L'Arbitrato


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9804 - pubb. 11/12/2013

Arbitrato estero, eccezione di compromesso e questione di giurisdizione

Cassazione Sez. Un. Civili, 25 Ottobre 2013, n. 24153. Est. Segreto.


Arbitrato rituale - Disciplina introdotta dalla legge n. 25 del 1994 e dal d.lgs. n. 40 del 2006 - Natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario - Configurabilità - Conseguenze.

Arbitrato estero - Clausola compromissoria - Eccezione di compromesso - Natura - Questione di giurisdizione - Configurabilità - Ragioni - Regolamento ex art. 41 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Difetto di giurisdizione derivante da clausola compromissoria - Rilevabilità in ogni stato e grado del processo - Limiti.

Arbitrato estero - Validità della clausola compromissoria - Delibazione preliminare da parte del giudice adito - Necessità - Verifica favorevole - Rinvio innanzi agli arbitri - Vincolatività della delibazione - Esclusione - Pronunzia affermativa sulla giurisdizione - Efficacia di giudicato della predetta delibazione - Configurabilità.



L'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 5 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione. (massima ufficiale)

In presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero, l'eccezione di compromesso, attesa la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi all'arbitrato rituale in conseguenza delle disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 5 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, deve ricomprendersi, a pieno titolo, nel novero di quelle di rito, dando così luogo ad una questione di giurisdizione e rendendo ammissibile il regolamento preventivo di cui all'art. 41 cod. proc. civ., precisandosi, peraltro, che il difetto di giurisdizione nascente dalla presenza di una clausola compromissoria siffatta può essere rilevato in qualsiasi stato e grado del processo a condizione che il convenuto non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana, e dunque solo qualora questi, nel suo primo atto difensivo, ne abbia eccepito la carenza. (massima ufficiale)

In tema di arbitrato internazionale, nel sistema delineato dalla convenzione di New York del 10 giugno 1958, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 19 gennaio 1968, n. 62, spetta al giudice adito, in via assolutamente preliminare, senza efficacia di giudicato e sulla base della domanda della parte che invochi l'esistenza di una clausola arbitrale, verificarne la validità, l'operatività e l'applicabilità e, all'esito positivo, rimettere le parti dinanzi agli arbitri, mentre solo qualora egli ritenga, affermandola, la propria giurisdizione, la decisione sulla validità del patto avrà efficacia di giudicato. (massima ufficiale)


Segnalazione della Dott.ssa Paola Castagnoli


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