Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25442 - pubb. 11/06/2021

L'accordo tra cedente e cessionario è sufficiente a determinare il trasferimento del credito?

Cassazione civile, sez. II, 30 Aprile 2021, n. 11436. Pres. San Giorgio. Est. Carrato.


Cessione dei crediti - Condizioni di efficacia della cessione nei confronti del ceduto - Distinzione dal perfezionamento della cessione tra cedente e cessionario - Conseguenze



Il disposto dell'art 1264 c.c. secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta. (massima ufficiale)


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