Leasing


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23289 - pubb. 27/02/2020

Applicazione al leasing traslativo della disciplina inderogabile di cui all'art. 1526 c.c.

Cassazione civile, sez. III, 24 Gennaio 2020, n. 1581. Pres. Adelaide Amendola. Est. Dell'Utri.


Locazione finanziaria - Risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore - Leasing traslativo - Disciplina prevista dall’art. 1526 c.c. per la vendita con riserva di proprietà - Applicabilità - Equo compenso - Nozione - Cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene - Esclusione



L'applicazione al leasing traslativo della disciplina di carattere inderogabile di cui all'art. 1526 c.c. in tema di vendita con riserva della proprietà comporta, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la restituzione dei canoni già corrisposti e il riconoscimento di un equo compenso in ragione dell'utilizzo dei beni, tale da remunerare il solo godimento e non ricomprendere anche la quota destinata al trasferimento finale di essi. Ne consegue che il concedente, mantenendo la proprietà della cosa ed acquisendo i canoni maturati fino al momento della risoluzione, non può ottenere un indebito vantaggio derivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene. (massima ufficiale)


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