Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8152 - pubb. 28/11/2012

Obbligo di astensione del magistrato e suo ambito di applicazione

Cassazione Sez. Un. Civili, 13 Novembre 2012, n. 19704. Est. Segreto.


Obbligo di astensione – Interesse proprio del magistrato o di suo congiunto.



L'art. 2, lett. c) del d.lgs. 23.2.2006, n. 109 statuisce che costituisce illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni "la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge". La fattispecie disciplinare suddetta non è delimitata alle sole ipotesi tassativamente previste dall'art. 51, c. 1 c.p.c. e dagli artt. 36 e 37 c.p.p., con la conseguenza che il suo ambito di applicazione è più ampio e quindi riguarda tutti i casi nei quali sia ravvisabile un interesse proprio del magistrato, o di un suo prossimo congiunto, a conseguire un ingiusto vantaggio patrimoniale o a farlo conseguire ad altri, o a cagionare un danno ingiusto ad altri. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 51 c.p.c.


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