Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24141 - pubb. 09/09/2020

Come va effettuato il pignoramento di somme giacenti su libretto di deposito bancario vincolato all'ordine del giudice

Cassazione civile, sez. III, 13 Maggio 2020, n. 8877. Pres. Roberta Vivaldi. Est. De Stefano.


Pignoramento somme giacenti su libretto di deposito bancario vincolato all'ordine del giudice - Forme - Soggetto nei confronti del quale eseguirlo - Individuazione - Fondamento - Legittimazione dell'ufficio giudiziario interessato - Esclusione - Fattispecie



Il pignoramento di somme giacenti su libretto di deposito bancario vincolato all'ordine del giudice (nella specie, di un processo esecutivo) va effettuato nelle forme del pignoramento presso terzi nei confronti del soggetto presso il quale è stato acceso tale libretto mediante deposito delle dette somme, unico debitore della loro restituzione, benché all'ordine del giudice del processo nel cui corso o al cui fine il deposito ha avuto luogo, il quale è il solo a poterne disporre, mentre titolare del diritto alla restituzione, sia pure dietro il citato ordine, resta colui che ne ha effettuato il deposito, fino a differente provvedimento di quello stesso giudice. Ne consegue la radicale illegittimità del pignoramento presso terzi nei confronti dell'ufficio giudiziario ove è custodito il libretto in questione o all'ordine del quale può disporsi degli importi giacenti, non potendo esso qualificarsi debitore né del documento in sé né dei menzionati importi. (massima ufficiale)


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