Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27336 - pubb. 21/05/2022

Leasing traslativo, risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore (ante l. 124/2017)

Cassazione civile, sez. III, 22 Marzo 2022, n. 9211. Pres. Sestini. Est. Porreca.


Locazione finanziaria - Leasing traslativo - Risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore - Disciplina prevista dall'art. 1526 c.c. per la vendita con riserva di proprietà - Applicabilità in via analogica - Equo compenso - Deprezzamento economico del bene - Considerazione - Necessità - Ragioni



In caso di risoluzione del leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore (alla quale - ove i relativi presupposti si siano verificati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017 - si applica analogicamente la disciplina di cui all'art. 1526 c.c.), l'equo compenso per l'uso della cosa deve tener conto anche dell'eventuale deprezzamento economico del bene in conseguenza della crisi economica, in quanto riferibile all'uso che, nella variabile temporale, ne abbia fatto il concessionario, posto che, diversamente, si finirebbe per scaricare sul concedente l'ulteriore "costo" legato al minor valore di realizzo posseduto dal bene, in relazione alla durata per la quale si sia protratto l'uso da parte dell'utilizzatore. (massima ufficiale)


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