Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8153 - pubb. 28/11/2012

Opposizione a decreto ingiuntivo, decisione sulla competenza e forma del provvedimento; principio di non contestazione ed effetti vincolanti per il giudice in ordine alla prova del fatto non contestato

Cassazione civile, sez. VI, 21 Agosto 2012, n. 14594. Est. Giusti.


Legge 18 giugno 2009 n. 69 – Incompetenza – Decisione con ordinanza – Applicabilità al caso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Esclusione.

Legge 18 giugno 2009 n. 69 – Art. 115 c.p.c. – Onere di contestazione – Mancanza di contestazione – Effetti – Vincolo per il giudice – Obbligo di astenersi dal controllo probatorio – Fatto provato.



La previsione della forma terminativa dell'ordinanza, di cui al novellato art. 279 cod. proc. civ. - come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69 - non si applica alla decisione giudiziale sulla opposizione a decreto ingiuntivo, perché il provvedimento con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la carenza di competenza dell'autorità giurisdizionale che emise il decreto in via monitoria, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione per incompetenza e dichiarativo della nullità del decreto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante, con effetti vincolanti per il giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale (nella specie: mancata divisione del compendio ereditario prima della proposizione della domanda di condanna degli eredi da parte di chi ritenga di vantare un credito nei confronti del defunto) e deve, perciò, ritenere la circostanza in questione sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo in concreto spiegato espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (Nel caso di specie gli opponenti avevano dedotto, sin dall'atto di citazione in opposizione, che non vi era ancora stata divisione dell'eredità, mentre l'opposta non aveva specificamente contestato tale circostanza; la mancata specifica contestazione dell'affermazione della non intervenuta divisione, contenuta nell'atto di opposizione, esonerava gli opponenti stessi dall'onere di darne una specifica dimostrazione). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 115 c.p.c.

Massimario, art. 279 c.p.c.

Massimario, art. 645 c.p.c.


Il testo integrale


 


Testo Integrale