Invero, l'indennizzo calcolato in Euro 500,00 per anno di ritardo, come fatto nell'originaria formulazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 bis, non poteva essere di per sè considerato irragionevole, e quindi lesivo dell'adeguato ristoro per violazione del termine di durata ragionevole del processo, essendosi più volte affermato in passato, nei precedenti di questa Corte, che la quantificazione del danno non patrimoniale dovesse essere, di regola, non inferiore ad Euro 750,00 per i primi tre anni di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata, e salire per il periodo successivo ad Euro 1.000,00, e che, tuttavia, la valutazione dell'entità della pretesa patrimoniale azionata (c.d. posta in gioco) potesse giustificare l'eventuale scostamento, in senso sia migliorativo che peggiorativo, dai parametri indennitari fissati dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, non legittimandosi unicamente il riconoscimento di un importo irragionevolmente inferiore a quello risultante dall'applicazione dei predetti criteri, dal momento che solo la liquidazione di un indennizzo poco più che simbolico o comunque manifestamente inadeguato contrasterebbe con l'esigenza, posta a fondamento della L. n. 89 del 2001, di assicurare un serio ristoro al pregiudizio subito dalla parte per effetto della violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione (Cass. Sez. 2, 24/07/2012, n. 12937; Cass. Sez. 1, 24/07/2009, n. 17404; Cass. Sez. 2, 27/10/2014, n. 22772).

Il giudice, così, nel determinare la quantificazione del danno non patrimoniale subito per ogni anno di ritardo, può scendere anche al di sotto del livello di "soglia minima" L. n. 89 del 2001, ex art. 2-bis (la quale è tendenziale, vale cioè "di regola"), là dove, in considerazione del carattere bagatellare o irrisorio della pretesa patrimoniale azionata nel processo presupposto, parametrata anche sulla condizione sociale e personale del richiedente, l'accoglimento della pretesa azionata renderebbe il risarcimento del danno non patrimoniale del tutto sproporzionato rispetto alla reale entità del pregiudizio sofferto (Cass. Sez. 2, 24/07/2012, n. 12937; Cass. Sez. 1, 12/07/2011, n. 15268).

La L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, nello stabilire la misura ed i criteri di determinazione dell'indennizzo a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, rimette, quindi, al prudente apprezzamento del giudice di merito - sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti ammessi dall'art. 360 c.p.c., n. 5 - la scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ivi indicati (dapprima non inferiore a 500 Euro e non superiore a 1.500 Euro, per ciascun anno, poi non inferiore a 400 Euro e non superiore a 800 Euro per ciascun anno), da applicare al ritardo nella definizione del processo presupposto, orientando il "quantum" della liquidazione equitativa sulla base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati nel comma 2 della stessa disposizione, che appaiano maggiormente significativi nel caso specifico (Cass. Sez. 6 - 2, 16/07/2015, n. 14974; Cass. Sez. 6 - 2, 01/02/2019, n. 3157). La L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, commi 1-bis e 1-ter, poi introdotti dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 777, hanno inoltre stabilito le ipotesi in cui la somma da liquidare può essere diminuita fino al 20 per cento o fino al 40 per cento, in relazione al numero delle parti del processo presupposto, ovvero fino a un terzo in relazione all'esito dello stesso.

In particolare, la riduzione dell'indennizzo introdotta dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis, comma 1-ter, per l'ipotesi di integrale rigetto delle richieste del ricorrente nel procedimento presupposto, sovverte la risalente interpretazione giurisprudenziale, secondo la quale il diritto all'equa riparazione di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, spetterebbe indipendentemente dall'esito del processo presupposto, ad eccezione del caso in cui il soccombente, consapevole dell'inconsistenza delle proprie istanze, abbia proposto una lite temeraria, difettando soltanto in questi casi la stessa condizione soggettiva di incertezza (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 1, 12/05/2011, n. 10500; Cass. Sez. 6-2, 11/03/2015, n. 4890; Cass. Sez. 1, 20/08/2010, n. 18780).

Trattandosi di nuova disciplina di diritto sostanziale, che conforma il potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa ai sensi dell'art. 2056 c.c., in forma di jus superveniens costituente parametro normativo dei valori di aestimatio dell'indennizzo, e non avendo la L. n. 208 del 2015, dettato al riguardo un regime transitorio derogante alla regola generale dell'irretroattività della legge, posta dall'art. 11 preleggi, comma 1, legittimamente la Corte d'Appello di Bari ha applicato l'art. 2-bis, comma 1 (indennizzo annuo di Euro 400,00) e comma 1-ter (diminuzione di un terzo), della L. 24 marzo 2001, n. 89, come introdotti dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 777, lett. e) e f), nella liquidazione dell'indennizzo spettante a R.V.G. per la durata non ragionevole della causa di lavoro presupposta. Le norme in esame sono infatti entrate in vigore il 1 gennaio 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 999) e ben possono essere applicate a domande di equa riparazione (quale quella in esame) proposte dopo tale data, ancorchè relative ad indennizzi di irragionevole durata preesistente, atteso che, ai fini della disciplina sulla misura dell'indennizzo disposta dalla nuova legge, tali norme devono essere prese in considerazione in se stesse, restando escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore del danno (arg. da Cass. Sez. U, 12/12/1967, n. 2926).

Le considerazioni svolte disvelano la manifesta infondatezza delle questioni di incostituzionalità dedotte con riferimento la L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, citati comma 1 e comma 1-ter.

II. Il quarto motivo di ricorso deduce "l'incostituzionalità della L. n. 208 del 2015, art. 5-quater" e la "motivazione illogica in ordine alla sanzione applicata". Si invocano dal ricorrente i principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 98/2014 e si censura l'irrogazione della sanzione L. n. 89 del 2001, ex art. 5-quater, nell'importo di Euro 3.000,00, in misura tripla all'indennizzo richiesto.

La Corte d'Appello di Bari ha giustificato l'applicazione della sanzione per la "reiterata proposizione di motivi di opposizione già ritenuti infondati" in giurisprudenza.

II.1. Il quarto motivo di ricorso merita accoglimento, per una ragione giuridica comunque sottesa all'applicazione della norma di diritto su cui verte la censura e sulla base di rilievo comunque consentito alla stregua dei fatti accertati e devoluti alla cognizione di questa Corte.

Come già chiarito in precedenti pronunce, se il ricorso di equa riparazione per durata irragionevole del processo è accolto solo in parte (nella specie, nell'importo di Euro 266,00) e il ricorrente propone opposizione al collegio, questo, ove rigetti l'opposizione, non può condannare l'opponente al pagamento della sanzione di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5 quater, atteso che tale sanzione può essere applicata solo quando la domanda di equa riparazione è dichiarata inammissibile o manifestamente infondata (Cass. Sez. 6-2, 13/03/2015, n. 5122; Cass. Sez. 6-2, 29/09/2015, n. 19346).

III. Il ricorso va quindi accolto limitatamente al quarto motivo, mentre vengono rigettati i primi tre motivi; il decreto impugnato deve essere cassato senza rinvio limitatamente alla condanna al pagamento della sanzione di Euro 3.000,00 della L. 24 marzo 2001, n. 89, ex art. 5 quater; in ragione del parziale accoglimento del ricorso e della assoluta novità delle questioni trattate, possono compensarsi tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta i primi tre motivi, cassa il decreto impugnato limitatamente alla condanna al pagamento della sanzione di Euro 3.000,00 e compensa tra le parti spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019.