Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6383 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 12 Marzo 1973, n. 676. Est. Valore.


Società - Di persone fisiche - Società semplice - Rapporti con i terzi - Dei soci - Compensazione (esclusione) - Fondamento.



Alle società a base personale non è conferita la personalita giuridica, ma è tuttavia riconosciuta l'autonomia patrimoniale, come emerge da numerose norme sulle societa semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice (artt 2266, 2271, 2282, 2304, 2305 e 2315 cod civ). La disposizione di cui all'art 2271 cod civ secondo la quale non è ammessa compensazione tra il debito che un terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio, costituisce una conseguenza della separazione formale ed effettiva - a causa della predetta autonomia patrimoniale - del patrimonio sociale (e delle relative obbligazioni esterne) dal patrimonio dei singoli soci. (massima ufficiale)