Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23741 - pubb. 18/06/2020

Il debitore garantito da ipoteca su un bene di un terzo non è legittimato passivo dell'azione esecutiva che abbia ad oggetto tale immobile

Cassazione civile, sez. III, 05 Giugno 2020, n. 10808. Pres. De Stefano. Est. D'Arrigo.


Processo esecutivo – Debitore garantito da ipoteca su un bene di un terzo – Legittimato passivo dell'azione esecutiva – Esclusione

Processo esecutivo – Notifica di pignoramento immobiliare contro il terzo proprietario – Interruzione della prescrizione del credito anche nei confronti del debitore diretto – Condizioni



Il debitore garantito da ipoteca su un bene di un terzo non è legittimato passivo dell'azione esecutiva che abbia ad oggetto tale immobile e, pertanto, non deve essergli notificato l'atto di pignoramento, ma soltanto, come previsto dall'art. 603 cod. proc. civ., il precetto e il titolo esecutivo (fatta salva l'eccezione in tema di credito fondiario di cui all'art. 41, primo comma, d.lgs. 10settembre 1993, n. 385). Tuttavia, ai sensi dell'art. 604, secondo comma, cod. proc. civ., nel corso del processo esecutivo egli deve essere sentito tutte le volte in cui deve essere sentito anche il terzo proprietario assoggettato all'esecuzione e tale omissione dà luogo ad un vizio della procedura che, fintanto che la stessa non sia conclusa, può essere fatto valere con l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.

La notifica di un pignoramento immobiliare contro il terzo proprietario, ai sensi degli artt. 602 ss. cod. proc. civ., produce l'effetto di interrompere la prescrizione del credito azionato (art. 2943, primo comma, cod. civ.), e di sospenderne il decorso (art. 2945, secondo comma, cod. civ.), anche nei confronti del debitore diretto, purché lo stesso venga sentito nei casi previsti dall'art. 604, secondo comma, cod. proc. civ. o il creditore gli abbia comunque dato notizia dell'esistenza del processo esecutivo e fermo restando che l'effetto sul decorso della prescrizione sarà solamente interruttivo ma non sospensivo nel caso di estinzione del procedimento ex art. 2945, terzo comma, cod. civ. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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