ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17945 - pubb. 15/09/2017.

Estinzione del giudizio per inattività della parte avente interesse alla riassunzione


Commissione tributaria regionale di Firenze, 30 Giugno 2016. Est. Cecchetti.

Interruzione del giudizio tributario ai sensi dell’art. 43 D.Lgs. 546/1992 ed istanza di riassunzione – Necessità di notifica al successore della parte convenuta, colpita dall’evento interruttivo, della istanza di riassunzione e del provvedimento Presidenziale conseguente


Nel caso di interruzione del giudizio ex art. 40 D.Lgs. 546/1992 conseguente al venir meno di una delle parti (nel caso di specie, l’estinzione di una società a responsabilità limitata), al fine di una valida e tempestiva riassunzione è necessario che al successore della parte colpita dall’evento interruttivo (soggetto sino ad allora estraneo al giudizio de quo) sia notificata, sia l’istanza di trattazione promossa dalla parte avente interesse, sia il conseguente avviso di trattazione in pubblica udienza.  
Trattandosi di individuare la disciplina della riassunzione del giudizio interrotto per le parti non costituite in giudizio in precedenza, si deve ritenere che a tale adempimento sia onerata la parte interessata alla riassunzione, in applicazione dell’art. 303 c.p.c., applicabile al procedimento tributario in virtù del rinvio contenuto nell’art. 1 comma 2 D.Lgs. 546/1992, sicché, qualora tale onere non sia soddisfatto entro il termine di sei mesi previsto dall’art. 43 comma 2 D.Lgs. 546/1992, il giudizio deve essere dichiarato estinto. (Paolo Martini) (Matteo Nerbi) (riproduzione riservata)

Segnalazione di Paolo Martini – Avvocato e Dottore Commercialista in Carrara, e Matteo Nerbi – Avvocato in Carrara


Il testo integrale