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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26044 - pubb. 15/10/2021.

Azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori esecutivi di una banca e determinazione del danno corrispondente alle perdite cagionate dalla stipula di contratti di 'swap' particolarmente rischiosi


Cassazione civile, sez. III, 22 Giugno 2020. Pres. Amendola. Est. Fiecconi.

Azione sociale di responsabilità - Amministratori esecutivi e direttori generali - Stipula di contratti di “swap” (TRS e IRS) senza informare il consiglio di amministrazione - Artifizi contabili per occultare precedenti perdite - Danno - Liquidazione - Modalità - "Fair value" al momento della stipula - Irrilevanza - "Mark to market" al tempo della transazione - Rilevanza - Limiti


In tema di azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei confronti degli amministratori esecutivi di una banca (a cui vanno equiparati i direttori generali muniti di delega), il danno corrispondente alle perdite cagionate dalla stipula di contratti di "swap" estremamente rischiosi (TRS e IRS), effettuata senza informare il consiglio di amministrazione e con l'impiego, in bilancio, di artifizi contabili (per occultare, nel valore iniziale dei titoli, le perdite subite in una precedente operazione e distribuirle negli esercizi successivi), deve essere determinato prendendo in considerazione il saldo netto dei flussi finanziari dei tassi, funzionanti a sistema binario, che risultano dai documenti contabili, senza che abbia rilievo l'esistenza di un "fair value" negativo già al momento della stipula (il quale non rappresenta un danno effettivo, ma dimostra solo che il contratto parte squilibrato a svantaggio della contraente), potendo invece essere considerato, in caso di transazione, il "mark to market" dei menzionati contratti al tempo del relativo accordo, ma non per quantificare il danno, bensì solo per verificare la vantaggiosità della transazione. (massima ufficiale)

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