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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10230 - pubb. 26/03/2014.

Esclusa la disapplicazione delle norme di diritto interno in contrasto con la Convezione Europea dei Diritti dell’Uomo a seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona in difetto di adesione dell'Unione


Tribunale di Venezia, 23 Ottobre 2012. Est. Eugenia Italia.

Istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della Unione Europea - Compatibilità degli art. 28 e 32 del codice della navigazione con l’art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo - Inammissibilità - Difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea fuori dell’ambito di applicazione del diritto UE.

Istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della Unione Europea - Compatibilità degli art. 28 e 32 del codice della navigazione con l’art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo - Obbligo di disapplicazione delle norme di diritto interno incompatibili con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo - Esclusione.


E’ inammissibile l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per far accertare l’incompatibilità del Codice della Navigazione rispetto alla Convezione Europea dei diritti dell’Uomo poiché la Corte di Giustizia dell’Unione Europea non ha giurisdizione in relazione agli atti degli Stati che ricadano al di fuori dell’ambito di applicazione del diritto UE. (Eugenia Italia) (riproduzione riservata)

E’ esclusa la disapplicazione delle norme di diritto interno che risultassero in contrasto con la Convezione Europea dei Diritti dell’Uomo, anche a seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, poiché detta Convezione, in difetto di adesione dell’Unione, non è direttamente applicabile nell’ordinamento nazionale. (Eugenia Italia) (riproduzione riservata)

Segnalazione della Dott.ssa Eugenia Italia


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